Appalti pubblici e BIM: come la gestione digitale può trasformare o complicare i lavori | Articoli

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BIM e contratti pubblici: verso una digitalizzazione collaborativa o un’escalation di contenziosi?

Il titolo della nota è, naturalmente, volutamente provocatorio, nella misura in cui esso alluderebbe alla possibile coltivazione del contenzioso nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, disciplinata dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., vale a dire, dal Codice dei Contratti Pubblici, nel mentre che, semmai, si dovrebbe ragionare di prevenzione del conflitto e di costruzione collaborativa dei patti mediante la configurazione di accordi e di contratti.

Se, d’altronde, da un lato, sarebbe opportuno tempestivamente avviare qualche azione di sensibilizzazione sull’argomento prospettico della Gestione Informativa Digitale nei confronti della magistratura amministrativa e di quella ordinaria, oltreché dei consulenti tecnici, per un altro verso, di là delle competenze giuridiche necessarie, di cui lo scrivente è privo, con ogni probabilità saranno solo le specifiche circostanze e la relativa giurisprudenza a fornire esempi e temi esaustivi per la prevenzione e per la risoluzione (accelerata) del conflitto digitalmente abilitato.

Per certo, la relativa immaturità digitale degli attori renderà probabile, almeno nel breve termine e nel medio periodo, una certa proliferazione del conflitto, nei lavori pubblici e privati, specie nella fase di realizzazione dei lavori, estendendo la tematica a diversi soggetti interessati, dal Collegio Consultivo Tecnico alle Commissioni Arbitrali, richiedendo la presenza di esperti in questi consessi.

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È, però, evidente che la diffusione della tematica, a partire dalla modellazione informativa, all’interno della fase di realizzazione dei lavori e, segnatamente, nel cantiere edile o infrastrutturale, implichi la possibilità che, ad esempio, le riserve apposte dall’appaltatore, trasposte nell’ambito della digitalizzazione, si estendano rapidamente, a partire dalla contestazione dei contenuti dei modelli informativi posti dalle stazioni appaltanti alla base delle gare e dei contratti.

Più nello specifico, fatta eccezione per la concessione (o per altre soluzioni, diverse dal contratto pubblico di lavori, legate alla locazione finanziaria o al contratto di disponibilità) e per l’appalto integrato, il passaggio che si rivelerà maggiormente critico riguarderà la transizione della gestione dei modelli informativi dalla fase della progettazione esecutiva a quella del suo aggiornamento nel corso della realizzazione dei lavori, oltre alla eventuale presenza del cosiddetto, ufficioso, progetto costruttivo.

Tale transizione riguarda il trasferimento concettuale e pratico dal piano dei professionisti e dei progettisti al livello dei produttori e degli esecutori.

In particolare, è opportuno, tra i diversi aspetti, porre un accento sulla cosiddetta relazione specialistica sulla modellazione informativa, da redigere, secondo il Codice dei Contratti Pubblici, a carico dell’impresa appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori e del relativo contratto pubblico.

È necessario, tuttavia, ricordare come gli esempi sinora disponibili di relazione specialistiche vedano le stesse sostanzialmente sottoscritte in solido dalle controparti contrattuali, ma esse concernono principalmente la fase della progettazione.

Da questo punto di vista, è immaginabile che stazioni appaltanti ed enti concedenti avanzati prevedano di predefinire contrattualmente strutture del documento, nei confronti della controparte contrattuale.

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Cosa dovrebbe contenere la relazione specialistica

La relazione specialistica dovrebbe contenere:

  • a) la descrizione del sistema di denominazione, di classificazione e di organizzazione dei modelli informativi, così come pattuiti tra le controparti contrattuali nel Capitolato Informativo e nel Piano di Gestione Informativa;
  • b) la definizione e l’accertamento dell’implementazione delle specifiche di interoperabilità, di fornitura e di scambio dei dati, così come pattuite nel Capitolato Informativo e nel Piano di Gestione Informativa;
  • c) il rispetto del sistema di coordinate di riferimento stabilito nel Capitolato Informativo e nel Piano di Gestione Informativa;
  • d) l’esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti nel corso dell’esecuzione del contratto pubblico, in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e con gli obiettivi e gli usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
  • e) la definizione e la rendicontazione delle procedure di coordinamento e di verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative adottate oltre che la redazione dei rapporti inerenti alle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
  • f) la rendicontazione dell’organizzazione e dell’impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale inerente al controllo dei tempi e dei costi;
  • g) la rendicontazione sulla modalità di organizzazione e di integrazione nei processi di Gestione Informativa Digitale delle informazioni relative all’uso, alla gestione, alla manutenzione e alla dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
  • h) l’esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell’equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Oltre a ciò, si prevede che la relazione specialistica sulla modellazione informativa debba riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e di coordinamento dell’intervento (presumibilmente anche in quelli pertinenti ai piani operativi di sicurezza) e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

La questione rimanda anche alla gestione del cosiddetto modello informativo del cantiere e alle sue relazioni con i modelli informativi quadri-dimensionali (cosiddetti 4D) e penta-dimensionali (cosiddetti 5D): tutte fattispecie di modelli informativi, peraltro, mai completamente definiti e contrattualizzati.

Si contempla, inoltre, il fatto che tale relazione riporti l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.

Tale prescrizione introduce la dimensione del cosiddetto GEOBIM, non solo per il settore delle infrastrutture e delle reti, ma pure per quello degli edifici, e incrementa il fabbisogno di competenze all’interno delle commissioni di collaudo tecnico amministrativo, che risultano essere il destinatario principale della relazione specialistica sulla modellazione informativa.

Ancora, all’interno delle attività di verifica del progetto ai fini della validazione (caso che riguarda la precedente fase di progettazione, ma che potrebbe riproporsi per l’aggiornamento del progetto esecutivo e per varianti allo stesso) si prescrive la verifica dei contenuti in coerenza con le specifiche del Capitolato Informativo.

Appare palese come, sostanzialmente, si tratti di redigere un documento che descriva l’attuazione di quanto l’impresa appaltatrice, coi suoi fornitori e coi suoi sub appaltatori, abbia proposto e abbia negoziato all’interno del Piano di Gestione Informativa, ma pure, nell’ottica dell’appaltatore, di descrivere quali comportamenti abbia adottato l’ufficio di direzione dei lavori.

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Il punto saliente riguarda, tuttavia, per il collaudo tecnico amministrativo o per la verifica di conformità, per il quale l’affidatario dovrebbe consegnare alla commissione i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel Capitolato Informativo.

La verifica di tali adempimenti rientrerebbe tra le attività proprie dell’organo di collaudo.

 

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