Pignoramento presso terzi eseguito presso più banche: è legittimo bloccare più conti contemporaneamente?
Quando si procede al pignoramento di un conto corrente, il creditore, dopo aver ricevuto dall’Anagrafe tributaria l’elenco delle banche dove il debitore detiene rapporti contrattuali, il più delle volte agisce presso ciascuna di queste per massimizzare le possibilità di soddisfare il proprio credito. Tuttavia, prima di formalizzare la procedura tramite l’iscrizione a ruolo, attende che la banca risponda, di norma attraverso una comunicazione via PEC, confermando la presenza o meno di fondi disponibili. In caso di risposte positive da più banche, sorge la domanda: si possono pignorare più conti correnti?
Si possono pignorare più conti correnti contemporaneamente?
La questione è di massima delicatezza perché, una volta avviato il pignoramento, la banca è obbligata a bloccare i prelievi delle somme pignorate fino all’udienza di fronte al giudice dell’esecuzione. Di conseguenza, se avvengono più pignoramenti contemporaneamente, il debitore potrebbe ritrovarsi nell’impossibilità di accedere a una quantità di fondi superiore all’importo del credito oggetto del procedimento. Tale situazione potrebbe apparire ingiusta e sproporzionata rispetto al debito contratto.
Sul punto si è espressa la Cassazione con sentenza n. 29422 del 14.11.2024. Secondo la Corte, i vari pignoramenti presso terzi intrapresi dal medesimo creditore hanno un effetto isolato ed autonomo. Pertanto, tutte le banche che hanno ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento sono tenute, ai sensi del Codice di procedura civile, a custodire le somme da loro dovute nei confronti del debitore.
Qual è l’importo massimo pignorabile sui conti correnti?
Questo però non significa che il creditore potrà ottenere un importo superiore rispetto a quello che gli spetta di diritto. Sarà il giudice dell’esecuzione, all’udienza indicata nell’atto di pignoramento (di cui una copia deve essere obbligatoriamente notificata al debitore), a stabilire l’assegnazione definitiva delle somme. E, a tal fine, gli riconoscerà l’importo riportato nell’atto di precetto, aumentato delle spese legali e di quelle della procedura.
Intanto, e fino a quando non si terrà tale udienza, tutte le banche non potranno consentire al debitore il prelievo nei limiti delle somme pignorate. Questo perché, ai sensi dell’articolo 546 del Codice di procedura civile, dal giorno in cui le viene notificato l’atto di pignoramento la filiale dell’istituto di credito è tenuta a custodire (ossia a “bloccare”) le somme da lei dovute al debitore, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato, a partire dal 2 marzo 2024, ai sensi del Decreto Pnrr [1] di:
- 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
- 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro,
- della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Cosa succede se sul conto è accreditato lo stipendio o la pensione?
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza), gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito dell’assegno mensile ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale. Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti di un quinto.
Come ridurre i pignoramenti eseguiti su più conti correnti
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, ossia su diversi conti correnti, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma degli articoli 546, comma 2, e articolo 496 del Codice di procedura civile, ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi, se risulta eccessivo rispetto al valore del credito azionato nel precetto, maggiorato delle spese di procedura come abbiamo detto sopra. Il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
Conclusioni
Poiché è possibile il pignoramento di più conti correnti presso più banche, nel rispetto dei limiti appena visti (art. 546 cod. proc. civ.), ogni “terzo” (ossia ogni filiale bancaria o ufficio postale) che abbia ricevuto l’atto di pignoramento deve bloccare le somme pignorate secondo detti limiti. Non importa se questo crea, almeno in prima battuta, una sovrapposizione e quindi un vantaggio a favore del creditore.
Sulla scorta di tali motivazioni la Corte di cassazione ha evidenziato che, per esigenze di garanzia nei confronti del creditore procedente, il pignoramento effettuato presso più terzi può sforare il limite del credito fatto valere, almeno temporaneamente e comunque sino all’instaurazione dei correttivi di riduzione che abbiamo descritto.
note
[1] D. L. n. 19 del 02.03.2024, conv. in L. n. 56 del 29.04.2024.
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