Il superamento del limite dei ricavi “alto” dei 100.000 euro comporta l’uscita immediata del contribuente titolare di partita IVA dal regime forfettario: ma in questo caso lo stesso contribuente potrà aderire al concordato preventivo biennale entro il prossimo 12 dicembre?
Come funziona l’adesione al concordato preventivo biennale in caso di fuoriuscita dal regime forfettario per superamento del limite di 100.000 euro?
Il tema è caldissimo, soprattutto perché per aderire al concordato preventivo c’è ancora tempo fino al prossimo giovedì 12 dicembre e, come chi ci legge sa bene, negli ultimi giorni la massiccia campagna di adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MEF si è molto intensificata.
L’adesione è possibile purché vengano rispettate alcune precise condizioni.
Vediamo quali.
Concordato preventivo biennale: chi esce dal forfettario può aderire?
Dall’Agenzia delle Entrate sono arrivati nuovi chiarimenti in merito all’adesione al concordato preventivo biennale.
Le istruzioni riguardano in particolare i contribuenti in regime forfettario.
Il caso specifico sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda la possibile adesione al CPB da parte di un contribuente che nel 2022 ha aderito al forfettario, ne è uscito nel 2023 per poi rientrarvi nel 2024.
Nel corso dello stesso 2024 è uscito nuovamente dal regime agevolato data la previsione di compensi che comportano il superamento del limite di reddito di 100.000 euro.
Il superamento di tale soglia, come noto, comporta l’esclusione immediata dal regime forfettario e il passaggio a quello ordinario che sarà applicato per l’intero periodo d’imposta.
La richiesta di chiarimento si riferisce all’applicazione dell’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024 che disciplina le cause di esclusione al concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che l’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto correttivo della riforma fiscale (Dlgs n. 108/2024) ha introdotto la nuova lettera b-ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB l’adesione al regime forfettario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato.
Questo perché, come specificato dall’Agenzia anche nella circolare n. 18/2024, l’obiettivo è quello di:
“garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.”
Nel caso oggetto di interpello, nel 2024 il contribuente ha inizialmente adottato il regime forfettario ma, nello stesso periodo d’imposta, è stato costretto ad uscirne con conseguente adozione del regime fiscale ordinario.
La citata causa di esclusione dunque può essere applicata anche in questo caso?
I forfettari che superano la soglia 100.000 euro possono aderire al concordato
Ebbene nella risposta all’interpello n. 248, l’Agenzia sottolinea che nel caso di specie la possibilità di adesione al CPB non è preclusa a patto che venga rispettata una precisa condizione:
il superamento del limite dei compensi (100.000 euro) deve avvenire prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta di concordato
L’Agenzia non specifica tale termine ma il riferimento dovrebbe essere quello alla data del 12 dicembre 2024, l’attuale termine stabilito per l’adesione al CPB.
Pertanto, specifica l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfettario, e che nel corso dello stesso periodo d’imposta sia costretto a passare al regime ordinario per via del superamento del limite di 100.000 euro, e comunque in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla normativa
“non rappresenta una causa di esclusione dal concordato preventivo biennale”
La motivazione risiede nel fatto che l’intero imponibile prodotto nel 2024, compreso quello ottenuto in regime forfettario, sarà comunque assoggettato all’imposta sul reddito secondo le regole del regime ordinario.
L’unica condizione, però, come detto, è che lo splafonamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di concordato.
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