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La Circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, in base alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.Queste disposizioni mirano a garantire una copertura previdenziale e assistenziale completa ai magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, equiparandoli sotto il profilo contributivo alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Di seguito i principali punti trattati dall’istituto , con particolare riguardo alle istruzioni operative per i datori di lavoro.
2) Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens
1) Magistrati onorari: l’estensione delle assicurazioni obbligatorie
I magistrati onorari confermati e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) devono essere assoggettati a contribuzioni obbligatorie per:
- Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
- Assicurazione contro le malattie;
- Assicurazione di maternità.
Le aliquote contributive sono uniformate a quelle dei lavoratori dipendenti, come segue:
Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
E’ soggetta all’aliquota contributiva totale del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.
È previsto un contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI):
Contributo dell’1,31% della retribuzione imponibile.
Contributo integrativo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Non si applica il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Assicurazione contro le malattie:
Aliquota contributiva del 2,44% della retribuzione imponibile.
Assicurazione di maternità:
Aliquota contributiva dello 0,24% della retribuzione imponibile.
ATTENZIONE: La norma è di interpretazione autentica e ha efficacia retroattiva, rispondendo anche ai rilievi della Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2016/4081).
2) Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens
I datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive dei magistrati onorari entro il 16 marzo 2025 attraverso flussi UniEmens. Viene introdotto il codice causale “M141” per il versamento degli arretrati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, NASpI).
Più in dettaglio INPS fornisce e seguenti istruzioni
- Per i periodi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, i datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive tramite l’invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 marzo 2025.
I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM devono utilizzarla per denunciare i magistrati onorari in regime di esclusività.
Se il datore di lavoro non possiede una matricola DM, è necessario richiederne l’apertura seguendo le indicazioni della circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 e del “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” (Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).
Valorizzazione degli elementi nel flusso UniEmens:
Nell’elemento <DenunciaIndividuale>, devono essere valorizzati i seguenti campi:
- <Qualifica1>: “2” (impiegato)
- <Qualifica2>: “F” (Tempo pieno)
- <Qualifica3>: “I” (Tempo indeterminato)
- <TipoContribuzione>: “00” (Nessuna particolarità)
- <TipoLavoratore>: “MA” (Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo)
Versamento delle contribuzioni minori per periodi pregressi:
Per i contributi relativi a malattia, maternità e NASpI dei periodi tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “M141” nel flusso UniEmens.
Questo adempimento deve essere effettuato nelle denunce relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
Le regolarizzazioni effettuate entro questi termini non comportano l’addebito di somme aggiuntive.
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