La sentita norma denominata Decontribuzione Sud è stata fortemente modificata a cura dei commi 404 e seguenti della Legge 207/2024, attese anche le pronunce della Commissione Europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024.
L’impianto normativo voluto inizialmente con il DL 104/2020 ed esteso dalla legge di stabilità del 2021 (Legge 178/2020) è stato sostanzialmente rivisto e deve essere compreso appieno al fine di capire quali agevolazioni ci potrebbero essere per il prossimo futuro per le aziende del Sud Italia.
La misura
La Decontribuzione Sud, inizialmente introdotta dall’art. 27 DL 104/2020 e ribadita, in modalità modificata, dalla L. 178/2020, rispondeva e risponde all’esigenza nazionale, propria di qualsiasi paese che possa definirsi unito, di agevolare l’occupazione in particolari e ben definite aree geografiche.
Parliamo di un esonero contributivo che consente, nella sua versione anno 2020, uno sgravio pari al 30% dei contributi previdenziali (con percentuali a scalare) dovuti dalle aziende del mezzogiorno, con alcune esclusioni.
Originariamente il D.L. 104/2020 aveva stabilito che tale esonero potesse essere richiesto per il solo periodo ottobre-dicembre 2020, previsione poi ampliata dalla successiva L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, è la stessa disposizione normativa a prevedere come requisito fondamentale la sede di lavoro delle maestranze agevolate (intendendo, in particolare, la sede di lavoro alla quale sono associati i lavoratori nel flusso UNIEMENS). La stessa deve essere infatti ubicata in una delle regioni che nel 2018 presentavano un PIL (Prodotto Interno Lordo) pro capite inferiore al 75% della media EU27, ovvero tra il 75% ed il 90%.
Per quanto riguarda l’Italia, le regioni interessate dall’esonero in trattazione risultano essere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio trovava applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza l’individuazione di un tetto massimo mensile, come invece spesso accade in altre tipologie di agevolazioni o sgravi. Tale decisione è stata probabilmente dettata al fine di dare la possibilità alle aziende beneficiarie di utilizzare a pieno lo sgravio in trattazione, non imponendo un massimale che ne avrebbe frenato, o comunque scoraggiato l’utilizzo.
Si badi bene: questa disposizione, per la sua attuazione, era subordinata all’autorizzazione della Commissione UE ed al rispetto dei massimali previsti inizialmente dal temporary framework (covid) e successivamente dal temporary crisies framework (conflitto Russo Ucraino).
Per consegnare solo uno scorcio di storia del diritto, in data 18 febbraio 2021 la Commissione UE, con decisione (C (2021) 1220 final) aveva approvato la misura agevolativa, sebbene solo parzialmente, confermandone la possibilità di utilizzo limitatamente al 2021, riservandosi su una successiva pronuncia di approvazione o diniego per quanto riguarda gli anni 2022-2029.
Numerose furono poi le pronunce della Commissione Ue per concedere l’utilizzo dell’agevolazione in parola. Basti pensare che la stessa risulta inserita, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 tra le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’inizio della guerra in Ucraina.
Per quanto riguarda il 2024 l’INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2024 della Decontribuzione Sud.
Tale scelta era presa dalla Commissione Europea, che ha autorizzato l’Italia ad allungare i termini dell’agevolazione fino a giugno 2024 (ovvero rapporti instaurati nel Mezzogiorno entro il 30 giugno 2024). Ma non solo: la Commissione aveva già concesso diverse proroghe e aveva anche alzato il massimale di erogazione degli aiuti a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).
Cosa succede nel 2025
La Legge di Stabilità vara un significativo cambio di rotta.
Il comma 404, richiamando l’ultima decisione della Commissione europea C (2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, chiarisce come l’agevolazione “decontribuzione sud” di cui all’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, troverà applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024 (nei fatti viene ribadita la circolare INPS sul punto).
Successivamente si dipinge la nuova agevolazione.
Per prima cosa si distinguono i datori di lavoro tra grandi imprese e medio piccole.
In tal senso il comma 406, rubricato “ Esonero contributivo per le aziende del mezzogiorno (piccola e media impresa)” dispone :” Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis”.
Per le piccole imprese
Il concetto di microimpresa e piccola / media è definito dal successivo comma 407 il quale qualifica come tali “i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.”
Per tali imprese le agevolazioni saranno le seguenti:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Per le grandi imprese
Vediamo ora la grande impresa (oltre 250 lavoratori).
Il comma 413 precisa sin da subito come l’agevolazione sia riferita ai lavoratori a tempo indeterminato (quindi non si sostanzia più in una generica riduzione dell’aliquota contributiva) nelle consuete Regioni del Mezzogiorno e che (comma 415) sia “riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.
La condizione in trattazione porta a pensare che, con ogni probabilità, questa agevolazione la potremmo nei fatti concretizzare “a consultivo”, ovvero solo quando l’incremento occupazionale si sia verificato (immaginiamo nel 2025 per il 2024).
Nulla cambia, invece, in quanto al tema autorizzativo della Commissione Ue dato che, per poter procedere, in ogni caso attendiamo il green light della commissione che, magari, chiarirà se tale agevolazione ha un plafond diverso da quello oramai consumato del Temporary Crisies Framerwork.
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