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Per l’anno 2024 è stato previsto che i lavoratori agricoli operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 potessero beneficiare di una riduzione temporanea pari al 68 per cento della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente (art. 2, c. 1, DL 63/2024 conv. in L. 101/2024).
La fruizione di questo esonero è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, dalla Commissione europea, con la decisione C (2024) 8990 final del 13 dicembre 2024.
Di conseguenza l’INPS, con la Circolare in commento, fornisce le istruzioni operative per beneficiare dell’esonero.
Soggetti che possono accedere all’agevolazione
Possono accedere al beneficio in argomento tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (di seguito, GCA), compresi i datori di lavoro esercenti imprese non agricole (articolo 2135 c.c.), ma iscritte alla GCA in forza di norme speciali, ossia Cooperative agricole, imprese e imprese agricole che hanno alle loro dipendenze dirigenti, quadri e impiegati.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione del beneficio i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato.
Misura dell’esonero
L’agevolazione, valevole per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari alla riduzione del 68% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, compresa la contribuzione dovuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, esclusivamente con riferimento ai lavoratori che prestano la propria attività nei territori di cui all’allegato 1 DL 61/2023 conv. in L. 100/2023.
La riduzione al 68% non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria.
Condizioni per beneficiare dell’esonero
Per la fruizione dell’agevolazione, è richiesto il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, si precisa che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti di Stato, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.
Con riguardo, invece, alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per le quali trova applicazione il Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti de minimis, si rappresenta che l’importo dell’agevolazione concedibile non può superare il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni (l’anno in corso e i due anni precedenti).
Cumulabilità dell’esonero
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni normative.
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della misura con altri regimi agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, è possibile procedere al cumulo con l’agevolazione in trattazione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
L’agevolazione in oggetto è cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
Adempimenti UNIEMENS
Ai fini della fruizione dell’esonero in argomento, i datori di lavoro devono fare richiesta alla Struttura territorialmente competente, tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente sul Cassetto previdenziale del contribuente, dell’attribuzione del codice autorizzazione “6V”, che assume il nuovo significato di “Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101”.
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire della riduzione contributiva, devono esporre, nei flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i lavoratori per i quali spetta detta riduzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ESAS”, avente il significato di “Riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101 per Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere indicato il valore “N”.
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