L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 15/2025 ha chiarito che, in materia di superbonus, un condominio può fruire dello sconto in fattura se la CILAS è stata presentata entro i termini previsti dalla legge, anche se subisce variazioni nel tempo. Alla data del 30 marzo 2024 devono risultare già effettuate le spese relative all’agevolazione
Superbonus: si può usufruire dello sconto in fattura anche in seguito a variazioni della CILAS?
I chiarimenti a tal proposito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 15/2025, ha spiegato quali sono i requisiti necessari per fruire in maniera alternativa della detrazione prevista dal Superbonus.
Superbonus: possibile applicare lo sconto in fattura con variazione della CILAS
In materia di superbonus e, in generale di bonus edilizi, il Decreto Cessioni è intervenuto direttamente, stabilendo il divieto di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023.
Tuttavia, queste forme alternative alla fruizione del superbonus spettano ancora in specifici casi.
Questo è quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 15/2025, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso esaminato, un condominio afferma di aver presentato in data 17 novembre 2022 sia la CILA che la CILAS.
In seguito, le due comunicazioni hanno subito diverse variazioni a causa di una gestione travagliata dei lavori.
In data 26 marzo 2024, la società che si occupava dei lavori ha emesso una fattura applicando il cosiddetto sconto in fattura in misura parziale.
Pochi giorni dopo, il 29 marzo 2024, l’amministratore del condominio, tramite home banking, pagava l’importo previsto.
Tuttavia, poiché la ditta ha deciso di recedere dal contratto d’appalto, l’istante si chiedeva se anche i lavori eseguiti in data successiva al 30 marzo 2024 possano beneficiare dell’opzione dello sconto in fattura.
A tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera affermativa, in quanto il Decreto Cessioni, nonostante abbia stabilito il divieto di utilizzo dello sconto in fattura, prevede delle eccezioni.
In particolare il comma 2 dell’articolo 2 del sopracitato decreto specifica che il divieto non si applica per gli interventi in condomini in cui, prima del 17 febbraio 2023, ricorrano i seguenti requisiti:
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
- risulti presentata la CILA o la CILAS.
Tuttavia, agli elementi appena citati va aggiunto un ulteriore requisito.
L’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 39/2024 stabilisce infatti che, oltre a quanto detto poc’anzi, bisogna che siano state effettuate spese per lavori già effettuati, documentate da fattura, entro il 30 marzo 2024.
A tal proposito si segnala che vale il cosiddetto principio di cassa, ovvero la spesa si ritiene sostenuta nel momento in cui viene effettuato il pagamento.
Di conseguenza, un condominio può esercitare l’opzione dello sconto in fattura se rispetta tutti i requisiti sopracitati.
Superbonus: se lo sconto è totale, vale la data della fattura
Come specificato sopra, per fruire dello sconto in fattura bisogna fare riferimento alla data in cui sono state sostenute le spese che, nel caso sopra esaminato, corrisponde al 29 marzo 2024.
Tuttavia cosa accade nel caso in cui lo sconto in fattura copra l’intero costo degli interventi agevolati dal superbonus?
La domanda sorge spontanea in quanto lo sconto integrale, per definizione, non prevede alcun tipo di pagamento tramite bonifico.
Ebbene, con particolare riferimento a questa circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rispettare il requisito stabilito dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 39/2024, bisogna far riferimento alla data di emissione della fattura.
Superbonus e sconto in fattura: si applica anche nel caso di pagamenti parziali
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha fornito un’interessante spiegazione in merito allo status dei lavori che possono beneficiare dello sconto in fattura.
Fermo restando il possesso dei requisiti sopracitati, è stato chiarito che che la condizione secondo la quale lo sconto in fattura sia utilizzabile “per lavori già effettuati”, prevista dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 39/2024, ha un’interpretazione piuttosto ampia.
Infatti, secondo l’AdE, in assenza di ulteriori dettagli normativi, tale condizione si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui il pagamento sia riferito alla realizzazione parziale dei suddetti lavori che rientrano nell’agevolazione edilizia.
A tal proposito si segnala che l’aliquota di detrazione applicabile fa riferimento alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per il 2024 e il 65 per cento per il 2025. In quest’ultimo caso l’accesso è subordinato al rispetto dei nuovi requisiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025.
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