L’Inps, con proprio messaggio n. 595 del 17.2.2025, illustra le modalità attuative delle nuove previsioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
AGGIORNAMENTO della MODULISTICA
La legge di bilancio 2025 è intervenuta sull’aggiornamento sia del modello ADI e dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso), nonchè del modello di domanda SFL, che saranno a breve pubblicati sul portale istituzionale.
NUOVA SOGLIA di REDDITO in CASO di NUCLEO che RISIEDE in un’ABITAZIONE in LOCAZIONE
Ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell’importo mensile, la procedura dell’ADI accerta che il nucleo familiare residente in un’abitazione in locazione abbia un reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione nelle seguenti modalità:
- per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi indicati nell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, come incrementati dalla legge di Bilancio 2025 (6.500 euro, o 8.190 euro in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell’ADI del nucleo familiare, individuato ai sensi del successivo comma 4 del
medesimo articolo 2. L’importo spettante è determinato dalla differenza tra l’importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l’importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero; - l’integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all’importo di 3.640 euro. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge n. 48/2023.
Di seguito, si riportano alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione:
1. nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a 4.500 euro annui: quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
2. nucleo con reddito familiare pari a 6.500 euro e canone di locazione pari a 3.000 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell’ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
3. nucleo familiare con reddito familiare pari a 8.140 euro e canone di locazione pari a 3.640 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
MODALITA’ di ATTUAZIONE della PROROGA della DURATA MASSIMA del SFL
L’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), della legge di Bilancio 2025 ha inserito il comma 7- bis all’articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023, che prevede: “Il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso”.
La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.
La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 non si applica:
– ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024;
– ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione.
Quindi, in buona sostanza, nessuna domanda di “proroga” va inoltrata, in quanto è il sistema che verifica il tutto.
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