Gravi violazioni fiscali definitivamente accertate: legittima l’esclusione automatica

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In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è
obbligatoria l’esclusione dell’operatore economico dalla gara in
quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della
violazione e della definitività dell’accertamento, in quanto la
fattispecie rientra tra le cause di esclusione automatica previste
dall’art. 94, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

Cause di esclusione automatica: ANAC sulle gravi violazioni
fiscali accertate

A specificarlo, confermando la piena legittimità del
provvedimento di esclusione e segnalazione ad ANAC è la stessa
Autorità Nazionale Anticorruzione, con il
parere di
precontenzioso ANAC del 3 dicembre 2024, n. 564

relativo a una procedura aperta per l’affidamento in concessione di
un servizio.

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Dopo avere formulato la proposta di aggiudicazione in favore
della società istante, la SA ne ha disposto l’esclusione per
gravi violazioni definitivamente accertate per importi nel
complesso superiori a 5mila euro.

Sulla questione, ANAC ha evidenziato come l’importo del debito
sia stato saldato soltanto dopo le verifiche effettuate dalla SA;
pertanto, il pagamento in data successiva al termine di
presentazione delle offerte non consente al concorrente di
sanare
il mancato possesso del requisito generale.

Ricorda in proposito l’Autorità che l’articolo 94 dedicato alle
cause di esclusione automatica annovera al comma 6 le violazioni
gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti.

L’Allegato II.10 le individua, precisando che l’esclusione non
si dispone quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta

Gravi violazioni definitivamente accertate: i presupposti per
l’esclusione automatica

Recependo gli arresti giurisprudenziali già raggiunti nel vigore
del vecchio Codice, il d.Lgs. n. 36/2023 per la comminatoria
dell’esclusione dalla gara, prevede il ricorrere di entrambi i
presupposti:

  • la gravità della violazione;
  • la definitività dell’accertamento;

L’omissione contributiva oggi è individuata proprio
dall’allegato II.10 che all’art.1 stabilisce: “ai sensi e per
gli effetti dell’art. 94, comma 6 del codice costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”,
pari a 5mila euro, come indicato dalla
Legge n. 205/2017, con decorrenza dal 1° marzo 2018.

L’importo deriva dall’omesso versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo superiore a 5mila euro
, e non per
singole cartelle, comprensiva di interessi e sanzioni.

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Esclusione automatica è vincolata e non permette valutazioni
discrezionali

Tale meccanismo escludente ha natura vincolata,
e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine
all’incidenza delle violazioni riscontrate sull’affidabilità
dell’operatore economico. Infatti “… i certificati rilasciati
dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o
contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di
scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di
attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si
impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori
accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo
della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti
richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
all’uopo rese dal concorrente in sede di gara ….”
.

L’ambito entro cui l’irregolarità fiscale può essere tollerata
ai fini dell’ammissione alla procedura non può che avvenire
mediante un quantum debeatur predeterminato in maniera
assoluta, oggettiva e certa, in modo da escludere qualunque potere
valutativo in capo alla stazione appaltante e limitare quello degli
stessi Stati membri in ossequio a quanto previsto dall’art. 57,
par. 3, della direttiva 2014/24/UE che appunto consente agli Stati
membri di introdurre una deroga all’obbligo di esclusione per
infrazioni di piccolo importo, imponendo agli Stati stessi la
specificazione del criterio così posto.

Per tali ragioni, l’art. 96 co. 6, che prevede misure di
self cleaning
idonee a dimostrare l’affidabilità
dell’operatore economico per tutte le cause di esclusione
automatica e non di cui agli artt. 94 e 95, tuttavia espressamente
esclude dal perimetro applicativo dell’istituto le violazioni
fiscali e previdenziali “gravi” di cui al comma 6 dell’art. 94 e al
comma 2 dell’art. 95.

Conclude quindi ANAC che è legittima l’esclusione disposta in
danno dell’istante nella gara in oggetto ai sensi dell’art. 94 co.6
d.Lgs. n. 36/2023.





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