Pensioni, Ecco le novità contenute nella manovra per il 2025

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Confermata la proroga di un anno Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) con il sistema contributivo, Opzione Donna e Ape sociale. La previdenza complementare, inoltre, aiuterà a far uscire prima i giovani nel sistema interamente contributivo.

Più succulento dal prossimo anno il bonus in busta paga per chi, avendo 62 anni e 41 anni di contributi, decide di rinviare il pensionamento. La quota di contributi che si potrà chiedere in busta paga (il 9,19% della retribuzione di regola) diventa esentasse a differenza di quanto accaduto sino ad oggi. È quanto prevede la manovra 2025 che l’altro giorno ha avuto il disco verde finale in Parlamento.

Sempre in materia di prepensionamento, inoltre, la Manovra proroga le vigenti vie d’uscita anticipate: opzione donna, quota 103, Ape sociale. Tra le altre novità torna il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici che potrà essere concesso, d’accordo con l’interessato, sino al 70° anno. Grazie ad alcune modifiche apportate, migliora il bonus di contributi figurativi a favore delle lavoratrici madri con l’estensione da 3 a 4 figli.

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Quota 103

La novità principale resta la proroga di un anno di Quota 103 contributiva. Potranno, dunque, conseguire la prestazione tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che raggiungono 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025. Al fine del raggiungimento dei 41 anni di contributi si contano, come noto, tutte le contribuzioni non sovrapposte temporalmente presenti nelle gestioni previdenziali Inps con esclusione delle Casse Professionali.

Il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo e la misura dell’assegno così calcolato non potrà eccedere le quattro volte il trattamento minimo Inps (cioè 2.394,44€ lordi al mese da rivalutare per il 2025) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Superata questa età viene messa in pagamento anche la quota eccedente il tetto. Confermate le finestre mobili: 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato; nove mesi per il settore pubblico. Il comparto scuola coinvolto nella proroga potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025.

Resta ferma la regola dell’incumulabilità del trattamento pensionistico Quota 103 con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000€ annui.

La proroga della misura si porta dietro anche il cd. «incentivo al posticipo al pensionamento», cioè la facoltà per il lavoratore dipendente in possesso dei requisiti di Quota 103, di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%). A differenza della versione vigente si prevede che l’incentivo non costituisca reddito da lavoro dipendente e, pertanto, diventa esente da Irpef.

Pubblico Impiego

Nel pubblico impiego la Manovra 2025 conferma un cambio di rotta rispetto al passato con l’obiettivo di incentivare la permanenza sul posto di lavoro anche per chi possiede i requisiti per il pensionamento. L’obiettivo viene raggiunto, da un lato, attraverso l’innalzamento dei limiti ordinamentali che dagli attuali 65 anni di età (validi per la generalità dei dipendenti pubblici) vengono agganciati all’età pensionabile (cioè 67 anni).

Viene, poi, abrogato l’obbligo di collocamento in pensione d’ufficio previsto dall’articolo 2, co. 5 del dl n. 101/2013 (cd. decreto D’Alia). La disposizione da ultimo richiamata impone alle Pa la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne) all’età ordinamentale, cioè 65 anni (67 anni dal 2025). Viene abrogata pure la facoltà, prevista dall’articolo 72, co. 11 del dl n. 112/2008 della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto il diritto a pensione anticipata (in tal caso prima del limite ordinamentale).

Infine alle Pa viene riconosciuta la possibilità di trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente il personale «anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili». Il trattenimento è consentito non oltre il compimento del 70° anno di età. La predetta facoltà non riguarda il personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello stato (i quali, tuttavia, hanno limiti ordinamentali più alti).

Opzione Donna

Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano stati raggiunti 61 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2024. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

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Ape Social

L’Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2025 sempre con la conferma il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi. Non ci sono cambiamenti in merito alle categorie beneficiarie e viene confermata la regola dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

Bonus Mamme

La riforma Dini riserva, alle lavoratrici mamme, un trattamento di favore ai fini dell’accesso alla pensione calcolata per intero con la regola contributiva: la possibilità di avere riconosciuto un periodo di accredito figurativo in relazione ai figli, così da accedere prima al riposo. Tale periodo è pari a 4 mesi per figlio nel limite massimo di 12 mesi (quindi 3 figli). La manovra eleva a 16 mesi il limite, che opererà in relazione a 4 o a più figli. Si ricorda che, in alternativa ai mesi di anticipo della pensione, la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente più alto (cioè, relativo a un’età più alta) per il calcolo della pensione. L’elevazione è pari ad un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Previdenza Complementare

Viene introdotta la facoltà, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dei seguenti «importi soglia»:

  • Una volta il valore dell’assegno sociale previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia contributiva all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi;
  • Tre volte il valore dell’assegno sociale per la liquidazione della pensione anticipata con 64 anni di età. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione sarà di 25 anni (30 anni dal 2030) in luogo dei 20 anni di contribuzione effettiva previsto attualmente (e che resterà tale per chi non si avvale della predetta facoltà) e la prestazione non sarà cumulabile, sino all’età di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui.

La modifica non è di immediata applicazione. Servirà un decreto interministeriale Lavoro-Economia che fissi le modalità di conteggio della rendita di previdenza complementare maturata.

Assegni minimi

La manovra, inoltre, conferma il ritorno ai vecchi criteri di perequazione delle pensioni con un aumento straordinario degli assegni minimi per il biennio 2025-2026. Per il solo 2025 la manovra incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

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Le altre modifiche

Da segnalare anche ulteriori misure imbarcate durante l’esame parlamentare del provvedimento. Tra queste, in particolare, la possibilità ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d’impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all’INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento per i primi tre anni.

Dal 1° gennaio 2030 l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contributi (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) salirà da 3 volte l’assegno sociale a 3,2 volte (restano ferme le agevolazioni per le madri che vedono una riduzione a 2,8 volte in presenza di un figlio e 2,6 volte in presenza di due o più figli).

Chi si iscrive per la prima volta alla previdenza pubblica obbligatoria dal 1° gennaio 2025 (cioè non ha contribuzione anteriore) potrà, inoltre, scegliere di aumentare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una aliquota contributiva pensionistica a proprio carico maggiore sino a due punti percentuali.

Infine viene abrogata la possibilità prevista dall’articolo 2-ter del dl n. 30/1970, per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti. mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali) – nonché per i superstiti per quanto concerne la pensione di riversibilità – di chiedere la riliquidazione della pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione.



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