Startup, così i nuovi incentivi fiscali promuovono la competitività

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Ultim’ora news 3 dicembre ore 17


La legge n.162 del 28 ottobre 2024, entrata in vigore il 22 novembre, ha migliorato l’ambito fiscale di riferimento per le startup e le pmi innovative, nel quadro delle riforme mirate a promuovere l’innovazione e la competitività del sistema Paese.

La legge interviene sulle agevolazioni in essere, estendendole e rendendole più fruibili, e in particolare introduce disposizioni fiscali che favoriscono la fruizione dei crediti di imposta già previsti dalla disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle startup o delle pmi innovative; chiariscono e specificano l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in tali imprese innovative; esentano da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a oicr che investono in imprese innovative; innalzano da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice (sis).

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I requisiti di accesso alla normativa

Con la sua entrata in vigore, qualora la detrazione (per le persone fisiche) o la deduzione (per le imprese) nella misura del 30%, spettante per gli investimenti in startup e pmi innovative risultasse di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta, è riconosciuto un credito d’imposta per l’eccedenza, fruibile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e/o in compensazione con debiti d’imposta dei periodi di imposta successivi (e non solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento).

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Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Già il decreto Sostegni-bis del 2021 aveva previsto, a determinate condizioni, l’esenzione fiscale sulle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni in startup e pmi innovative; tuttavia esse non sono risultate fruibili in quanto condizionate dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea. La nuova legge rivede i requisiti di accesso alla normativa, facendo così rientrare questa esenzione tra le tipologie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea. Infatti l’esenzione fiscale non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue (detrazione Irpef del 50%) restando, pertanto, agevolati solo gli investimenti che fruiscono della detrazione o della deduzione del 30%.

Le condizioni necessarie al momento dell’investimento

L’agevolazione è ampia per le plusvalenze relative alle startup innovative, mentre l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle pmi innovative è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento dell’investimento iniziale: non avere operato su alcun mercato; operare su un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. Anche alle pmi ordinarie (non innovative) viene altresì riconosciuta l’esenzione delle plusvalenze qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, esse vengano reinvestite nel capitale di startup o di pmi innovative in possesso delle condizioni sopra elencate.Tuttavia, viene esclusa l’agevolazione per le plusvalenze generate da investimenti derivanti da plusvalenze reinvestite.

L’esenzione per i redditi di capitale

Infine, viene prevista l’esenzione per i redditi di capitale delle persone fisiche derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (oicr) che investono nel capitale sociale di startup e pmi innovative. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, le quote o azioni degli oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni. Le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore al 26 maggio 2021. Inoltre l’esenzione fiscale dei proventi di oicr trova applicazione solo per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. (riproduzione riservata)



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