Nomenclatore tariffario, Uap chiede trasparenza e legalità per la tutela della sanità italiana

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“L’eventuale sospensione dell’attuale Nomenclatore Tariffario disposta dal TAR Lazio nella prossima udienza del 28 gennaio vedrebbe rivivere il D.M. 18 ottobre 2012 (il c.d. “Tariffario Balduzzi”)”, si legge

Pubblicato:24-01-2025 20:46

Ultimo aggiornamento:24-01-2025 20:50


ROMA – “In relazione al famigerato Nomenclatore tariffario, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, continuano a proliferare notizie contrastanti, fuorvianti, che non fanno altro che ingenerare incertezza e confusione nei cittadini italiani. In virtù dei valori di quei principi di legalità, trasparenza e chiarezza chiesti a tutela della salute dei cittadini”, l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata “vuole ribadire ancora una volta che l’eventuale sospensione dell’attuale Nomenclatore Tariffario disposta dal TAR Lazio nella prossima udienza del 28 gennaio vedrebbe rivivere il D.M. 18 ottobre 2012 (il c.d. “Tariffario Balduzzi”), che rimane l’unico riferimento normativo ancora valido.
Quest’ultimo, peraltro, sebbene preveda tariffe ferme ormai da 20 anni, sarebbe sicuramente più favorevole per la sanità pubblica e privata, in quanto prevede tariffe più alte di quelle previste dall’attuale nomenclatore tariffario, e quindi, sarebbe altamente auspicabile una soluzione in tal senso per la salvezza per la sanità italiana”.

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Tale posizione, “oltre ad essere giuridicamente l’unica sostenibile, è confortata anche da autorevoli pareri pro-veritate elaborati da eminenti Studi Legali che hanno chiarito che non è giuridicamente sostenibile la tesi secondo cui in caso di sospensiva dell’attuale Nomenclatore tariffario sarebbe nuovamente applicabile il D.M. del 2023, in quanto quest’ultimo è stato espressamente abrogato dal D.M. del 27/12/2024, oltre che per un principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Peraltro, ci si domanda, e si domanda anche al Ministero ed al Sen. D’Anna, perché la stessa Avvocatura, nell’impugnare la Legge della Regione Puglia, articolo 26, 13 novembre 2024, n. 28 della Regione Puglia, deduce che ‘L’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica), richiamato dall’articolo 26 della legge regionale in esame, è stata tuttavia oggetto di rinvio con successivi decreti. (…) Pertanto, le tariffe relative alle prestazioni di specialistica e protesica definite nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 non erano, alla data di pubblicazione della legge regionale in esame sul BUR, ancora entrate in vigore. Peraltro, le tariffe massime di cui al citato decreto del 2023 sono state sostituite da quelle allegate al decreto ministeriale del 25 novembre 2024 (ancora recante “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, le cui disposizioni, ai sensi del suo articolo 5, sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024. (..)In particolare, l’articolo 1, comma 2, stabilisce che “le tariffe massime di cui al presente decreto sostituiscono le tariffe allegate al precedente decreto ministeriale del 23 giugno 2023 e costituiscono riferimento massimo per tutte le regioni e province autonome’. La norma regionale denunciata, nel disporre la “totale e immediata vigenza ed esecuzione” del DPCM LEA, anche per la parte relativa alle prestazioni di assistenza specialistica e protesica, viola l’art. 64, commi 2 e 3, del medesimo DPCM che individua già l’efficacia delle disposizioni di che trattasi, subordinandone l’entrata in vigore all’emanazione delle relative tariffe. In assenza dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione delle citate tariffe del 23 giugno 2023, le prestazioni U.A.P. – UNIONE NAZIONALE AMBULATORI, POLIAMBULATORI ENTI E OSPEDALITÀ PRIVATA 00198 Roma Via Savoia 84 C.F. 96594980581 – info@uapitalia.it – info@pec.uapitalia.it previste nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017, la cui “totale e immediata vigenza ed esecuzione” è disposta dall’articolo 26, comma 1 e ribadita dal comma 2 del medesimo articolo (“L’immediata vigenza ed esecuzione disposta dal comma 1 è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore”), si configurano come extra LEA, la cui erogazione non è consentita nelle regioni in piano di rientro, quale la regione Puglia, in quanto spese non obbligatorie (tra le tante, Corte Cost. sentenze n. 161 e 190 del 2022).”. L’Avvocatura, pertanto, che impugna per conto della Presidenza del Consiglio del Ministri, in tale frangente sposa una tesi del tutto contraria a quella enunciata dal Sen. D’Anna, in più occasioni”.

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