LA FAQ INAIL: DOMANDA Il finanziamento richiesto a valere sull’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 è cumulabile con altri aiuti o agevolazioni?
RISPOSTA
Bisogna anzitutto distinguere tra:
Aiuti di stato I contributi INAIL di cui all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 sono cumulabili con altri aiuti di stato così come previsto dall’articolo 5 dell’Avviso:
• con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
• in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al: o 40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse “generalità delle micro e piccole imprese agricole”; o 50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse “giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria”.
Non sono cumulabili con “aiuti di stato” relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un’intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.
Non aiuti di stato Secondo l’articolo 7, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l’Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva. Considerato quanto previsto dal richiamato articolo 7, il finanziamento ISI Agricoltura è cumulabile, fino al limite massimo della spesa sostenuta e fermo restando le prescrizioni del bando, con ulteriori agevolazioni fiscali (se non aiuti di stato) a condizione che queste ultime non prevedano una specifica non cumulabilità. Ciò purché la detrazione fiscale richiesta dall’impresa sia riferita alla parte di costo sostenuto eccedente il finanziamento dell’INAIL. In tal senso, anche relativamente alla compatibilità con il credito d’imposta i finanziamenti di cui all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 sono cumulabili con altre agevolazioni (se non aiuti di stato) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
In particolare, il finanziamento è cumulabile con il credito d’imposta industria 4.0 introdotto dall’articolo 1, commi 184 – 197, legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n. 160 (in sostituzione della disciplina del super ammortamento e iper ammortamento).
Infatti il comma 192 del suddetto articolo 1 prevede che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Conseguentemente, dal combinato disposto dell’articolo 7 del bando ISI Agricoltura 2019-2020 e dell’articolo 1, comma 192, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le due agevolazioni sono cumulabili, quindi un’impresa può usufruire per le medesime spese ammissibili sia del finanziamento INAIL che del credito d’imposta industria 4.0, quest’ultimo limitatamente alla spesa sostenuta.
ATTENZIONE cuba anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
Es. In una Srl con tax rate del 27,9% il calcolo sarà [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%) e 127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del “risparmio fiscale”
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