L’attività professionale finalizzata al rilascio del visto di conformità sulle spese detraibili superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, oppure su spese detraibili ai fini di altri bonus edilizi, su cui è stata esercitata l’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, implica due distinte istruttorie:
– una “prodromica e generale” sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la spettanza della detrazione e per la possibilità di sua fruizione mediante esercizio dell’opzione di sconto sul corrispettivo, senza la quale non è possibile procedere al rilascio del visto di conformità sulle spese detraibili che sono relative a ciascun singolo intervento agevolato e a ciascun singolo stato di avanzamento o stato finale;
– una “conclusiva e specifica” sulle spese detraibili e sulle relative asseverazioni tecniche e di congruità del singolo intervento agevolato, separatamente per ciascun eventuale stato di avanzamento e per lo stato finale, all’esito della quale si completa la prestazione professionale di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (solo superbonus) o sul singolo modello di comunicazione dell’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito d’imposta.
Il compenso per questa attività professionale è liberamente determinabile dalle parti, ma è evidente che, se e nella misura in cui la spesa sostenuta per il rilascio del visto di conformità confluisce tra quelle detraibili sino a concorrenza dei massimali di legge, si può porre un tema di valutazione della congruità della spesa medesima, nonostante la legge non preveda alcun obbligo di attestazione preventiva della congruità di detta spesa, né a cura del tecnico cui demanda il compito di attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati e per le spese professionali di natura tecnica a essi connesse (tanto è vero che la stessa inclusione nel computo metrico dei lavori delle spese relative al rilascio del visto di conformità costituisce una mera facoltà e non un obbligo), né a cura del professionista stesso che rilascia il visto.
Già a fine 2020, in un documento poi aggiornato il 19 aprile 2021, la Fondazione nazionale dei commercialisti aveva avuto modo di sottolineare come, nel caso in cui si dovesse innestare una valutazione di congruità sulle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, tale valutazione verrebbe verosimilmente (per non dire inevitabilmente) agganciata ai parametri del DM 140/2012, i quali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale degli onorari spettanti a notai, avvocati e commercialisti sin dall’abrogazione delle tariffe professionali.
Per l’attività di istruttoria “prodromica e generale” sui presupposti soggettivi e oggettivi, il richiamato documento della FNC ha ritenuto si possa fare riferimento all’art. 26 comma 2 del DM 140/2012 (il quale, rinviando al riquadro 8.2 della Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, prevede una percentuale dallo 0,75% all’1% per pratiche di valore sino a 2 milioni di euro e da un minimo dello 0,50% a un massimo dello 0,75% sul valore pratica di oltre 2 milioni di euro).
Per l’attività di istruttoria “conclusiva e specifica” sulle spese detraibili indicate nei singoli modelli di dichiarazione dei redditi (superbonus) o nei singoli modelli di comunicazione di opzione (tutti i bonus), il richiamato documento della FNC ha ritenuto si possa fare riferimento all’art. 21 del DM 140/2012 (il quale, rinviando al riquadro 3 della medesima Tabella C, prevede una percentuale da un minimo dello 0,80% a un massimo dell’1% sul valore pratica sino a un milione di euro, dallo 0,50% allo 0,70% sul valore pratica oltre un milione di euro e sino a 3 milioni di euro e dallo 0,025% allo 0,050% sul valore pratica oltre 3 milioni di euro).
Pare corretto ritenere che il “valore pratica” da assumere per l’attività di istruttoria “prodromica e generale” sia il valore nominale dei crediti d’imposta che derivano complessivamente dall’insieme degli interventi agevolati per i quali tale istruttoria viene svolta, mentre per quella “conclusiva e specifica” sia il valore nominale dei crediti d’imposta che derivano dalla singola dichiarazione dei redditi o comunicazione di opzione su cui viene apposto il singolo visto di conformità.
Come ricorda il documento della FNC, l’art. 18 del DM 140/2012 consente, in relazione alle pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, di applicare una maggiorazione sino al 100% ed è indubbio che, se all’epoca dell’emanazione di detto documento l’applicazione di tale maggiorazione necessitasse di adeguate giustificazioni, le reiterate modifiche normative succedutesi nel 2022, 2023 e 2024, unite a una produzione di prassi interpretative ufficiali senza precedenti, per numerosità e complessità, paiono giustificarne, nella generalità dei casi, l’applicazione.
Su queste basi, ferma restando una valutazione da operare caso per caso, la congruità delle spese per il rilascio del visto di conformità non sembrerebbe poter essere messa in discussione fino a onorari del 4% sul valore dei crediti d’imposta sino a un milione di euro.
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