Ma che bisogno c’era di quelle modifiche in Arpa Puglia da parte della Regione?

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֎Fatte «in sede di discussione della Legge di Bilancio regionale ci paiono affrettate, non ragionate e, anche, realizzate con uno strumento inadeguato. La modifica della legge istitutiva di uno dei pochi strumenti tecnici in dotazione alle regioni, l’Arpa, dovrebbe necessariamente essere realizzata con un disegno di legge ad hoc, seguito da una approfondita discussione in merito alle ricadute (operative e non) su una agenzia tecnico-scientifica di importanza cruciale per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dai reati ambientali, quindi della salute dei cittadini»֎

Pubblichiamo il comunicato Sigea sulle modifiche in Arpa della Regione Puglia.

Le modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, Arpa) effettuate in sede di discussione della Legge di Bilancio regionale ci paiono affrettate, non ragionate e, anche, realizzate con uno strumento inadeguato.
La modifica della legge istitutiva di uno dei pochi strumenti tecnici in dotazione alle regioni, l’Arpa, dovrebbe necessariamente essere realizzata con un disegno di legge ad hoc, seguito da una approfondita discussione in merito alle ricadute (operative e non) su una agenzia tecnico-scientifica di importanza cruciale per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dai reati ambientali, quindi della salute dei cittadini.
Il referendum del 1993, che tolse alla Asl la competenza sui controlli ambientali, spinse il legislatore a promulgare il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente», convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61.
Sulla base di questa legge nazionale le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno istituito, con proprie leggi, le Agenzie regionali (o provinciali) per la protezione ambientale (Arpa o Appa), dando la propria interpretazione applicativa della norma nazionale. Ovvero inserendo esclusivamente le competenze previste o allargando il campo di intervento istituzionale a settori che la legge nazionale lasciava di competenza del Sistema Sanitario e nello specifico dei dipartimenti di prevenzione.
In ultimo il legislatore nazionale ha riformato tutto il settore con l’approvazione della legge 132 del 28/06/2016, che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. All’art. 3 della Legge sono definiti i compiti del Sistema, ma è all’art. 7 (Agenzie per la protezione dell’ambiente) che è descritta l’esigenza inderogabile con norme regionali di garantire alle agenzie per la protezione dell’ambiente, che sono persone giuridiche di diritto pubblico, la necessaria autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell’ambiente ribadendo un concetto già enunciato fin dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002-2010.
La fretta e l’autoreferenzialità creano convinzioni che si scontrano con il piano della realtà. Già la Regione Toscana tentò di inserire la propria Arpa fra gli enti dipendenti ed è stata costretta a modificare il proprio indirizzo normativo garantendo autonomia alla propria Arpa con la legge 18 novembre 2019, n. 68 (Disposizioni in materia di ArpaT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009).
Non si comprende per quale motivo la Regione Puglia voglia similmente seguire la strada dell’istituzione di pletorici e costosi organi politici che rischiano di inficiare e rendere farraginose, oltre che dipendenti, le modalità organizzative e di azione di uno strumento tecnico-scientifico che deve rimanere agile e, soprattutto, autonomo.
L’Arpa deve essere in grado di relazionarsi con le amministrazioni attive, le Università, le Procure della Repubblica presso i Tribunali, le Prefetture, i portatori d’interesse a qualunque titolo e le professioni sul territorio; ma sempre mantenendo quella funzione di terzietà, che connatura le agenzie fin dalla loro nascita.
In ultimo, deve essere posta in grado di organizzare le proprie competenze e di svilupparle in autonomia, traguardando l’obiettivo istitutivo ed istituzionale in quanto parte di un «sistema nazionale» dove l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico. Per l’Arpa sono ineludibili il ruolo di garante del rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche ed Ambientali (Lepta), così come la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale.
A nostro avviso, i principi ispiratori di ogni intervento sulle Arpa dovrebbero essere:
– la garanzia dell’autonomia organizzativa in un contesto agile e funzionale non gravato da consigli di amministrazione,
– la certezza del finanziamento sui Lepta,
– il modello generale dell’organizzazione territoriale delle agenzie con i livelli minimi di articolazione di ogni struttura dipartimentale,
– lo stretto legame tra l’obiettivo della difesa delle matrici ambientali e la tutela della salute dei cittadini in forma preventiva.

 

(Fonte Sigea)

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