Disponibili le bozze dei modelli 730/2025 e 770/2025

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Nella giornata di ieri, 14 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze dei modelli 730/2025 e 770/2025, relativi al periodo d’imposta 2024, unitamente alle bozze delle relative istruzioni di compilazione, dando così avvio alla prossima campagna dichiarativa.

Con riferimento al 730/2025, la bozza prosegue il percorso di progressiva estensione dell’ambito applicativo del modello, in attuazione dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, con l’obiettivo di consentire la dichiarazione di tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA, riservando il modello REDDITI PF ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Nel modello 730/2025 vengono infatti introdotti i nuovi quadri M e T che consentono di dichiarare, rispettivamente:
– i redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, ampliando l’ambito delle precedenti sezioni II del quadro D e III del quadro L; ad esempio, sono ora ricompresi nel modello 730 le indennità e anticipazioni per la cessazione di rapporti di agenzia, l’addizionale del 10% per i bonus e le stock option nel settore finanziario, i compensi per le lezioni private e ripetizioni e il regime sostitutivo per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia;
– i redditi derivanti da plusvalenze di natura finanziaria (partecipazioni e cripto-attività); analogamente al quadro RT del modello REDDITI PF, è prevista un’apposita sezione per indicare i dati della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni.
Per quanto riguarda invece la rivalutazione dei terreni, la sezione II del quadro L del modello 730/2024 viene “trasferita” in un’apposita sezione del nuovo quadro M.

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La bozza del modello 730/2025 recepisce inoltre le novità normative intervenute, ad esempio:
– la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF e l’aumento della detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente e assimilato (art. 1 del DLgs. 216/2023);
– la riduzione di 260 euro delle detrazioni d’imposta per oneri, in relazione ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (art. 2 del DLgs. 216/2023);
– le modifiche al superbonus, al sismabonus e al bonus mobili;
– il nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
– l’aumento al 26% della cedolare secca per le locazioni brevi, salvo che per un’unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione, che mantiene la tassazione al 21%;
– il nuovo regime per i lavoratori impatriati e i frontalieri;
– l’aumento dell’IVIE sul valore degli immobili situati all’estero e dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Paesi “black list”.

Nel modello 730/2025 entra anche il c.d. “bonus Natale” di 100 euro di cui all’art. 2-bis del DL 113/2024, previsto in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024;
– almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico (art. 12 comma 2 del TUIR);
– imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.

L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Come previsto dalla norma, l’indennità deve essere rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore beneficiario e può essere fruita (sempre in sede di dichiarazione dei redditi) anche nel caso in cui non è stata erogata dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) con la tredicesima. Sempre in tale sede è possibile la restituzione dell’importo riconosciuto dal sostituto d’imposta ma non spettante o spettante in misura minore.

“Bonus Natale” con impatto su entrambi i modelli

A tale fine è stata implementata la sezione V del quadro C del 730/2025, denominata “Riduzione della pressione fiscale (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)”, con l’introduzione di quattro nuove caselle:
– “Redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR)“;
– “Bonus erogato”;
– “Restituzione bonus per assenza requisiti”;
– “Giorni bonus”.

Le novità del “bonus Natale” impattano anche sul nuovo modello 770/2025 dove, nel rigo SX1, colonna 7, deve essere indicato il credito maturato dal sostituto d’imposta per effetto del riconoscimento del bonus al lavoratore con la tredicesima mensilità.
Sempre nel modello 770 sono state infine rimodulate le note nei quadri ST e SV.



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