La convenzione di negoziazione assistita è un accordo formale che avvia una procedura stragiudiziale, con il coinvolgimento degli avvocati delle parti, finalizzata a risolvere consensualmente la controversia relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del matrimonio. Tale strumento, introdotto nel contesto della giustizia alternativa, offre un percorso rapido e meno conflittuale rispetto al tradizionale iter giudiziale.
Convenzione di negoziazione assistita
(ai sensi dell’ , conv. in )
tra
……………………………. , assistito/a dall’avvocato ……………………………. con studio in ……………………………. p.e.c. …………………………….;
e
……………………………. ……………………………. , assistito/a dall’avvocato ……………………………. con studio in ……………………………. p.e.c. ……………………………..
Premesso
– che tra le Parti come sopra individuate è sorta una controversia inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio;
– che in data ……………………………. parte ……………………………., tramite il proprio avvocato, ha invitato ……………………………. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
– in data ……………………………. parte ……………………………., tramite il proprio avvocato, ha accettato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
– che le Parti si sono quindi determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’, , conv. in ;
– che il sig. ……………………………. e la sig.ra ……………………………. sono genitori di ……………………………., nato a ……………………………., il …………………………….;
Tanto premesso, i sottoscritti
dichiarano di essere stati informati dai rispettivi Avvocati
e, quindi, consapevoli
– che la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;
– che nell’ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche nell’interesse della prole;
– che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
– che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
– che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
– che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell’ del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’ del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
– che nel trattare le questioni relative al figlio, le parti prendono atto dell’obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi del minore ed il relativo benessere, privilegiando in particolare la continuità di rapporto con ciascun genitore. A tal fine le parti si impegnano ad astenersi dal denigrare l’altro genitore, dal servirsi della prole quale mezzo per comunicare con l’altro, dall’emarginare l’altro genitore quanto alla cura ed educazione del figlio ovvero dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Le parti si impegnano, altresì, a salvaguardare la figura dell’altro genitore, favorendo la prosecuzione di una relazione continuativa in termini di collaborazione e comunanza di intenti circa l’educazione della prole.
– che l’accordo eventualmente raggiunto all’esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizzerà ove lo ritenga rispondente all’interesse dei figli mentre, in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle Parti per i provvedimenti consequenziali;
– che copia dell’accordo, autenticata dall’Avvocato della Parte, verrà dal medesimo trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;
– che l’accordo produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti
stipulano e convengono quanto segue
I. Oggetto della convenzione.
Le Parti, dando corso alla procedura di negoziazione assistita, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere, tramite l’assistenza dei rispettivi Avvocati, una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II. Durata della procedura di negoziazione.
La Parti concordemente fissano al ……………………………. il termine ultimo per l’espletamento della presente procedura.
Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata in ……………………………. giorni, entro i limiti di legge.
Sempre nei limiti di legge, le Parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l’impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.
III. Fase negoziale.
Per favorire il raggiungimento di un’intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.
Le Parti si impegnano, tra l’altro, a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia.
Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:
– nella ricerca dell’accordo, le Parti terranno in debito conto l’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
– in data, ora e luogo da concordarsi per le vie brevi, e comunque entro il termine stabilito per la conclusione della procedura, le Parti si incontreranno al fine di confrontarsi sulle rispettive posizioni e richieste, nell’ottica di una definizione consensuale della vicenda;
– ove in detta sede non fosse raggiunto accordo e non risulti palese l’impossibilità di un’intesa, si svolgeranno ulteriori incontri, in numero che le Parti riterranno utile ed opportuno, sempre nel termine concordato o eventualmente prorogato, finalizzati ad approfondire il confronto personale onde verificare la possibilità del raggiungimento dell’intesa ovvero l’impossibilità definitiva della soluzione consensuale;
– in ogni caso verrà redatto verbale degli incontri nel quale sarà dato atto del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell’accordo.
IV. Mancato accordo.
L’impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.
V. Conclusione dell’accordo.
In caso di raggiungimento di un’intesa le Parti sottoscriveranno una scrittura riportante l’accordo raggiunto. Gli avvocati provvederanno a certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’accordo sarà quindi trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, nei termini e per le finalità di legge.
Vista l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, gli Avvocati d’intesa trasmetteranno copia dell’accordo autenticata da almeno uno di loro all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
VI. Oneri professionali.
A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta sopportare l’onere dell’assistenza del difensore.
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Struttura del documento e finalità:
- Premesse: Le premesse individuano le parti coinvolte, gli avvocati che le assistono, l’oggetto della controversia (la separazione o il divorzio), e i principi su cui si basa la procedura, come la buona fede e la tutela degli interessi dei figli minori.
- Principi di base: Viene specificato che la negoziazione assistita:
- è improntata alla correttezza, riservatezza e trasparenza;
- non può pregiudicare i diritti dei figli minori, privilegiando la continuità dei rapporti con entrambi i genitori;
- garantisce il rispetto della privacy e preclude l’utilizzo in giudizio delle informazioni emerse nel corso degli incontri negoziali.
- Impegni delle parti: Le parti si obbligano a collaborare attivamente per raggiungere un accordo, partecipando agli incontri negoziali e astenendosi da comportamenti che possano pregiudicare l’equilibrio economico o familiare.
- Gestione della procedura:
- Si stabiliscono tempi precisi per la durata della procedura, con possibilità di proroga;
- Gli incontri, verbalizzati, rappresentano le tappe del confronto volto alla definizione consensuale della controversia;
- In caso di mancato accordo, il verbale certifica la conclusione negativa della procedura.
- Raggiungimento dell’accordo: Se viene raggiunta un’intesa, questa ha effetti equivalenti a una sentenza giudiziale e prevede la successiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la trasmissione all’Ufficiale dello Stato Civile.
Vantaggi della convenzione:
- Semplificazione e rapidità: Consente di evitare un lungo procedimento giudiziale, riducendo i tempi di definizione della controversia.
- Minore conflittualità: Promuove il dialogo e soluzioni consensuali, soprattutto per la tutela dei figli.
- Effetti equivalenti a una sentenza: L’accordo finale, una volta autorizzato, è legalmente vincolante.
La convenzione di negoziazione assistita rappresenta, dunque, un efficace strumento di risoluzione alternativa delle crisi matrimoniali, promuovendo la cooperazione tra le parti e riducendo il carico dei tribunali.
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