Apprendistato Duale, Con la trasformazione si perdono i benefici contributivi

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I chiarimenti in un documento Inps. Le precisazioni riguardano i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, e trasformano il contratto di apprendistato di primo livello in un apprendistato di alta formazione e ricerca.

La trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in un apprendistato di alta formazione e ricerca fa venir meno i benefici contributivi previsti dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006. Lo rende noto l’Inps nel messaggio numero 285/2025 in cui spiega gli effetti della novella contenuta nell’articolo 18 della legge n. 203/2024 (cd. collegato lavoro).

Apprendistato Duale

Come noto l’assetto normativo attuale consente la trasformazione dell’apprendistato cd. per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante. L’articolo 18 del predetto dl n. 203/2024 introduce la possibilità di trasformazione anche nel cd. apprendistato di alta formazione e ricerca, cioè nella terza tipologia di apprendistato.

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Nello specifico, una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, è possibile trasformare il rapporto, rispettivamente, in:

  • contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di ottenere la qualificazione professionale, ai fini contrattuali;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in conformità ai requisiti sanciti dall’art. 45 D.Lgs. 81/2015, che regola le modalità ed i criteri di svolgimento di tale rapporto di lavoro.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. 

Regime Contributivo

Secondo l’Inps la “trasformazione del contratto” implica, previo aggiornamento del piano formativo e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca. In particolare comporta un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

  • al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
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  • allo svolgimento di attività di ricerca;
  • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Di conseguenza, precisa l’Inps, l’applicazione delle aliquote contributive ridotte in funzione della durata del rapporto di lavoro come esposte nella Circolare Inps 108/2018 – per le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove – trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.  Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è quella ordinaria, cioè risulta pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In sostanza dalla trasformazione il datore di lavoro deve applicare l’aliquota contributiva piena, anche se la variazione cade nel primo biennio di vigenza contrattuale in luogo di quella ridotta che oscilla tra 1,5 ed il 5% della retribuzione imponibile. Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

Documenti: Messaggio Inps 285/2025



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