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Cambiano le regole per chi riceve degli avvisi bonari: dalla riforma fiscale arrivano novità su sanzioni e tempi per il pagamento. Una panoramica sulle istruzioni in caso di comunicazioni di irregolarità sulle dichiarazioni dall’Agenzia delle Entrate

Nuovo anno, nuovo calendario di scadenze fiscali anche per gli avvisi bonari. La riforma fiscale allunga i tempi da rispettare per il pagamento finalizzato alla regolarizzazione. E con l’ondata di revisione delle regole, sono cambiate anche le modalità di calcolo delle sanzioni dovute.

A fare il punto sulle istruzioni che dovranno seguire i contribuenti che risultano destinatari di comunicazioni di irregolarità sulle dichiarazioni è la stessa Agenzia delle Entrate con una guida dedicata.

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Sono due le date da considerare per verificare quali regole applicare: quella di emissione e quella relativa alla violazione commessa.

Avvisi bonari 2025: novità per le comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate

Le novità interessano i cittadini e le cittadine che ricevono dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per segnalare irregolarità emerse in seguito ai controlli sulle dichiarazioni inviate.

Una volta informati delle anomalie, i contribuenti possono fornire elementi per documentare la loro posizione o riconoscere gli errori e pagare le somme dovute con relative sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate, con una guida dedicata e aggiornata al 2025, ha fornito tutte le istruzioni da seguire per coloro che devono procedere con i pagamenti.

Avvisi bonari 2025: le nuove scadenze da rispettare

Prima di tutto è necessario soffermarsi sulle scadenze. I destinatari e le destinatarie degli avvisi bonari, infatti, dal 2025 hanno più tempo per procedere: non più 30 giorni, ma 60 giorni.

In particolare, per la regolarizzazione è necessario procedere:

entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela, in caso di controlli automatici (90 giorni in caso di trasmissione all’intermediario);

entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, anche a seguito della rideterminazione delle somme dovute dopo aver fornito dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, in caso di controlli formali;

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entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio, per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.

Come previsto dal decreto legislativo numero 108 del 2024, nei primi due casi il termine più ampio si applica agli avvisi bonari elaborati dal 1° gennaio 2025: per le comunicazioni elaborate in precedenza ci sono 30 giorni a disposizione.

Avvisi bonari 2025, istruzioni sul pagamento: come calcolare le sanzioni

Entro i termini indicati i contribuenti destinatari delle comunicazioni di irregolarità hanno la possibilità di versare sanzioni ridotte a un terzo, in caso di controlli automatici, e a due terzi in caso di controlli formali.

Di conseguenza anche le novità del decreto legislativo numero 87 del 2024, adottato nell’ambito dei lavori di riforma fiscale, hanno un impatto sul pagamento delle somme che emergono dagli avvisi bonari.

Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è passata dal 30 al 25 per cento. A partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, quindi, è da questo valore che si calcola la riduzione prevista per gli avvisi bonari.

Per le violazioni commesse prima delle novità, infatti, bisogna considerare la sanzione pari al 10 o al 20 per cento dell’imposta, con le novità le percentuali si fermano all’8, 33 per cento e al 16,67 per cento.

Nei calcoli, infine, bisogna tenere conto delle regole ribadite dall’Agenzia delle Entrate nella guida dedicata alle comunicazioni di irregolarità.

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In linea generale, la sanzione ordinaria è ridotta alla metà (12,50 per cento) per i versamenti con ritardi non superiori a 90 giorni. Mentre entro i 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.



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