Piano dei flussi di cassa, tutti gli adempimenti a carico dei revisori

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Alle verifiche di competenza dei revisori si aggiunge dal 2025 quella sul Piano annuale dei flussi di cassa (Pafc): novità introdotta dall’art. 6 del decreto legge n.155/2024 per rafforzare le misure sulla riduzione dei tempi di pagamento (Milestone M1C1-72 bis – riforma abilitante del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1.11).

Il Pafc, elaborato dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi, va adottato anche dagli enti locali entro il 28 febbraio 2025 con delibera di giunta o organo esecutivo. Ne sono esclusi gli enti che hanno sottoscritto l’accordo ex art. 40 del Dl 19/2024.

Il Pafc va poi trasmesso ai revisori per la verifica di cui all’art. 6, comma 2 del Dl 155/2024.

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La verifica, oltre che sulla tempestiva adozione del piano, dovrà focalizzarsi sulla coerenza delle previsioni di cassa (in c/competenza e c/residui) presenti nell’ultima colonna di esso (annuali), con quelle del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, approvato dal consiglio o con gli stanziamenti di cassa aggiornati, ove siano intervenute variazioni.

In assenza del bilancio 2025-2027, le previsioni di cassa 2025 dovranno rispettare i limiti posti dall’art. 163 del Tuel per gli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

Del Pafc vanno verificate:

  • – le modalità di compilazione e il rispetto delle indicazioni del modello disponibile sul sito della Rgs (classificazione voci con codifica Siope, cumulo dati per trimestri, dati Siope 2023, previsioni 2025, ecc.);
  • – la veridicità e attendibilità delle previsioni di cassa, anche tenendo conto del trend storico di riscossioni e pagamenti e delle peculiarità legate all’esercizio.

Tra i totali parziali e totale del fondo di cassa finale presunto del piano va indicata la parte di essi inerente riscossioni e pagamenti con vincolo di cassa da trasferimenti o da prestiti (artt.180 c. 3 lett. d e 195 del Tuel).

L’ultimo rigo accoglie il ricorso all’anticipazione del tesoriere (art. 222 del Tuel).

Con l’esposizione dei dati trimestrali cumulati, il Pafc evidenzia, al termine di ogni trimestre, il presunto saldo di cassa, la corrispondente cassa vincolata e l’eventuale anticipazione di tesoreria.

Una sua adeguata costruzione consente di rilevare in anticipo le criticità e di adottare azioni correttive, anche in itinere.

Le previsioni della cassa vincolata complicano la redazione del Pafc, che conferma l’esigenza che gli enti si dotino di una contabilità atta a rilevarne i flussi.

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Particolare attenzione va posta dai revisori sul Pafc di enti che nel 2024 hanno rilevato un tempo medio ponderato di ritardo maggiore di zero e/o un tempo medio ponderato di pagamento superiore a trenta giorni.

Va verificato che, nel complesso:

  • – le riscossioni non superino la somma dei residui attivi presunti al 31.12.2024 aggiornati e delle previsioni di entrata di competenza 2025, al netto del Fcde (accantonato nel risultato di amministrazione 2023, previsione definitiva 2024 e competenza 2025);
  • – i pagamenti non superino i residui passivi al 31.12.2024 aggiornati e le previsioni di spesa 2025, al netto del FPV di spesa e dei fondi della missione 20, escluso il fondo di riserva di cassa.

Nell’ultima colonna del piano al rigo “Fondo di cassa alla fine del trimestre” il valore dovrà essere non negativo (art. 162, c. 6 del Tuel).

Dopo l’iniziale verifica ai revisori compete il generale obbligo di vigilanza (art. 239 del Tuel).

Gli aggiornamenti del Pafc vanno assunti con atto del responsabile finanziario e comunicati alla giunta, almeno trimestralmente, secondo l’invito riportato sul modello Rgs.

Essa suggerisce di sostituire, al termine di ogni trimestre, i dati Siope 2023 dei trimestri precedenti con gli importi di cassa trimestrali 2025 effettivi, estratti dalla banca dati Siope.

Gli scostamenti tra i dati Siope 2025 effettivi (trimestri precedenti) e le iniziali previsioni di cassa sono utili anche per valutare l’attendibilità del piano.

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Il responsabile finanziario riformula le previsioni dei trimestri successivi, considerando il trend dei flussi di cassa e le eventuali variazioni di bilancio.

Va garantita la coerenza tra il Pafc e le previsioni di cassa aggiornate del bilancio.

I revisori riportano gli esiti della verifica iniziale e di quelle periodiche, almeno trimestrali, in appositi verbali.

A tal fine, la Fondazione Antonino Borghi e l’Ancrel hanno predisposto per gli associati degli strumenti operativi (check list e fac simile verbali) disponibili sul sito www.ancrel.it.

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