ecco cosa cambia dal 2025

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Il Decreto Lavoro introduce importanti novità per i contribuenti in difficoltà con i versamenti INPS e INAIL. A partire dal 2025 sarà possibile dilazionare i debiti previdenziali fino a 60 rate mensili, con un notevole ampliamento delle opportunità di rateizzazione rispetto alle normative attuali. Vediamo come funziona e quali requisiti sono richiesti.

La gestione dei debiti previdenziali rappresenta una sfida per molte partite IVA, imprese e lavoratori autonomi. Contributi elevati e difficoltà economiche possono portare all’accumulo di somme non versate, con il rischio di sanzioni e interessi che aggravano ulteriormente la situazione. Per rispondere a queste criticità, il Decreto Lavoro introduce una misura di rateizzazione ampliata che consente di suddividere il debito fino a 60 rate mensili, offrendo un respiro a chi fatica a regolarizzare i propri versamenti.

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Debiti INPS e INAIL cosa fare?

Questa innovazione si pone l’obiettivo di facilitare il recupero delle somme non versate, evitando che i debiti passino alla gestione dell’Agenzia delle Entrate, con un impatto diretto sulla sostenibilità finanziaria dei contribuenti. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova norma, i requisiti richiesti e come funziona l’attuale sistema di rateizzazione.

Rateizzazione debiti INPS e INAIL: cosa cambia nel 2025

Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti potranno richiedere una rateizzazione dei debiti accumulati con INPS e INAIL fino a un massimo di 60 rate mensili. Questa possibilità si applica esclusivamente a situazioni in cui i debiti non siano già stati affidati all’Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva.

Requisiti e modalità di accesso

Per accedere alla rateizzazione saranno necessari alcuni requisiti, che verranno definiti in un decreto attuativo atteso entro i primi mesi del 2025. Tra i criteri attualmente noti:

  • Debiti non affidati all’Agenzia delle Entrate: il mancato pagamento deve essere ancora sotto la gestione diretta di INPS o INAIL.
  • Periodicità del pagamento: le rate saranno mensili, garantendo una dilazione più accessibile rispetto alle attuali 24 o 36 rate.
  • Casistiche specifiche: la misura potrebbe essere riservata a contribuenti in situazioni di difficoltà economica o emergenza.

Questa nuova possibilità rappresenta un’importante innovazione rispetto al sistema attuale, che prevede rateizzazioni più limitate e concessioni subordinate a specifiche condizioni.

Come funziona la rateizzazione oggi

Attualmente, i debiti previdenziali con INPS e INAIL possono essere rateizzati secondo le seguenti modalità:

  • Rateizzazione standard: fino a 24 mesi, disponibile per la maggior parte delle situazioni.
  • Rateizzazione straordinaria: fino a 36 mesi, concessa solo in casi specifici, tra cui:
    • Emergenze e calamità naturali.
    • Crisi aziendali comprovate.
    • Mancanza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
    • Situazioni eccezionali legate a eventi esterni o interpretazioni incerte della normativa.

La concessione delle 36 rate richiede un’autorizzazione speciale del Ministero del Lavoro, che valuta caso per caso la gravità della situazione.

Vantaggi della nuova misura

Con la possibilità di rateizzare fino a 60 mesi, il Decreto Lavoro offre diversi vantaggi:

  • Sostenibilità dei pagamenti: importi mensili più bassi permettono una gestione finanziaria più agevole.
  • Prevenzione del contenzioso: evitando che i debiti siano trasferiti all’Agenzia delle Entrate, si riduce il rischio di sanzioni e procedure di recupero coattivo.
  • Opportunità per le imprese: in particolare per le piccole e medie imprese, la dilazione consente di preservare la liquidità necessaria per le attività operative.

Prossimi passi: il decreto attuativo

Per rendere pienamente operativa la misura, è atteso un decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e del MEF, che chiarirà:

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  • Le casistiche specifiche: quali tipologie di debiti potranno essere dilazionate.
  • I requisiti di accesso: come la dimostrazione della difficoltà economica o l’assenza di procedure di riscossione già avviate.
  • Le modalità di richiesta: inclusi i canali di presentazione delle domande e la documentazione necessaria.



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