Il nuovo regolamento europeo sul settore agricolo ha aggiornato i regimi di aiuti de minimis per i vari settori produttivi. La principale novità è l’aumento del limite triennale di aiuti a 50.000 euro per singola impresa, raddoppiando il precedente tetto di 25.000 euro. Inoltre, viene ribadito che il periodo di tre anni deve essere calcolato su base mobile e non più con riferimento agli esercizi finanziari, garantendo maggiore flessibilità nell’applicazione del regime.
Continuando l’opera di aggiornamento dei regolamenti de minimis, iniziata nel 2023, il Regolamento UE n. 3118 del 10 dicembre 2024 è intervenuto a modificare il precedente Regolamento UE n. 1408/2013 che disciplina il funzionamento del regime de minimis nel settore dell’agricoltura, estendendone anche la validità fino al 31 dicembre 2032.
Pertanto, il Regolamento 1408/2013 continua ancora ad applicarsi, ma con le modifiche apportate dal predetto regolamento n. 3318/2024.
Si ricorda che i regolamenti comunitari non hanno alcuna necessità di esser recepiti dal singolo Stato membro, essendo la loro applicazione del tutto automatica; conseguentemente, le modifiche sono già operative.
Regime de minimis agricoltura: il nuovo limite
Prima della modifica, il massimale comunitario degli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura era fissato a euro 20.000, con la possibilità per ogni Stato membro di elevarlo fino a 25.000 come, in effetti, era stato fatto dall’Italia con il Decreto 19 maggio 2020, prot. 5591, del MIPAAF.
Con la modifica all’art. 3 del Regolamento n. 1408/2013, ora viene precisato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 50 000 euro nell’arco di tre anni.
L’impresa unica
A seguito della sentenza C-382/99 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate “impresa unica”, tutti i regolamenti de minimis, compreso quello dell’agricoltura, precisano che per “impresa unica” si deve intendere l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, il massimale de minimis deve essere riferito all’impresa unica e non già alla singola impresa beneficiaria
Il triennio di riferimento
In precedenza, gli anni da prendere a riferimento per il rispetto del massimale erano gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa a fini fiscali nello Stato; in tal modo, dovendo gli anni essere considerati su base mobile, si provvedeva a determinare l’importo raggiunto calcolando l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario e nei due esercizi precedenti.
La nuova formulazione, presente in tutti i regolamenti, fa invece riferimento agli aiuti concessi nei tre anni precedenti, ponendo la questione se tali anni precedenti debbano essere individuati:
- come tre esercizi finanziari, come nella precedente versione del Regolamento generale,
- come tre anni di calendario, andando a ritroso dall’ultimo aiuto concesso (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul triennio come 1° febbraio 2022 -31 gennaio 2025);
- come tre anni solari rispetto agli aiuti concessi nel quarto anno (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul periodo 1° gennaio 2022 – 31 gennaio 2024).
A risolvere il dubbio, nel corso del 2024 è intervenuta una FAQ del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che fa espresso riferimento ai tre anni come tre anni di calendario.
Infatti, nella FAQ si dice quanto segue:
“15. NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS
15.1 Cosa cambia nel RNA alla luce dell’adozione da parte della Commissione Europea dei nuovi regolamenti de minimis?
Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore i regolamenti (UE) 2023/2831 e (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis, che sostituiscono rispettivamente il regolamento de minimis generale (UE) n. 1407/2013 e, per il settore SIEG, il regolamento (UE) n. 360/2012.
La nuova disciplina prevede l’aumento del massimale a 300.000 EUR per gli aiuti concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento de minimis generale.
Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari.A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.”
La FAQ fa espresso riferimento al RNA ma deve intendersi applicabile anche per quanto riguarda il SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e il SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I Regolamenti de minimis attualmente in vigore
Alla luce, dunque delle modifiche intervenute nel corso del 2024, il quadro complessivo della disciplina de minimis al momento risulta essere il seguente:
Per l’applicazione concreta del vecchio o nuovo massimale, occorre sempre fare riferimento al massimale o al Regolamento indicato nelle singole disposizioni nazionali che prevedono la concessione dell’aiuto.
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Vito Dulcamare e Giuseppe Dulcamare
Lunedì 30 dicembre 2024
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