alla parte o all’avvocato? Cosa dice la giurisprudenza

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L’invito alla mediazione va rivolta alla parte nel rispetto di quanto sancito dall’art. 8 del Dlgs n. 28/2010, al difensore è ammessa in casi particolari

Invito in mediazione: cosa prevede il decreto legislativo n. 28/2010
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che si occupa del procedimento di mediazione, al comma 1 prevede che la domanda di mediazione e le informazioni relative alla procedura di mediazione siano comunicate “alle parti” a cura dell’organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarsela ricezione.
Il comma 2, a conferma di quanto appena disposto, dispone che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.”
Dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che l’invito a prendere parte alla mediazione debba essere comunicato direttamente alla parte e non al difensore. La giurisprudenza però, prevede in casi particolari l’eccezione a questa regola. Vediamo quando e in che modo.

Invito alla mediazione al difensore costituito, anche se è preferibile alla parte
La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024 ha sancito ad esempio che linvito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido, sebbene sia preferibile trasmetterlo direttamente alla parte. Nel caso in esame, la parte appellata contestava la regolarità della notifica dell’invito alla mediazione, poiché trasmesso alla PEC del proprio avvocato anziché a lei personalmente. La Corte d’Appello ha rilevato che la procura alle liti conferiva al difensore il potere di rappresentanza anche in mediazione, con domicilio eletto presso lo studio legale. Pertanto, i giudici hanno confermato che la responsabilità della regolarità della procedura grava sull’organismo di mediazione, il quale deve garantire la tempestiva comunicazione della domanda e della data del primo incontro secondo l’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010. L’invito all’avvocato costituito, pur non ideale, soddisfa l’obiettivo di informare la parte, consentendole di partecipare all’incontro con il proprio difensore. La normativa, infatti, non distingue espressamente tra mediazione ante causam e demandata dal giudice. Se la mediazione si svolge durante un processo pendente, è logico ritenere valida la notifica al procuratore, poiché l’avvocato ha l’obbligo professionale di informare la parte. Una lettura formalistica, che richieda esclusivamente la notifica diretta alla parte, risulterebbe eccessiva e inutile. La comunicazione al difensore costituito è quindi sufficiente ai fini della regolarità della procedura di mediazione.

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Mediazione demandata: la comunicazione di avvio va fatta alla parte
Il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 178/2023 nell’affrontare una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, alla prima udienza, ha concesso 15 giorni per l’avvio della procedura di mediazione all’opposto, che la avviava. La procedura però falliva per l’assenza dell’opponente. Quest’ultimo eccepiva l’irregolarità della notifica dell’istanza di mediazione, inviata a mezzo pec al difensore costituito e non alla parte personalmente. Il Tribunale nella decisione ha statuito che:

  • la comparizione personale delle parti è obbligatoria nella mediazione;
  • la comunicazione della domanda di mediazione e della data del primo incontro devono essere portate direttamente a conoscenza della parte interessata a meno che la stessa non abbia eletto domicilio presso il difensore specificamente per la mediazione;
  • il D.Lgs. 28/2010 non prevede la notifica al procuratore legale costituito, valorizzando invece il diritto delle parti di decidere del proprio conflitto;
  • la notifica dell’avvio della mediazione pertanto è valida se eseguita presso il domicilio della parte avversa e non al difensore.

Nel caso specifico, la notifica effettuata al difensore presso il domicilio eletto non è stata ritenuta conforme alla normativa. La procura alle liti, infatti, copriva solo la fase giudiziale, non la mediazione.  Il comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010 non prevede inoltre l’onere di notificare la domanda di avvio della mediazione al procuratore. E’ infatti sufficiente che l’invito sia rivolto alla parte direttamente interessata.
Dello stesso avviso anche il Tribunale di Catania che nella sentenza n. 3464 del 9 luglio 2024 ha sancito l’invalidità dell’istanza di mediazione notificata alla PEC del difensore. La normativa richiede infatti che la comunicazione sia indirizzata direttamente alla parte. L’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 impone la comparizione personale delle parti, poiché la mediazione mira a favorire un confronto diretto per una soluzione bonaria della controversia. Pertanto, la notifica della domanda e della data del primo incontro deve essere effettuata con mezzi idonei a garantirne la ricezione da parte dellinteressato. Nel caso specifico, la notifica al difensore costituito non è conforme e non è sanabile dalla procura alle liti, poiché non estesa espressamente alla fase di mediazione.

Leggi anche: Domanda di mediazione: contenuto minimo



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