Il 2025 si apre con importanti notizie per i disabili e i loro familiari: viene ridefinita dalla Corte di Cassazione la deduzione delle spese previste per assistenza specifica. Ampliata la sfera dei collaboratori per i quali è possibile fruire della deduzione fiscale.
Si ricorda che la deduzione fiscale, a differenza della detrazione, porta a un’importante riduzione della base imponibile e quindi delle imposte da versare. Non sempre però è facile delineare a quale tipologia di agevolazione fiscale una determinata spesa è sottoposta. In questo caso ci si occupa delle deduzioni per le spese sanitarie.
Ecco cosa cambia per le famiglie con disabili con l’ordinanza della Corte di Cassazione 449 del 2025 sulle deduzioni per assistenza disabili.
Detrazione e deduzione spese specifiche assistenza disabili: confini
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 449 del 2025 ha riscritto i confini della deduzione prevista per l’assistenza ai disabili andando a reinterpretare gli articoli 10 e 15 del Tuir.
Per capire la storica portata di questa ordinanza occorre fare una premessa, l’articolo 10, comma 1, lettera b del Tuir prevede che dal reddito complessivo si portino in deduzione “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione”.
L’articolo 15, comma 1, lettera c, sempre del Tuir stabilisce che dall’imposta lorda si detrae il 19% per le spese sanitarie costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Il caso: si ha diritto alla deduzione per le collaboratrici domestiche per assistenza disabili?
Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente la deduzione delle spese sostenute per la cura personale della moglie del contribuente che, in seguito a incidente stradale, ha riportato un’invalidità al 100% con perdita della funzione degli arti.
L’Agenzia delle Entrate ritiene indeducibili tali spese in quanto sostenute per il compenso a due collaboratrici domestiche. Il contribuente impugna l’atto dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino. L’AdE resiste in giudizio confermando che, visto che le collaboratrici domestiche non forniscono prestazioni specialistiche qualificate, il contribuente non può avvalersi della deduzione prevista dall’articolo 10 del Tuir, ma della detrazione al 19% prevista dall’articolo 15 del Tuir.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella esattoriale.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, conferma la prima sentenza. Ne segue il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che sostiene la impossibilità di applicare la deduzione prevista dall’articolo 10 del Tuir in quanto le prestazioni delle due collaboratrici domestiche non rappresentano assistenza specifica qualificata. Secondo l’Agenzia delle Entrate le prestazioni previste dall’articolo 10 del Tuir devono essere somministrate da personale specializzato, ad esempio un fisioterapista. La specializzazione deve quindi riguardare il personale e non le prestazioni effettuate.
Le prestazioni in oggetto dovrebbero, invece, ricadere nell’articolo 15 del Tuir e quindi beneficiare della detrazione al 19% su un limite di spesa massimo di 2.100 euro in quanto spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ove il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.
Corte di Cassazione: l’assistenza specifica non richiede qualifiche professionali particolari
La Corte di Cassazione non sposa tale teoria dell’Agenzia delle Entrate e nell’ordinanza 449 del 2025 ribadisce che per assistenza specifica non deve intendersi assistenza qualificata da parte di personale specializzato, ad esempio personale infermieristico.
Ribadisce che i due articoli 10 e 15 del TUIR usano entrambi il termine “assistenza specifica”, senza precisare in alcun caso che deve trattarsi di assistenza da parte di personale qualificato. Qual è, quindi, l’ambito di applicazione della deduzione e quello della detrazione fiscale?
La differenza tra le due disposizioni è nel grado di menomazione. Secondo la Corte di Cassazione deve ritenersi che l’articolo 10 faccia riferimento a soggetti caratterizzati da grave e permanente menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall’articolo 3 della legge 104 del 1992 e solo per tale gravità si riconosce il maggiore favore fiscale della deducibilità delle spese. L’articolo 15, invece, parla di una generica non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Continua la Corte di Cassazione, lo stesso articolo 15 del Tuir affermando che dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b) lascia intendere che trattasi delle stesse prestazioni, ma aventi come destinatari soggetti con menomazioni di diversa gravità. A nulla rileva la qualificazione professionale del soggetto che eroga le prestazioni.
Dal punto di vista pratico questa ordinanza riconosce un maggiore favore fiscale al contribuente in quanto ha come punto di riferimento non la “qualifica professionale” di chi eroga la prestazione, ma la gravità del problema di salute che richiede evidentemente maggiori oneri economici.
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