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Dati i tempi, sempre più bui, è bene fare chiarimento sulla eventualità di trovarsi, dopo una certa età e con il solo beneficio della pensione, in una situazione debitoria difficile e preoccupante.
Vediamo cosa prevede la legge e per far questo ho preso come base informativa quanto scritto su “Investire Oggi” nell’articolo proposto da P. Pirone che offre una visione particolareggiata della casistica inerente all’eventuale pignoramento della pensione.
Il pignoramento della pensione è previsto dalla legge italiana a tutela dei creditori ma è soggetto a regole specifiche e limiti ben definiti per proteggere il diritto al sostentamento del pensionato. La normativa pertanto considera la pensione un credito parzialmente impignorabile, garantendo così il rispetto della dignità economica del debitore.
Pertanto, secondo l’articolo 545, comma 7, del Codice di Procedura Civile (cpc), non è possibile pignorare integralmente le somme corrisposte a titolo di pensione che prevede che la parte non pignorabile equivale al doppio dell’importo massimo dell’assegno sociale mensile, con un minimo di 1.000 euro, soglia che costituisce una garanzia fondamentale per il pensionato, in quanto tale importo è considerato indispensabile per la sopravvivenza.
Ne deriva che le pensioni con un importo mensile inferiore o pari a 1.000 euro risultano integralmente impignorabili. Per le pensioni di importo superiore, invece, il pignoramento è ammesso solo sulla parte eccedente tale soglia.
La parte di pensione che eccede il limite di 1.000 euro è sì pignorabile, ma con un’ulteriore restrizione: solo un quinto di tale eccedenza può essere destinato ai creditori. Questo significa che il prelievo non può mai riguardare l’intero importo eccedente.
Facciamo un esempio:
Pensione mensile 1.800 euro, la parte eccedente il minimo vitale 800 euro (1.800 – 1.000). Il pignoramento si applica solo a un quinto di questa eccedenza ed è pari a 160 euro al mese.
La legge così tutela il pensionato garantendogli una somma sufficiente per far fronte alle necessità quotidiane.
Se invece il creditore è l’AGENZIA delle ENTRATE o l’Agenzia Entrate Riscossione, i limiti sono pensati per calibrare l’impatto economico del pignoramento:
Fino a 2.500 euro: la quota pignorabile non può superare il 10% dell’importo eccedente i 1.000 euro.
Tra 2.500 e 5.000 euro: la quota pignorabile passa al 14,28% (pari a un settimo).
Oltre i 5.000 euro: la percentuale massima di pignoramento è del 20% (un quinto).
Tale schema tiene conto della capacità contributiva del pensionato, evitando che somme rilevanti vengano sottratte a chi percepisce pensioni più modeste.
Ricordiamo però che nel caso in cui il pensionato abbia debiti verso più creditori, le modalità di pignoramento variano in base alla natura dei crediti. Se i debiti derivano da obbligazioni diverse (ad esempio, debiti bancari e obbligazioni alimentari), la quota pignorabile può aumentare sino al doppio quinto della parte eccedente i 1.000 euro, ovvero al 40% sulla parte eccedente i 1.000 euro
Riprendiamo l’esempio precedente
Pensione Euro 1.800 parte eccedente euro 800 pignorabili Euro 320 (pari al 40% dell’eccedenza) con una pensione residua di Euro 1.480=
Attenzione: se i crediti hanno la stessa origine, si applica un unico quinto. Questo criterio impedisce un accanimento eccessivo da parte di creditori appartenenti alla stessa categoria, tutelando il pensionato da pignoramenti cumulativi che potrebbero mettere a rischio la sua sussistenza.
Come sopra detto, il minimo impignorabile per le pensioni è stato fissato a 1.000 euro, un valore che riflette l’aumento del costo della vita e l’intenzione di garantire un livello minimo di dignità economica. Dato che viene periodicamente aggiornato per tenere conto delle variazioni inflazionistiche e delle esigenze di base del pensionato.
Il meccanismo di pignoramento delle pensioni, concepito per soddisfare i diritti dei creditori, si basa su un delicato equilibrio tra la necessità di recuperare i crediti e la tutela del pensionato per cui i limiti imposti dalla normativa riflettono la volontà del Legislatore di proteggere il diritto al sostentamento, evitando che l’esecuzione forzata comprometta pesantemente la qualità della vita del debitore.
Riepilogando
Le Pensioni sono pignorabili solo in parte, con limiti per garantire il minimo vitale.
Il minimo impignorabile fissato a 1.000 euro e le eccedenze pignorabili fino a un quinto.
L’Agenzia delle Entrate applica percentuali progressive, dal 10% al 20%, in base alla pensione.
I pignoramenti multipli consentiti fino al 40%, solo per crediti di diversa natura.
Le regole aggiornate dal 2022 garantiscono tutela minima per pensionati contro l’insolvenza.
L’obiettivo normativo stabili pertanto l’equilibrio tra creditori e la tutela economica del pensionato.
A cura di Pier Luigi Cignoli – Foto ImagoEconomica
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