Per le cessioni all’esportazione di beni, disciplinate dall’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, la prova dell’esportazione è rappresentata da un messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA).
L’operatore economico, per avviare il processo, presenta la dichiarazione doganale all’Ufficio doganale di esportazione. Una volta concessa l’autorizzazione allo svincolo delle merci, l’Ufficio rilascia al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE), che riporta gli estremi dell’MRN (Movement Reference Number), ovvero il numero elettronico di riferimento associato alla dichiarazione. Il DAE ha il compito di scortare la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.
Dopo aver completato le formalità presso la dogana di uscita, quest’ultima invia telematicamente alla dogana di esportazione il messaggio denominato “risultati di uscita”, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo. Successivamente, la dogana di esportazione trasmette al dichiarante il messaggio di “notifica di esportazione”, che attesta l’avvenuta operazione.
In merito alle cessioni intracomunitarie, il Regolamento di Esecuzione UE del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, definisce un elenco dettagliato delle prove necessarie per dimostrare il trasferimento effettivo di beni da uno Stato membro a un altro all’interno dell’Unione Europea. Tali prove devono essere fornite dal cedente all’Amministrazione finanziaria per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Tuttavia, il Regolamento presenta ancora alcune criticità interpretative, per le quali si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Procedura di esportazione
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Operatore economico | Presenta la dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale di esportazione. | Il DAE scorta la merce |
Dogana di esportazione | Autorizza lo svincolo della merce. Predispone il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE) con codice Mrn e lo consegna al dichiarante. Trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla Dogana di uscita. |
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Dogana di uscita dal territorio comunitario | Verifica che le merci corrispondano a quelle dichiarate. | |
Attesta l’uscita delle merci dal territorio doganale comunitario. |
Invia alla Dogana di esportazione il messaggio telematico di uscita della merce (‘risultati di uscita’), al più tardi entro il giorno lavorativo successiovo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale comunitario.
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Trasmette il messaggio dell’esito dell’operazione. | L’operatore è informato con un messaggio telematico della ‘notifica di esportazione’; accedendo al sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (con il codice Mrn), è possibile visualizzare la notifica di esportazione. La stampa di tale comunicazione non è rilevante ai fini della prova dell’avvenuta esportazione. |
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Prova dell’avvenuta esportazione |
La prova è rappresentata dal messaggio elettronico che la Dogana di uscita invia alla Dogana di esportazione (c.d. “risultati di uscita”).
Con il sistema informatizzato, l’esportatore può verificare l’avvenuta esportazione mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle Dogane.
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Aspetti organizzativi | La procedura da seguire è la seguente:
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Assenza del visto doganale
La Cassazione, con sentenza n. 6584/2024, ha chiarito che, in assenza del visto doganale, spetta al contribuente l’onere di fornire prova certa e indiscutibile dell’avvenuta esportazione tramite documentazione doganale o vidimazione apposta dall’U昀cio doganale sui documenti redatti dal contribuente.
La sentenza n. 6584/2024 ha inoltre confermato che, in tema di esportazioni al di fuori del territorio dell’UE in regime di non imponibilità, la destinazione dei beni all’esportazione deve essere documentata con mezzi di prova certi ed incontrovertibili, ribadendo l’inidoneità dei documenti di origine privata, come fatture o documentazione bancaria attestante il pagamento, a fornire prova dell’avvenuta esportazione.
Prova delle cessioni intracomunitarie
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Documentazione Ris. Ag. Entrate 28.11.2007 n. 345/E
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L’Agenzia delle Entrate ha elencato la documentazione potenzialmente idonea a provare una cessione intracomunitaria.
Tale documentazione deve essere conservata obbligatoriamente dal contribuente entro i limiti temporali dell’attività di accertamento previsti in materia di IVA, dall’art. 57 D.P.R. 633/1972.
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Conservazione fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate o al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione. |
Elenco |
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Nota |
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Altra documentazione idonea Ris. Ag. Entrate 15.12.2008 n. 477/E |
Qualora il cedente non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci fuori dal territorio dello Stato e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
In particolare, nonostante l’assenza di precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, autorevole dottrina è concorde nel ritenere che altri utili strumenti per provare l’effettuazione della cessione intracomunitaria possono essere
Da un punto di vista operativo l’attestazione potrebbe essere predisposta dal cedente italiano, con l’indicazione del DDT o dell’eventuale fattura e della data di ricezione della merce e inviata ai propri clienti comunitari con periodicità mensile, i quali, previa apposizione della propria firma, avranno cura di rispedirla al cedente italiano.
In linea generale, pertanto, l’interpretazione dell’Autorità ha dato rilevanza sostanziale alle informazioni contenute nel documento più che alla sola forma dello stesso.
Sulla base di questo principio, per il fornitore italiano è possibile tutelarsi quand’anche – per sopravvenute e/o svariate ragioni – tale documento di trasporto (CMR, DDT o altro) non sia riconsegnato nonostante il buon esito dell’invio e della ricezione della merce.
In questi casi è facoltà del soggetto richiedere un’autocertificazione al proprio cliente nella quale quest’ultimo dichiara di aver correttamente ricevuto presso i propri magazzini la merce in oggetto della fattura indicata (risoluzioni n. 477/E/2008 e n. 71/E/2014).
Non esiste un modello per la dichiarazione in questione, ma nel redigerla occorre indicare almeno i dati minimi all’individuazione dell’operazione (risoluzione n. 477/E/2008):
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Prove delle cessioni intracomunitarie di beni (con effetto 1.01.2020)
(Regolamento di esecuzione comunitario 4.12.2018, n. 2018/1912)
Trasporto effettuato da Cedente (venditore)
- Due elementi di prova di cui alla lett. a) oppure un elemento di cui alla lett. a) e uno di cui alla lett. b) dell’art. 45-bis Reg. Ue 282/2011.
Trasporto effettuato da Cessionario (acquirente)
- Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.
- Due elementi di prova di cui alla lett. a) oppure un elemento di cui alla lett. a) e uno di cui alla lett. b).
Elementi di prova di cui alla lett. a)
- Documenti relativi al trasporto dei beni, ad esempio un documento o:
– lettera CMR riportante la firma;
– polizza di carico;
– fattura di trasporto aereo;
– fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lett. b):
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni.
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nota – La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, indica la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Possesso di documenti alternativi al CMR
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Il possesso dei seguenti documenti di fatto consente di provare l’uscita della merce (ai fini delle cessioni intracomunitarie di beni):
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Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di trasporto firmati dal destinatario. |
Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di esecuzione 4.12.2018, n. 2018/1912/UE. | ||
Tuttavia, risultano necessari degli ulteriori chiarimenti ministeriali per comprendere al meglio la portata del nuovo Regolamento dal punto di vista nazionale. |
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