Sanzioni per guida sotto l’effetto di droga: il procedimento

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Il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni più aspre e controlli più rigorosi per chi guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope o droganti, con la revoca della patente fino a 3 anni e l’introduzione del test salivare.

La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale. Per contrastare questo fenomeno, il nuovo Codice della Strada ha introdotto pene più severe e controlli più efficaci, con l’obiettivo di tutelare la vita e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. In questo articolo, analizzeremo le novità introdotte in materia con la riforma del 2024, soffermandoci sulle sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga e sulla procedura dei controlli e della conseguente revoca della patente.

Guida sotto l’effetto di droghe: cosa prevede il nuovo Codice della Strada?

Il nuovo art. 1877 del Codice della Strada ha previsto diverse novità in materia di guida sotto l’effetto di droga:

  • il reato scatta a prescindere dallo stato di alterazione: si configura con la semplice positività alle sostanze stupefacenti. La polizia non deve più dimostrare lo stato di alterazione psicofisica del conducente;
  • in caso di positività al test antidroga, si ha la sospensione immediata della patente;
  • se i primi accertamenti vengono confermati, la patente viene revocata per 3 anni. Vi è quindi il divieto di conseguirla prima della scadenza di tale periodo;
  • è stato introdotto il test salivare come nuovo strumento di controllo, che consente di verificare l’assunzione di droghe in modo rapido ed efficace.

La novità più eclatante è l’eliminazione del riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” nella norma che disciplina la guida sotto l’effetto di droghe; il che rende più facile l’accertamento del reato. Ora, per configurare il reato, è sufficiente dimostrare un “nesso cronologico” tra l’assunzione della sostanza e la guida.

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Naturalmente saranno puniti anche coloro che fanno uso di farmaci a base di cannabis terapeutica, sotto prescrizione medica.

Insomma: una volta fermati dalla polizia, basterà risultare positivi al test rapido per far scattare lo stop alla licenza di guida: la saliva, come microfiltrato del sangue, consente infatti di verificare l’assunzione della sostanza. Il controllo avverrà presso laboratori certificati secondo linee guida dei Ministeri dell’Interno e della Salute. Di conseguenza, la Stradale può vietare al conducente di proseguire alla guida del mezzo in base all’esito degli accertamenti preliminari se non è ancora disponibile il risultato di quelli successivi: deve essere un’altra persona a mettersi al volante portando la vettura nel luogo indicato dall’interessato o all’autorimessa più vicina (altrettanto vale quando non è possibile eseguire gli accertamenti analitici).

Il Prefetto dispone che il conducente si sottoponga entro sessanta giorni alla visita medica per accertare i requisiti fisici e psichici per la guida.

Quali sono le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga?

Le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droga sono:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • arresto da sei mesi ad un anno;
  • sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata;
  • revoca della patente per 3 anni;
  • confisca del veicolo salvo che appartenga a soggetto diverso da quello che ha commesso il reato.

Se un conducente sotto l’effetto di droga provoca un incidente stradale con morti o feriti gravi, rischia la reclusione da 2 a 7 anni per omicidio stradale.

Come funzionano i nuovi controlli per la guida sotto effetto di droghe?

Le forze dell’ordine possono effettuare controlli su strada tramite:

  • test portatili non invasivi, anche senza motivazione: di questi tuttavia l’art. 187 non offre altre definizioni e, se non saranno disciplinati in qualche decreto attuativo, è difficile comprendere di cosa si tratti;
  • test salivare: consente di rilevare la presenza di droghe nella saliva del conducente. Vi si può ricorrere solo se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il conducente abbia assunto droghe o se i test portatili non invasivi di cui al precedente punto hanno dato esito positivo;
  • test delle urine: viene effettuato in una struttura sanitaria per confermare la positività al test salivare o quando la polizia, priva del test salivare, ha un ragionevole motivo di ritenere il conducente in stato di alterazione;
  • prelievo di liquidi biologici: può essere disposto dal medico in caso di sinistro stradale o di sospetto di guida sotto l’effetto di droghe.

Il prefetto è l’organo competente a ordinare ai conducenti di sottoporsi a visite mediche per verificare i requisiti fisici e psichici necessari alla guida. Questa misura è volta a garantire la sicurezza stradale e la salute pubblica.

Procedura di sospensione e revoca

Il conducente ha l’obbligo di sottoporsi alla visita medica entro sessanta giorni dalla notifica dell’ordine del prefetto. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, si applica automaticamente l’articolo 128, comma secondo, del Codice della Strada (Cds), che prevede la sospensione della patente fino al superamento positivo degli accertamenti. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato per l’accertamento, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

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Conseguenze della circolazione durante la sospensione

Chi viene sorpreso alla guida durante il periodo di sospensione subisce la revoca della patente e una sanzione pecuniaria che varia da 168 a 678 euro. Tale disposizione si applica anche ai conducenti dichiarati temporaneamente inidonei alla guida, se sorpresi al volante.

Esito negativo della visita e revoca

Se la visita medica si conclude con un esito negativo, il prefetto procederà alla revoca del permesso di guidare. In questo caso, il soggetto non potrà richiedere una nuova patente per un periodo di tre anni, una deroga alla normativa ordinaria che di solito attribuisce questa competenza alla motorizzazione civile.

Validità della patente dopo accertamento positivo

Se l’esito della visita ordinata dal prefetto è positivo, la validità della patente non può estendersi oltre un anno. Ai rinnovi successivi, la validità non può superare i tre anni e nei rinnovi ulteriori i cinque anni.

Restrizioni per minorenni e adulti senza patente

I minori sorpresi alla guida senza patente e in stato di ebrezza o sotto effetto di droghe non potranno ottenere la patente fino ai 24 anni di età. Per gli adulti oltre i ventuno anni che commettono reati simili, durante il procedimento penale non verrà applicata la sospensione provvisoria, ma si vieterà l’ottenimento della patente per un periodo da uno a due anni. Al termine del procedimento, non si applica la sospensione definitiva o la revoca, ma si proibisce l’ottenimento della patente per un periodo pari alla sospensione preventiva o per tre anni.

Reati gravi e pene severe

Chi provoca un incidente mortale o con lesioni gravissime mentre guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, rischia una pena detentiva da due a sette anni per omicidio stradale. Inoltre, non è più necessario fare riferimento all’articolo 187 del Cds per perseguire l’omicidio stradale o le lesioni gravi, in quanto è sufficiente dimostrare lo stato di alterazione del conducente al momento dell’incidente.

 



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