come cambia la tassazione nel 2025

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Le Associazioni di categoria, Anfia e Aniasa, speravano negli emendamenti. Almeno in quello che prevedeva l’entrata delle nuove aliquote di fringe benefit al 30 giugno 2025, che, come potete leggere in seguito, colpisce soprattutto chi guida auto a motore termico e full hybrid, modalità propulsiva interessata da un altro emendamento. Anch’esso cassato.

Invece nulla di fatto. Tutti gli emendamenti sono stati bocciati dalla Ragioneria dello Stato per non far mancare ai conti 8 milioni di euro. Sì avete letto bene, 8 milioni in una Legge di bilancio da 30-35 miliardi di euro.

Rischio immatricolazioni

Forse, perché, sempre secondo Aniasa, con queste nuove aliquote vi sarà una riduzione – soltanto nel 2025 – delle immatricolazioni di auto a uso noleggio a lungo termine del 30% circa (circa 60mila unità). A cui si aggiungerà una diminuzione del 20% degli acquisti da parte di società (15.000 unità) “con minori entrate per l’Erario e gli Enti Locali pari a 125 milioni di euro nel 2025”. Ecco.

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Ma vediamo cosa cambia con le nuove aliquote legate non più alle emissioni ma alle motorizzazioni. Che ricordiamo sono uno strumento di calcolo di quanto devono pagare come Fringe benefit i driver che guidano auto aziendali assegnate, così come le Tabelle Aci relative ai costi chilometrici 2025 che ogni anno vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Da una struttura di aliquote per il pagamento del fringe benefit così…

  • tra 0 e 60 g/km (elettriche e PHEV, di fatto), il 25%;
  • tra 61 e 160 g/km (PHEV, full, mild hybrid e termiche semplici), il 30%;
  • tra 161 e 190 g/km di emissioni, il 50%;
  • oltre i 190 g/km (supercar), il 60%.

Si passa a un valore del fringe benefit calcolato per tipologia di alimentazione. Indipendentemente dalle fasce di emissioni inquinanti. Pertanto:

  • le elettriche verranno valorizzate al 10% del costo d’esercizio annuo, anziché il 25%;
  • le ibride plug-in al 20% anziché al 25%;
  • le termiche non elettrificate benzina e diesel, le mild hybrid, le full hybrid, le bifuel a metano o a GPL – finanche le supercar – tutte indistintamente al 50%.

Se il calcolo specifico del valore del fringe benefit avviene sulla base di una percorrenza annua di 15.000 km, diversa è la ratio di fondo delle tabelle Aci.

Cosa succederà al mercato?

Aniasa ha già lanciato – inascoltato – l’allarme sulle minori immatricolazioni. Perché, come ci hanno raccontato i noleggiatori e i fleet manager che abbiamo interpellato molti punteranno ad allungare i contratti esistenti e, in caso non fosse possibile, cambiare l’auto già scelta (ma con penali da quantificare) o buttarsi a pesce su modelli alla spina, ma con un forte aggravio dei costi per le aziende.

Queste le soluzioni paventate per, almeno, mitigare la stangata sulle auto aziendali contenuta nella nuova legge di bilancio 2025.

Però… C’è un però: Stefano Sirocchi, commercialista specializzato nella questione e firma del Sole24 Ore, scavando tra le pieghe del disegno di legge forse un’altra soluzione l’ha trovata.

Stangata Auto Aziendali: la soluzione 

Stefano Sirocchi , interpellato dalla redazione di Fleet Magazine, evidenzia come, in attesa di chiarimenti ufficiali, anche in questi casi, conti il momento in cui si stipula un contratto tra le parti, ovvero tra il datore di lavoro e l’assegnatario del bene, in questo caso l’auto.

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“Sebbene nella prassi aziendale il contratto o la lettera di assegnazione sia redatta e firmata dalle parti al momento della concessione del bene, e dunque quando il veicolo è disponibile, nulla osta a sottoscriverlo prima”. Come dice l’Articolo 1321 del Codice Civile “l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico, – ovvero suscettibile di valutazione economica – articolo 1174“.

Quindi la soluzione – troppo semplicistica? Vedremo se su questo interverrà l’Agenzia delle Entrate o direttamente il legislatore, come crediamo noi – sarebbe quella di, citando Sirocchi:

“Stipulare un contratto con il dipendente entro il 31 dicembre 2024, prevedendo che le parti accettano che venga concesso l’uso dell’autovettura aziendale con ‘modello auto e tipo auto’, secondo quanto indicato nel modulo d’ordine, appena il veicolo sarà disponibile dal fornitore noleggiatore o concessionaria. In tal modo, il contratto è efficace sin dalla firma sebbene l’obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, ossia della consegna del veicolo da parte del fornitore”.



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