L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 240 del 3 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (articolo 16 del D.L. n. 124/2023) relativamente all’acquisto di immobili mediante contratto di rent to buy. L’intervento si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali volte a incentivare gli investimenti in determinate aree territoriali.
Credito d’imposta ZES Unica: il contesto normativo
Zona Economica Speciale Unica (ZES unica)
- La ZES Unica è stata istituita per favorire investimenti nelle regioni del Mezzogiorno, offrendo agevolazioni per progetti d’investimento iniziale in determinate aree.
- Il credito d’imposta ZES Unica è disciplinato dall’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, e consente di beneficiare di un’agevolazione per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
Investimenti agevolabili
Secondo il comma 2 dell’articolo 16, sono ammissibili:
- acquisti di beni strumentali nuovi: macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisti di immobili strumentali, inclusi quelli già utilizzati da altri soggetti;
- progetti di investimento iniziale, conformi alle disposizioni unionali (Regolamento UE 651/2014, GBER).
Contratto di rent to buy
- Il rent to buy è una formula contrattuale che consente l’immediato godimento di un immobile, con possibilità di acquisto differito mediante opzione;
- il trasferimento della proprietà avviene al momento dell’esercizio dell’opzione di riscatto e della stipula del contratto definitivo.
Il quesito e la soluzione interpretativa dell’Agenzia
Il caso prospettato
- Istante: ALFA S.p.A.
- Oggetto: acquisto di un immobile mediante contratto di rent to buy con riscatto esercitato nell’aprile 2024.
- Richiesta: possibilità di fruire del Credito d’Imposta ZES unica sull’immobile acquistato, considerandolo parte di un progetto d’investimento iniziale.
Soluzione proposta dall’istante
- L’istante ritiene che il momento rilevante per l’agevolazione sia quello del trasferimento della proprietà, avvenuto nel 2024 con la stipula del contratto definitivo;
- sostiene inoltre che il requisito della novità non si applichi agli immobili, in linea con la normativa ZES unica.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha chiarito che:
- momento di effettuazione dell’investimento: è rilevante la data di stipula del contratto di compravendita definitivo, ossia il momento del trasferimento della proprietà (articolo 109, comma 2, lettera a, TUIR);
- requisito della novità: non è richiesto per gli immobili, purché siano rispettate le condizioni del Regolamento UE 651/2014;
- eleggibilità dell’investimento: l’acquisto dell’immobile mediante riscatto è agevolabile, subordinatamente alla conformità del progetto d’investimento iniziale alle disposizioni normative.
Aspetti operativi: quando e come fruire del credito
Momento di effettuazione dell’investimento
- Il credito d’imposta si riferisce all’anno in cui si verifica il trasferimento della proprietà;
- per il caso in esame, il 2024 è l’anno di riferimento.
Condizioni di ammissibilità
- L’immobile deve essere strumentale all’attività e parte di un progetto di investimento iniziale;
- devono essere rispettati i limiti quantitativi: 50% massimo del valore complessivo dell’investimento agevolabile può riguardare immobili e terreni.
Modalità di calcolo del credito
- Il credito d’imposta è calcolato sull’importo sostenuto per l’acquisto: prezzo di acquisto al netto degli acconti versati durante il periodo di godimento;
- devono essere esclusi eventuali oneri accessori non riconducibili all’investimento iniziale.
Esempio pratico di calcolo del credito d’imposta ZES Unica
Dati del caso
- Prezzo totale dell’immobile: euro 1.000.000
- Acconti versati: euro 200.000 (2016-2024)
- Saldo al momento del riscatto: euro 800.000
- Altri investimenti (macchinari e attrezzature): euro 500.000
Calcolo del credito
- Importo agevolabile:
- Immobile: euro 800.000
- Macchinari: euro 500.000
- Totale: euro 1.300.000
- Limite per immobili e terreni:
- Massimo 50% dell’investimento complessivo: euro 650.000
- Credito spettante:
- Immobile: euro 650.000 x 25% = euro 162.500
- Macchinari: euro 500.000 x 25% = euro 125.000
- Totale credito: euro 287.500
Tabelle riepilogative
Investimenti ammissibili al credito d’imposta ZES Unica
Tipologia di bene | Requisiti | Aliquota del credito |
Macchinari, impianti e attrezzature | Nuovi, destinati a strutture produttive nella ZES unica | 25% (fino al 15 novembre 2024) |
Immobili strumentali | Nuovi o già utilizzati, effettivamente destinati all’attività produttiva | 25% |
Terreni | Acquistati per attività produttive, nel rispetto delle soglie massime | 25% |
Rent to buy e credito d’imposta
Fase contrattuale | Rilevanza fiscale |
Periodo di godimento (2016-2024) | Non rilevante ai fini del credito d’imposta; non comporta il trasferimento della proprietà. |
Stipula contratto di acquisto (2024) | Momento rilevante per l’investimento; la spesa sostenuta è ammissibile al credito d’imposta. |
La Risposta all’Interpello n. 240/2024 conferma che l’acquisto di un immobile mediante rent to buy è eleggibile al credito d’imposta ZES Unica, purché:
- il trasferimento della proprietà avvenga nel periodo di vigenza dell’agevolazione (1° gennaio 2024 – 15 novembre 2024);
- l’immobile sia strumentale all’attività produttiva e conforme ai requisiti normativi.
L’Agenzia sottolinea l’importanza del rispetto delle soglie quantitative e della verifica della sussistenza di un progetto di investimento iniziale, lasciando impregiudicati i controlli futuri.
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