L’affidamento di incarichi legali da parte dei Comuni a professionisti esterni non è soggetto all’imposta di bollo: lo precisa l’Agenzia delle Entrate.
A ribadirlo è la risposta n. 40 del 20 febbraio 2025, che conferma l’esenzione prevista dall’articolo 25 della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972. La norma stabilisce che i contratti di lavoro e d’impiego, sia individuali che collettivi, non siano gravati da questo tributo, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Il quadro normativo di riferimento
L’imposta di bollo è regolata dal DPR 642/1972, che all’articolo 1 ne sancisce l’applicazione agli atti, documenti e registri elencati nella Tariffa (Allegato A). Tuttavia, la Tabella B individua specifiche esenzioni, tra cui rientrano i contratti di lavoro, locazione di fondi rustici e altre tipologie contrattuali.
In base all’articolo 2 della Tariffa, i documenti contenenti convenzioni o dichiarazioni giuridiche sono generalmente soggetti a un’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio. Tuttavia, l’articolo 25 della Tabella B prevede un’esenzione assoluta per i contratti di lavoro e d’impiego, garantendo che tali atti restino esenti dal tributo.
L’affidamento degli incarichi legali: contratto d’opera o appalto di servizi?
Una delle questioni principali riguarda la qualificazione giuridica del rapporto tra un ente pubblico e un avvocato esterno. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha chiarito che i servizi legali possono rientrare in due diverse categorie contrattuali:
- Contratto d’opera intellettuale: si applica quando il professionista svolge la prestazione in modo autonomo, senza una struttura organizzata di tipo imprenditoriale. Questo rapporto è caratterizzato dall’elemento dell’intuitus personae, ovvero dalla scelta basata sulle competenze specifiche del legale.
- Appalto di servizi: si configura invece quando l’incarico prevede una prestazione continuativa e organizzata, con gestione del rischio da parte dell’appaltatore. In tal caso, il servizio non dipende esclusivamente dall’attività del singolo professionista, ma da una struttura più ampia.
L’esclusione dalle norme sugli appalti pubblici
La Direttiva UE 2014/24 e il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che disciplina i contratti pubblici, escludono specifiche categorie di servizi legali dalla normativa sugli appalti. Pertanto, anche nel caso in cui un incarico legale fosse qualificato come appalto di servizi, resterebbe comunque escluso dalle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di imposta di bollo.
La conferma dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contratto con cui un Comune affida a un professionista esterno la difesa in giudizio rientra nella categoria del contratto d’opera professionale. Di conseguenza, l’affidamento di tali incarichi resta esente dall’imposta di bollo in virtù dell’articolo 25 della Tabella B del DPR 642/1972. La risoluzione n. 157/E del 21 luglio 2003 aveva già chiarito che anche gli incarichi professionali a tempo determinato per consulenze tecniche, scientifiche e fiscali beneficiano della stessa esenzione.
In sintesi, l’affidamento di un incarico legale a un avvocato esterno da parte di un’amministrazione comunale non comporta il pagamento dell’imposta di bollo, indipendentemente dalla qualificazione del contratto. Un’ulteriore conferma della volontà del legislatore di agevolare l’accesso ai servizi professionali, garantendo condizioni fiscali favorevoli per tali incarichi.
Il testo della risposta ad interpello
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