Imposta di registro proporzionale sull’assegnazione del credito pignorato

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All’ordinanza di assegnazione del credito pignorato si applica l’imposta di registro proporzionale

Con riferimento alla fattispecie in commento, l’autorità giurisdizionale competente, nell’ambito di un processo esecutivo, ha pronunciato un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo debitore con la quale, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. attribuiva al creditore procedente una somma in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione, richiedeva l’imposta di registro nella misura proporzionale, pari allo 0,50 per cento dell’ammontare del credito ceduto.

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All’ordinanza di assegnazione del credito pignorato si applica l’imposta di registro proporzionale: analisi del caso pratico

La contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione, deducendo che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non produceva alcun effetto traslativo della titolarità del credito, limitandosi ad assegnare somme sulla base di un titolo esecutivo che aveva già scontato un’autonoma e specifica tassazione in base all’importo liquidato.

La competente Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso in ragione del fatto che l’ordinanza di assegnazione costituiva un provvedimento traslativo del diritto di credito.

Analogamente, i giudici di secondo grado non accoglievano l’appello proposto.

La contribuente quindi ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, in ragione della asserita violazione del combinato disposto degli articoli 37 del DPR n. 131 del 1986 (TUR), e degli articoli 6, comma 1 e 8, comma 1 della tariffa parte prima, allegata al medesimo TUR, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, pur non avendo a suo avviso effetto traslativo o costitutivo del credito, rientrasse tra gli atti previsti dagli artt. 37 del TUR, 8, comma 1, e 6 della tariffa parte prima allegata al medesimo TUR.

La Corte respinge il ricorso della contribuente sulla base della natura traslativa riconosciuta all’atto di assegnazione del credito

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente procedendo alla disamina della disciplina invocata dalla stessa.

In particolare, l’articolo 37 del TUR assoggetta ad imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.

L’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al TUR precisa che tra tali atti sono inclusi anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione” e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti” (lett. a), gli atti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” (lett. b), e gli atti “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (lett. c).

Sono invece assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (lett. d) e quelli “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto” (lett. e).

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La Corte ha già ritenuto che l’articolo 8 della Tariffa, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio”, ha inteso riferirsi specificamente all’istituto previsto dall’art. 505 c.p.c. e dagli artt. 529, 539 e 552 e ss. e 588 c.p.c..

In particolare, i giudici di legittimità si soffermano sul fatto che quando una norma fiscale fa riferimento ad un istituto privatistico o processual-civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

Così, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell’effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza.

La natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione è stata affermata da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente precisato che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che produce il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie in esame l’art. 8, lett. a) della tariffa, parte prima allegata al TUR, trattandosi di un atto avente effetto traslativo.

In particolare, atteso che gli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, soggiacciono alle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti, l’Agenzia ha correttamente applicato nel caso in esame l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50 per cento, prevista per le cessioni di credito ai sensi dell’articolo 6 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

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