L’utilizzo in compensazione del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale richiede il rispetto di specifiche regole, differenziate in base all’importo del credito stesso e alla situazione del contribuente. Le disposizioni previste per il 2024, da applicarsi nel modello IVA 2025, stabiliscono soglie e obblighi da rispettare per evitare irregolarità e blocchi nell’utilizzo del credito.
TIPOLOGIE DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito IVA può essere utilizzato in due modalità differenti:
- Compensazione verticale (o interna): avviene quando il credito IVA è utilizzato per compensare un debito della stessa imposta. Ad esempio, il credito IVA 2024 può essere utilizzato per saldare l’IVA dovuta nella liquidazione di gennaio 2025. Questo tipo di compensazione non è soggetto a limitazioni e può essere effettuato liberamente.
- Compensazione orizzontale (o esterna): si verifica quando il credito IVA è utilizzato per compensare debiti relativi ad altre imposte, contributi previdenziali, premi INAIL o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA è soggetta a diverse limitazioni legate all’importo utilizzabile. In particolare, il limite massimo annuale di compensazione è pari a 2 milioni di euro, come stabilito dall’art. 34 della Legge n. 388/2000.
LE SOGLIE DI UTILIZZO
Parlando di compensazione orizzontale, a seconda dell’importo del credito IVA da compensare, il contribuente deve osservare adempimenti diversi:
- Fino a 5.000 euro: la compensazione può avvenire senza alcun adempimento preventivo. Il contribuente può utilizzare il credito senza necessità di visto di conformità o ulteriori controlli.
- Oltre 5.000 euro: è richiesta la presentazione della dichiarazione IVA (modello IVA 2025) con apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, come un commercialista. La compensazione del credito IVA annuale che eccede i 5.000 euro può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.
ESENZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ PER SOGGETTI ISA
I contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) possono beneficiare di un’esenzione dal visto di conformità se hanno ottenuto determinati punteggi negli anni precedenti. Le soglie per il 2024 sono le seguenti:
- Punteggio ISA almeno pari a 9 nel 2023 o media almeno pari a 9 nei periodi d’imposta 2022-2023 → esonero dal visto per compensazioni fino a 70.000 euro.
- Punteggio ISA almeno pari a 8 nel 2023 o media almeno pari a 8,5 nei periodi d’imposta 2022-2023 → esonero dal visto per compensazioni fino a 50.000 euro.
L’agevolazione ISA permette quindi ai contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale di beneficiare di un accesso semplificato alla compensazione del credito IVA, riducendo i costi e gli oneri amministrativi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’F24 CON CREDITO IVA
In base all’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, i modelli F24 che contengono una compensazione del credito IVA annuale o trimestrale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’importo compensato.
Tipologia di versamento | Modalità di presentazione |
---|---|
Saldo a debito senza compensazione | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o canali bancari (remote/home banking) |
Saldo a debito con compensazione | Solo tramite Entratel/Fisconline |
Saldo a zero (compensazione totale) | Solo tramite Entratel/Fisconline |
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110/E del 31.12.2019, ha aggiornato l’elenco dei codici tributo per cui è obbligatorio l’uso dei servizi telematici per la presentazione degli F24 con compensazione.
SOSPENSIONE DEL MODELLO F24 CON CREDITO
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni a rischio, secondo i criteri definiti dal Provvedimento del 28.08.2018. La sospensione si basa su:
- Tipologia del debito pagato e del credito compensato;
- Coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- Informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria o fornite da altri enti pubblici;
- Compensazioni simili effettuate in passato dallo stesso soggetto;
- Presenza di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’Agenzia comunica la sospensione con un’apposita ricevuta, specificando la data di fine del blocco.
- Se il credito è corretto o trascorrono 30 giorni senza contestazioni, il pagamento viene eseguito e la compensazione si considera effettuata alla data di presentazione.
- Se il credito non è valido, il modello F24 non viene eseguito e la compensazione risulta non effettuata.
Per maggiori informazioni telefonaci al n. 0175 218991 o scrivici all’indirizzo e-mail studiomarioclericuzio@gmail.com
dott. Mario Clericuzio – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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