Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

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Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

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Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

1) Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

L’agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L’introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

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