Il Fondo Nuove Competenze (FNC) si rinnova e diventa anche “Competenze per le innovazioni“, una misura ancora più vantaggiosa per le aziende che vogliono investire nella formazione e nella riqualificazione professionale dei lavoratori.
Il Fondo Nuove Competenze fornisce contributi a fondo perduto, coprendo parte del costo del lavoro.
Le aziende che accedono al Fondo Nuove Competenze possono beneficiare del rimborso di diverse spese legate alla formazione dei lavoratori:
- Retribuzione oraria: fino al 60% del totale per i lavoratori coinvolti, calcolata sulla base della retribuzione mensile teorica;
- Contributi previdenziali e assistenziali: rimborsati integralmente, inclusi quelli a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi..
Incentivi aggiuntivi:
- 800 euro per ogni disoccupato assunto con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato;
- 300 euro per ogni disoccupato assunto stagionalmente nei settori del turismo e dell’agricoltura, con formazione di almeno 20 ore.
SPESE NON AMMISSIBILI
Attraverso il Fondo Nuove Competenze non è possibile ottenere il rimborso per:
-
Formazione già finanziata: spese relative a percorsi formativi coperti da altri strumenti o programmi.
-
Costi non conformi: tutte le spese che non rispettano le regole specifiche definite nel decreto e nell’avviso collegato.
-
Ore di formazione sovrapposte: attività formative che coincidono con altre attività non riconosciute o già finanziate da altre misure.
INTERVENTI AGEVOLABILI
I percorsi formativi finanziati dal Fondo Nuove Competenze devono concentrarsi sulle seguenti tematiche:
- Sistemi tecnologici e digitali;
- Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- Sostenibilità e impatto ambientale;
- Economia circolare;
- Transizione ecologica;
- Efficientamento energetico;
- Welfare aziendale e benessere organizzativo;
Ogni lavoratore coinvolto deve partecipare a percorsi formativi con una durata compresa tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore.
BENEFICIARI E REQUISITI
Il Fondo Nuove Competenze è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica disciplinate dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro a fini formativi.
Soggetti ammissibili alla presentazione della domanda:
1. Sistemi formativi
- Gruppi di imprese che includano almeno una grande impresa come capofila.
2. Filiere formative
- Sistemi di datori di lavoro costituiti da PMI, preferibilmente operanti in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
3. Singoli datori di lavoro
- Imprese individuali che intendano sviluppare percorsi formativi autonomi.
Destinatari finali:
- Lavoratori dipendenti direttamente coinvolti nei percorsi formativi;
- Disoccupati, in specifiche condizioni, pre-selezionati dall’azienda e assunti successivamente.
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
L’attività formativa prevista dal Fondo Nuove Competenze (FNC) può essere finanziata in tutto o in parte attraverso un Fondo Paritetico Interprofessionale.
È obbligatorio indicare il fondo scelto in fase di presentazione dell’istanza.
Eccezioni per la partecipazione senza un Fondo Paritetico Interprofessionale.
Un datore di lavoro può accedere al FNC senza utilizzare un Fondo Paritetico Interprofessionale solo in specifiche circostanze:
-
Assenza di adesione: il datore di lavoro non risulta iscritto a nessun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del decreto oppure alla data di presentazione dell’istanza, in caso di iscrizione successiva;
- Non adesione del Fondo all’intervento FNC: il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui l’azienda aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del FNC;
- Esaurimento risorse: il Fondo Paritetico Interprofessionale comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.
FORNITORI
La formazione finanziata dal Fondo Nuove Competenze può essere erogata esclusivamente da enti qualificati, tra cui:
- Enti accreditati dalle Regioni o Province Autonome per la formazione professionale;
- Enti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, abilitati al rilascio di attestazioni relative a trasparenza e validazione delle competenze.
Al termine dei percorsi formativi, è obbligatorio rilasciare un’attestazione che certifichi gli obiettivi raggiunti.
Questa può essere un’attestazione di trasparenza o una validazione degli obiettivi di apprendimento, garantendo così un riconoscimento formale delle competenze acquisite.
DATA CONCLUSIONE PROGETTI E RENDICONTAZIONE
Le attività formative devono essere completate entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda.
Tale termine è perentorio
DATE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I termini e le modalità dettagliate per la presentazione delle domande saranno definiti nell’Avviso pubblico che seguirà il decreto.
CAUSE DI REVOCA
Il contributo può essere revocato in caso di:
- Mancato rispetto dei requisiti di accesso e delle condizioni fissate dal decreto e dagli avvisi;
- Utilizzo improprio dei fondi o discrepanze nei dati rendicontati rispetto a quelli verificati dall’INPS;
- Violazioni nella gestione delle attività formative o degli accordi collettivi.
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