La proposta di legge abruzzese sulle aree per le rinnovabili è un bluff – Notizie

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“La proposta di legge sulle aree non idonee per eolico e fotovoltaico è un vero e proprio bluff.

 

Davanti a 3 miliardi di euro di investimenti e decine miliardi di ricavi per i proponenti dei quasi 3.000 MW di potenza da installare entro il 2030, giusto per fare capire gli interessi che gravitano intorno a questo provvedimento, sì sta cercando di andare a una legge blitz approvata senza dibattito e fondata su una narrazione contraria alla realtà.

Basta leggere la proposta di legge, uscita all’ultimo secondo il 3 dicembre dalla Giunta regionale per essere approvata a tambur battente martedì prossimo dal Consiglio Regionale, per rendersi conto che per i prossimi decenni il territorio abruzzese non avrà una pianificazione decente per lo sviluppo ordinato di eolico, fotovoltaico e altre fonti rinnovabili” così il Forum H2O, che per primo a luglio aveva sollevato la questione, smentisce carte alla mano il racconto di chi vuole fare passare questa proposta come un provvedimento equilibrato.

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La legge dovrà individuare e disciplinare le

1) aree idonee, dove i procedimenti per l’approvazione dei progetti sono accelerati;
2) aree ordinarie, dove i progetti saranno esaminati con le leggi ordinarie;
3) aree non idonee, dove gli impianti saranno vietati.

Basterà dire che i grandi impianti eolici e rinnovabili potranno continuare a essere realizzati (come aree ordinarie) in aree individuate dalla legge come “bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze” oppure in terreni confinanti con centri e nuclei storici che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

In sintesi, su un colle da cui si vede mezzo Abruzzo si potrà piazzare una torre eolica alta come la torre Eiffel.

Altro che evitare l’effetto selva come qualcuno in questi giorni ha raccontato.

Oppure un centro storico potrà essere assediato da una distesa di pannelli fotovoltaici.

Questo perché i dirigenti della Regione che hanno bozzato il testo hanno inspiegabilmente escluso dalle aree non idonee due categorie di beni culturali individuati dalle lettere c) e d) dell’art.136 del testo unico dei Beni Culturali.

Solo le aree agricole intensive saranno aree non idonee mentre, per fare un esempio, un campo di zafferano, se non ha ricevuto fondi di investimento dagli enti negli ultimi anni, potrà essere espropriato per realizzare un mega-impianto di rinnovabili.

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Una forma di populismo agricolo al contrario che preferisce tutelare un campo di mais invece che una produzione di qualità. Tutto ciò, tra l’altro, quando l’introduzione dell’agrivoltaico, se ben pianificato, può permettere lo sviluppo delle rinnovabili proprio dove ci sono le coltivazioni intensive.

Per non dire dell’assenza di fasce cuscinetto tra il confine delle aree protette e gli impianti, come se una torre eolica di 300 metri di altezza non abbia alcun impatto sulla bellezza di un territorio se messa a 1 metro dal confine di una riserva naturale. Immaginate una qualsiasi riserva naturale abruzzese assediata proprio sul confine da distese di pannelli….

Sì aggiungano passaggi generici che potrebbero scatenare una guerra alle interpretazioni che faranno male anche allo sviluppo delle rinnovabili mettendole alla mercé del funzionario di turno, come quella delle aree aventi “misure generali di conservazione”, che resterebbero escluse. Sono solo i siti Natura2000 o comprendono anche le aree perimetrate come A1 e A2 del piano paesaggistico? Allora perché non scriverlo chiaramente?

Nessun accenno ai beni culturali come fiumi, laghi, aree gravate da uso civico, tratturi ecc elencati dall’art.142 del Testo unico dei Beni culturali.

Per non parlare dell’assenza di sistemi di premialità per le comunità energetiche, cioè per i progetti promossi dal basso da enti locali e cittadini e non da multinazionali.

Come al solito nelle leggi bisogna vedere anche le virgole anche se qui la cosa è evidente fin dai commi interi.

Auspichiamo che i consiglieri regionali aprano all’audizione pubblica di tutti i portatori di interessi, affinché le varie posizioni su un tema così rilevante per i prossimi decenni siano rese evidenti e discusse in maniera aperta, davanti a tutti. Sì può fare in un paio di settimane se vi è la volontà.

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Le rinnovabili vanno fatte per bene e in maniera ordinata.

La legge

Qui sotto l’elenco delle aree che la Regione potrebbe individuare come aree non idonee, giusto per capire di cosa parliamo.

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE 
 
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei  mira  non  gia'  a
rallentare la realizzazione degli impianti, bensi'  ad  offrire  agli
operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento  per
la localizzazione  dei  progetti.  L'individuazione  delle  aree  non
idonee  dovra'   essere   effettuata   dalle   Regioni   con   propri
provvedimenti   tenendo   conto   dei   pertinenti    strumenti    di
pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica,  secondo  le
modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi
e criteri: 
a)  l'individuazione  delle  aree  non  idonee  deve  essere   basata
esclusivamente su criteri tecnici  oggettivi  legati  ad  aspetti  di
tutela   dell'ambiente,    del    paesaggio    e    del    patrimonio
artistico-culturale, connessi alle  caratteristiche  intrinseche  del
territorio e del sito; 
b) l'individuazione delle aree e dei  siti  non  idonei  deve  essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto, 
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate  agricole
dai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono  essere  genericamente
considerate aree e siti non idonei; 
d) l'individuazione delle  aree  e  dei  siti  non  idonei  non  puo'
riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente
soggette a tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico, ne'  tradursi  nell'identificazione  di  fasce  di
rispetto di dimensioni non  giustificate  da  specifiche  e  motivate
esigenze  di  tutela.  La  tutela  di  tali  interessi   e'   infatti
salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore  ed  affidate
nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche,  alle
Regioni, agli enti  locali  ed  alle  autonomie  funzionali  all'uopo
preposte, che sono tenute a garantirla all'interno  del  procedimento
unico e della procedura di Valutazione  dell'Impatto  Ambientale  nei
casi previsti. L'individuazioni delle aree e dei siti non idonei  non
deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto  di
accelerazione e  semplificazione  dell'iter  di  autorizzazione  alla
costruzione  e  all'esercizio,  anche  in  termini  di   opportunita'
localizzative offerte dalle specifiche  caratteristiche  e  vocazioni
del territorio; 
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non  idonei  le  Regioni
potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area  vasta
prescelta per la localizzazione,  sia  delle  interazioni  con  altri
progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito
della medesima area; 
f)  in  riferimento  agli  impianti  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalita'  di  cui
al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e  siti  non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree
particolarmente  sensibili  e/o   vulnerabili   alle   trasformazioni
territoriali o del paesaggio,  ricadenti  all'interno  di  quelle  di
seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e  gestione
previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle  potenzialita'
di sviluppo delle diverse tipologie di impianti: 
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le
aree ed i beni di notevole interesse  culturale  di  cui  alla  Parte
Seconda del d.lgs 42  del  2004,  nonche'  gli  immobili  e  le  aree
dichiarati di notevole interesse  pubblico  ai  sensi  dell'art.  136
dello stesso decreto legislativo; 
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata  e
identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale  di
attrattivita' turistica; 
• zone situate in prossimita' di parchi  archeologici  e  nelle  aree
contermini ad emergenze di particolare interesse  culturale,  storico
e/o religioso; 
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,
locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con  particolare  riferimento
alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui
all'articolo 12, comma 2, lettere a)  e  b)  della  legge  394/91  ed
equivalenti a livello regionale; 
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della
Convenzione di Ramsar; 
• le aree incluse nella Rete  Natura  2000  designate  in  base  alla
Direttiva  92/43/CEE  (Siti  di  importanza  Comunitaria)   ed   alla
Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); 
• le Important Bird Areas (I.B.A.); 
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti  precedenti  ma  che
svolgono   funzioni   determinanti   per   la   conservazione   della
biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree  naturali
protette; istituende aree naturali protette oggetto di  proposta  del
Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla  Giunta;
aree di connessione e continuita'  ecologico-funzionale  tra  i  vari
sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione,  alimentazione
e transito di specie faunistiche protette; aree in cui  e'  accertata
la presenza di specie animali e  vegetali  soggette  a  tutela  dalle
Convezioni   internazionali   (Berna,   Bonn,   Parigi,   Washington,
Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE  e  92/43/CEE),
specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; 
• le aree agricole interessate da produzioni  agricolo-alimentari  di
qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P.,  I.G.P.,  S.T.G.,
D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare  pregio
rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza  e  per  le
finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del  decreto  legislativo  387
del  2003  anche  con  riferimento  alle  aree,  se  previste   dalla
programmazione  regionale,  caratterizzate  da  un'elevata  capacita'
d'uso del suolo; 
• le aree  caratterizzate  da  situazioni  di  dissesto  e/o  rischio
idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
adottati dalle competenti Autorita'  di  Bacino  ai  sensi  del  D.L.
180/98 e s.m.i.; 
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.  lgs.  42  del  2004
valutando  la  sussistenza  di  particolari  caratteristiche  che  le
rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.



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