Trasporto scolastico: diritto costituzionalmente garantito

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Da Salvatore Nocera riceviamo questa interessante e puntuale riflessione su una recente sentenza relativa all’esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Il Consiglio di Stato , con sentenza n. 9323 del 20 Novembre 2024 ha annullato la decisione del TAR Calabria che aveva rigettato la richiesta, al Comune, del rimborso del trasporto scolastico.
La mamma di un alunno con disabilità aveva richiesto l’inclusione del figlio nella lista degli ammessi al trasporto scolastico gratuito garantito dal Comune di Reggio Calabria con l’erogazione di un contributo in denaro.
La domanda era stata accolta con l’inclusione del nominativo dell’alunno nell’elenco. La famiglia aveva quindi anticipato la somma ottenendo il trasporto in attesa dell’erogazione materiale della stessa.

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Però all’atto del pagamento il Comune aveva eccepito che il padre convivente aveva un debito col Comune e quindi essendo la famiglia debitrice non poteva avvalersi del credito di circa millequattrocento EU verso il Comune.
La madre ha presentato prima ricorso al Tribunale civile che si è dichiarato incompetente, trattandosi di erogazione di un pubblico servizio, materia riservata alla giurisdizione esclusiva del TAR. Riassunto il ricorso avanti al TAR, la famiglia si è visto dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza dei termini.
Quindi la famiglia ha proposto appello in Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato dopo un’ampia disamina preliminare di carattere procedurale affermando la competenza del giudice amministrativo e la legittimità del ricorso , ha annullato la sentenza del TAR ed ha dato ragione all’alunno, riaffermando che il diritto al trasporto scolastico è per legge gratuito ed è costituzionalmente protetto fin già dalla famosa sentenza della Corte costituzionale n. 2157/87.
Ha condannato il Comune al rimborso delle spese di trasporto sostenute più gli interessi legali, nonchè alla rifusione delle spese legali superiori a settemila Eu.
E’ molto significativa la motivazione con la quale il CdS ha rigettato l’eccezione del Comune che aveva opposto in compensazione al credito dell’alunno la ben maggiore somma del debito del padre bnei confronti del Comune.

Riporto il fondamentale passaggio della motivazione:
“11.2. Non è possibile infatti eccepire in compensazione, a fronte di un credito vantato dall’avente diritto per consentire l’esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell’allievo disabile, l’esistenza di un debito da parte di questi o, come nel caso di specie, di un suo parente per cause del tutto estranee all’esercizio del diritto, in quanto il doveroso bilanciamento tra i due valori in gioco esige che il Comune, una volta riconosciuti come nel caso di specie, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno, eroghi la somma per consentire alla famiglia di poter garantire al minore disabile il trasporto scolastico, si ripete, gratuito ex lege, essendo evidente che, se dovesse operare l’eccezione di compensazione, il diritto del minore all’istruzione, per mezzo del necessario trasporto sino a scuola, sarebbe paralizzato finché, in ipotesi, il debitore – in questo caso, peraltro, un soggetto terzo – non paghi il proprio debito nei confronti dell’amministrazione.”

Qui è chiarissimamente ribadito che il termine “ gratuito” contenuto nell’art 28 comma 1 della l.n. 118/1971 è coperto da garanzia costituzionale ulteriormente riaffermato dalla Corte costituzionale da più sentenze , tra le quali la recente decisione n. 275/2016, secondo la quale il Comune non può sottrarasi ad erogare le proprie prestazioni del diritto allo studio degli alunni con disabilità adducendo problemi economici neppure di bilancio .

OSSERVAZIONI

La sentenza è importante poiché afferma che il diritto al trasporto gratuito deve essere effettivamente esercitabile ed esercitato dall’interessato senza che esso possa essere neutralizzato da contrapposti diritti economici del Comune. Ed a tal proposito La Sezione giudicante non poteva ignorare la recentissima sentenza di altra Sezione dello stesso CdS n. 2089/2024 nella quale lo stesso CdS aveva ritenuto legittimo per il Comune non adempiere all’erogazione dei propri servizi previsti da legge agli alunni con disabilità a causa di motivi di bilancio. Si riporta il passaggio della Motivazione dell’attuale decisione del CdS:

“11.6. Questo Collegio è ben consapevole che secondo un orientamento l’esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici (v., di recente, Cons. St., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089), ma ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore” (così, ad esempio e testualmente, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501), proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell’ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche.
11.7. Quest’ultimo orientamento è stato fatto proprio da quella condivisibile giurisprudenza che ha affermato il dovere delle competenti amministrazioni di porre in essere ogni adempimento per attribuire agli alunni disabili i diritti riconosciuti dal legislatore in modo che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto (Cons. St., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560, Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393, Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023, Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 7049) e, applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che l’esistenza di un debito per imposte comunali non può evidentemente, e in assenza di ben più solide motivazioni, paralizzare l’esercizio del diritto fondamentale.”

Si noti la copiosa citazione di precedenti sentenze della Corte costituzionale ed infine pure il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’italia con l.n. 18/2009, quasi a voler blindare il proprio discorde orientamento dalla recentissima decisione dello stesso organo di qualche mese prima.

Questa sentenza del CdS favorevole al diritto incomprimibile allo studio degli alunni con disabilità, ci si augura blocchi il ripetersi di orientamenti che si rifacciano alla precedente sentenza contraria. Se , malgrado ciò, l’orientamento disatteso dovesse ripetersi, certamente il ricorso ad una decisione dell’Adunanza generale del CdS sarebbe non rinviabile.

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