Videocorso del: 03 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. Richiesto l’Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 28 Febbraio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 231818 Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
In relazione alla procedura per la regolarizzazione delle fatture non ricevute/irregolari: la Riforma del sanzionatorio, applicabile alle violazioni commesse dal 1/09/2024, ha modificato le procedure da porre in essere, introducendo l’obbligo di un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate (sopprimendo, contestualmente, l’obbligo di effettuare il versamento della relativa Iva) le nuove specifiche tecniche alla fatturazione elettronica, applicabili dal prossimo 1/04/2025, hanno introdotto una nuova codifica (Tipo Documento TD29) per effettuare detta comunicazione, che si sostanzia, dunque, nella emissione di una particolare autofattura nei nuovi termini introdotti (90 giorni) I funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel corso di un recente Videoforum, hanno fornito chiarimenti in relazione al regime transitorio da applicare alla regolarizzazione, ritenendo che le novità introdotte dalla Riforma: operano per le omesse/infedeli fatturazioni commesse dal cedente dal 1/09/2024 non dovendosi fare riferimento al decorso dei 90 giorni per regolarizzare.
Il D.lgs. n. 192/2024, di riforma del reddito di lavoro autonomo in attuazione delle linee guida dettate dalla legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111): ha confermato il principio di cassa ma ne ha precisato le modalità di applicazione, introducendo un criterio che aggancia, per il professionista, la rilevanza del compenso percepito al momento di effettuazione della ritenuta da parte del committente, ovvero al momento di avvenuto pagamento. Questa scelta incide sulla scansione temporale dell’imputazione dei compensi e rende ancora più centrale la verifica dei dati contenuti nella Certificazione Unica (CU), documento i cui termini di trasmissione subiranno, rispetto al passato, un’accelerazione a partire dal 2025, con termine di invio previsto entro il 31 marzo.
Lo studio professionale associato deduce per intero le spese di trasporto rimborsate ai singoli soci che le hanno sostenute utilizzando la loro auto privata: il limite per il beneficio fiscale fissato al 40 per cento, invece, vale per i mezzi di proprietà dell’associazione professionale, fermo restando che quest’ultima per ottenere la deduzione deve provare che il costo affrontato sia strumentale in senso stretto all’attività dello studio. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4226 del 18 febbraio 2025 con cui ha accolto il ricorso proposto dall’associazione di avvocati.
La riforma del reddito di lavoro autonomo decorre, in larga misura, dal periodo 2024, per effetto della disposizione generale transitoria contenuta nell’art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 192/2024, volta a disciplinare la successione delle norme nel tempo. Ciò introduce delle criticità per le operazioni poste in essere nel 2024 che, per effetto della novella, vengono disciplinate in modo diverso rispetto alla normativa vigente alla data in cui le stesse sono state compiute.
Con la Circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, l’INPS ha comunicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per l’anno 2025, riguardanti sia gli operai a tempo determinato (OTD) sia quelli a tempo indeterminato (OTI). Il documento fornisce un quadro dettagliato delle aliquote dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), alle cooperative agricole, nonché delle agevolazioni per le zone svantaggiate.
Con la Risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’aliquota IVA per eventi spettacolistici in realtà aumentata. In particolare, il quesito riguarda un concerto innovativo in cui un compositore, già deceduto, viene ricreato virtualmente grazie alla tecnologia immersiva, con il pubblico che partecipa tramite visori digitali.
Con la Risposta n. 41/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sull’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023, con particolare riferimento al periodo minimo di residenza all’estero per i lavoratori che rientrano in Italia per lavorare presso la stessa società per cui erano stati impiegati prima dell’espatrio. Il quesito presentato L’istanza è stata avanzata da un contribuente cittadino italiano residente in Francia, che: Ha lavorato in Italia tra il 2015 e il 2018 per due diversi datori di lavoro.
Con la Risposta n. 40/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contratti di affidamento di incarichi professionali, se riconducibili al contratto d’opera intellettuale, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La decisione chiarisce un aspetto rilevante per gli enti pubblici che conferiscono incarichi a professionisti esterni, come avvocati, consulenti e tecnici specializzati.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025, ha stabilito che, in caso di decadenza dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell’imposta a uno solo dei comproprietari, anche se la sua quota è minima rispetto agli altri intestatari dell’immobile. Il principio ribadisce il carattere di solidarietà passiva tra i soggetti coinvolti nell’acquisto dell’immobile in comunione pro indiviso.
Buonasera dott.Cirrincione, un ditta individuale in regime forfettario fino al 2023, avendo nello stesso anno superato sia il parametro di lavoro dipendente che del fatturato superiore a 85.000, nel 2024 ha adottato il regime semplificato. Nel 2024 il reddito di lavoro dipendente risulta inferiore a 35.000 ed il fatturato al di sotto degli 85.000.
Buongiorno, società di persone, in data 31/10/2024 invia modello SP 2024, IRAP 2024 e modello ISA 2024 annesso, con adesione al CPB e relativo quadro P compilato. Dopo una verifica fatta in data 28/11/2024 ci si accorge che nel quadro P proposta CPB del modello ISA 2024 il programma ha indicato, per le proposte CPB 2024 – 2025, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, due valori non corretti e inverosimili in quanto molto inferiori ai dati reali.
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