Il Comune ha vietato i botti per la notte di Capodanno: può farlo?
L’anno corrente sta volgendo al termine, ragion per cui parecchi Sindaci – specie al fine d’ingraziarsi il maggior numero possibile di consensi – han varato ordinanze che inibiscono a chiunque si trovi in territorio comunale l’accensione e l’esplosione di fuochi d’artificio. Già, perché, oramai tutti hanno il cane, oppure dichiarano (senza produrre alcuna documentazione a supporto) d’essere fragili, malati, od asseriscono d’essere esperti in tema di buco nell’ozono. Con il presente articolo ci si pone, dunque, l’obiettivo di far luce sulle anzidette ordinanze anti-botti, soffermandosi sulla legittimità o meno delle medesime.
Quali attribuzioni ha il Sindaco riguardo alla sicurezza pubblica?
Ai sensi degli articoli 50 ss. del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, abbr. TUEL), il Primo Cittadino, una volta uscito vincitore dalla tornata elettorale, assume una duplice veste, ossia quella di vertice dell’Amministrazione che è chiamato a guidare e quella di Ufficiale del Governo: la prima si sostanzia nell’assolvere alle funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto (come nominare e revocare gli Assessori ed assicurare l’osservanza di leggi e regolamenti), mentre la seconda gli attribuisce, fra le tante cose, la vigilanza su tutto ciò che possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico (riferendone tempestivamente al Prefetto).
Per quel che qui interessa, si sottolinea che il Sindaco – in ossequio all’art. 54 TUEL – è legittimato ad emanare gli atti in materia di sicurezza pubblica oggetto di specifica attribuzione legislativa o regolamentare, assicurando altresì la cooperazione della Polizia Locale con le Forze dell’Ordine statali, nell’àmbito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’Interno.
Le ordinanze contingibili ed urgenti: quali limiti?
Tra i suindicati atti sono annoverabili le ordinanze contingibili ed urgenti: esse sono provvedimenti a contenuto atipico, che il Primo Cittadino può varare allo scopo di fronteggiare con prontezza situazioni aventi carattere eccezionale (urgenza), cui risulti impossibile porre rimedio tramite gli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente (contingibilità).
Ciò può avvenire, sì, anche in deroga al diritto primario, ma sempre nel rispetto delle disposizioni costituzionali, eurounitarie, nonché dei trattati internazionali di cui l’Italia risulta firmataria.
Orbene, se i presupposti summenzionati non sussistono, ovvero non si sia condotta un’istruttoria adeguata, le ordinanze in parola sono annullabili.
L’ordinanza del Sindaco proibisce i fuochi: è legittima?
Il quesito che dà il titolo al paragrafo sorge a fronte della tendenza sempre più marcata a varare, in prossimità della notte di Capodanno, provvedimenti che precludono l’utilizzo di materiale esplodente, ancorché legale.
Purtroppo, diversi Sindaci ignorano totalmente che, facendo fede alla previsione ex art. 54 TUEL, i provvedimenti di cui si dibatte devono essere suffragati non solo da una doviziosa istruttoria, bensì anche da una congrua motivazione [1]: com’è noto, diverse ordinanze c.d. «anti-botti» altro non sono che un semplice copia-incolla, nel cui corpo non s’illustra minimamente la portata del pericolo (anche solo potenziale) che potrebbe concretamente derivare dal festeggiamento del nuovo anno praticando giuochi pirici; anzi, ci si limita sovente a parlare, in termini piuttosto vaghi, di «salute pubblica», «tutela dell’ambiente», «incolumità degli animali», e via discorrendo, senza minimamente consultare la letteratura scientifica sul tema, né tantomeno d’interpellare esperti.
Da quanto suesposto emerge lapalissianamente che le ordinanze contingibili ed urgenti che vietano l’esplosione di fuochi artificiali (che al Sud vengono chiamati volgarmente «botti»), se non motivate in modo puntuale, sono del tutto illegittime, di talché gli interessati (primi fra tutti coloro che intendono esplodere fuochi legali) potranno rivolgersi al T.A.R. per ottenere una declaratoria in tal senso.
note
[1] V., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, n. 105 del 3 gennaio 2024 e T.A.R. Umbria, Sez. I – Perugia, n. 12 del 16 gennaio 2024.
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