Nota INL 9326 del 9/12/2024 – Regime sanzionatorio per la patente a crediti.
La patente a crediti è uno strumento introdotto per migliorare la sicurezza nei cantieri edili in Italia, obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi a partire dal 1° ottobre 2024.
La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i soggetti obbligati hanno tempo fino al 31 ottobre 2024 per adeguarsi, nel frattempo hanno la possibilità di inviare un’autocertificazione valida solo per il mese di Ottobre. L’autocertificazione deve essere trasmessa tramite PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri, sino alla presentazione della richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’INL.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° ottobre 2024.
La nota, dopo aver riepilogato l’obbligo di possesso della patente e le relative eccezioni, entra nel dettaglio delle sanzioni previste.
Regime sanzionatorio: multe e sospensioni
Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio specifico, applicabile sia a chi opera nei cantieri senza patente o documento equivalente, sia a chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Sanzioni amministrative
La normativa stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.
La nota INL chiarisce che il valore dei lavori, da considerare al netto dell’IVA, viene calcolato facendo riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Solitamente, il contratto include un capitolato con il costo specifico dei lavori affidati. Anche i preventivi accettati dal committente possono essere utilizzati per determinare l’importo.
Durante la fase di accertamento, l’autorità può richiedere la presentazione del contratto, capitolato o preventivo firmato per accettazione, sia all’impresa o al lavoratore autonomo che al committente, come previsto dall’articolo 4 della Legge 628/1961. Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Una volta stabilito il valore di riferimento (10% del valore netto dei lavori o la soglia minima di 6.000 euro), la multa viene quantificata in concreto applicando l’articolo 16 della Legge 689/1981. L’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente emette l’ordinanza-ingiunzione e, in mancanza di una previsione normativa diversa, tutti gli organi di vigilanza indicati nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 possono accertare l’illecito e imporre la sanzione.
Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per finanziare i sistemi informatici necessari alla gestione e all’aggiornamento della patente a crediti. Pertanto, i trasgressori devono versare le somme utilizzando il codice IBAN dell’Ispettorato riportato nella nota, affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.
Per il personale ispettivo dell’Ispettorato, questa indicazione non sarà più necessaria grazie all’integrazione dei sistemi PagoPA nei verbali unici. Tuttavia, rimane importante fornire agli ipotetici trasgressori tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione della causale di versamento, al fine di garantire il buon esito del pagamento e la conclusione della procedura sanzionatoria.
Inoltre, è stato recentemente aggiornato il sistema informativo Vico per includere due nuove categorie di illeciti legate al sistema della patente a crediti, così da consentire una gestione più precisa delle violazioni riscontrate nei cantieri. I nuovi codici introdotti sono:
- 8108/27/1: utilizzato per segnalare i casi in cui un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza essere in possesso della patente a crediti obbligatoria;
- 8108/27/2: impiegato quando un’impresa o un lavoratore autonomo possiede la patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15 crediti, non sufficiente per continuare le attività nei cantieri.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Secondo il comma 11 dell’art.27 del D.lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi in violazione non potranno partecipare a lavori pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Come già indicato nella circolare 4/2024, per avviare il procedimento interdittivo, il personale ispettivo è tenuto a notificare l’irregolarità all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prenderà i provvedimenti necessari.
In caso di accertamento di violazioni ai commi 10 e 11, il personale ispettivo è obbligato a intervenire per:
- allontanare dal cantiere l’impresa o il lavoratore autonomo che non possiede la patente a crediti, un documento equivalente, o una patente con almeno 15 crediti;
- notificare il divieto di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile regolato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’allontanamento è effettuato con le conseguenze previste dall’articolo 650 del codice penale, che punisce chi non rispetta gli ordini dell’autorità, a tutela della sicurezza e della regolarità dei lavori.
Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori
L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare, anche nel caso di affidamento dei lavori a una sola impresa o a un lavoratore autonomo, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Per quanto riguarda l’adempimento di questo obbligo, si distinguono diverse situazioni:
- se il committente o il responsabile dei lavori non ha verificato la presenza del titolo abilitativo e ha affidato i lavori a un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro, (art. 157 D.lgs. 81/2008) con possibilità di diffida ai sensi dell’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008. È stato introdotto nel sistema informatico Vico il codice 8108/90/32 per questa violazione;
- se i lavori sono affidati a un soggetto che possiede una patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15, si applicherà la stessa sanzione prevista per la mancata verifica del titolo abilitativo;
- se il titolo abilitativo del soggetto viene sospeso, revocato o se i crediti scendono sotto i 15 dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione non si applicherà al committente o al responsabile dei lavori. Tuttavia, l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo sarà soggetto a una sanzione ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. In tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
Poiché l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, la sanzione prevista dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati dopo tale data.
Inoltre, l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) nei confronti di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese o lavoratori autonomi nel cantiere ai quali non sia stata effettuata la verifica.
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