Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), facendo seguito alla nota AOODGPER n. 25316 del 31 gennaio 2025, cha emanato una nuova circolare, condivisa con INPS, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (da qui in poi “Legge di Bilancio 2025”), con particolare riguardo alla presentazione e trattazione delle istanze fuori dal sistema POLIS.
In via preliminare, si pone in evidenza che la presente procedura è destinata esclusivamente al personale interessato dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e, pertanto, non costituisce riapertura dei termini per le istanze di cessazione dal servizio presentabili entro il 21 ottobre 2024, come da nota AOODGPER 150796 del 25 settembre 2024.
Fa eccezione il personale Dirigente Scolastico, i cui termini di presentazione/revoca delle istanze è fissato al 28 febbraio 2025. Pertanto, per i dirigenti scolastici restano confermate le indicazioni già fornite con la nota DGPER 150796 del 25 settembre 2024 secondo cui il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2025 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Al riguardo, si specifica che il predetto personale potrà o revocare l’inoltro, al fine di procedere con la modifica dei dati precedentemente inseriti e poi procedere nuovamente all’inoltro della domanda, oppure potrà cancellare la domanda e scegliere se inserire e inoltrare una nuova domanda, in ogni caso rispettando il termine di scadenza fissato per il 28 febbraio p.v
Nuove istanze di cessazione
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 162 a 164, della Legge di Bilancio 2025, possono presentare istanza di cessazione dal servizio solo coloro che non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024. A tal fine, non rileva l’aver già presentato domanda di pensione all’ente previdenziale.
L’individuazione dei nuovi termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio di cui sopra riguarda i nominativi che sono stati comunicati all’Inps nella rilevazione effettuata dalle Istituzioni scolastiche sulla base della nota AOODGPER 158914 dell’8 ottobre 2024 e che sarebbero stati destinatari, previa verifica del requisito contributivo da parte dell’INPS, del collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale di età dei 65 anni entro il 31 agosto 2025, in base alla previgente normativa.
Per coloro i quali sarà accertato da parte dell’Inps il raggiungimento al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell’età anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall’Amministrazione
(collocamenti a riposo d’ufficio).
Tale personale potrà presentare – su base volontaria – la domanda di cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche.
Per tale personale resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare le nuove istanze Polis entro il prossimo 28 febbraio 2025 per “Opzione donna 2025” e “Pensione anticipata flessibile 2025” secondo quanto comunicato con nota di questo Ufficio n. 25316 del 31 gennaio 2025.
Il personale docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA presenta l’istanza, entro il termine del 28 febbraio 2025, al di fuori della piattaforma POLIS, all’istituzione scolastica di titolarità, secondo modalità che garantiscano una celere e sicura ricezione da parte delle istituzioni scolastiche/Uffici.
Nell’istanza, l’interessato dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- il cognome ed il nome;
- la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale
- i dati di recapito
- la qualifica, la classe di concorso/tipologia di posto o il profilo professionale
- l’anzianità di servizio e ogni altra condizione prevista dalla normativa per la fattispecie richiesta;
- la volontà di interrompere / non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale informativa è allegata alla presente nota.
Istanze di revoca
Possono presentare istanza di revoca della domanda di cessazione presentata entro il 21 ottobre 2024 coloro la cui cessazione dal servizio, in base alla nuova normativa, determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa. In particolare, le modalità di cessazione che possono essere revocate, in quanto la revoca può determinare condizioni più favorevoli, rispetto alla cessazione, sono individuate nelle seguenti fattispecie.
Pensione Anticipata (Legge Fornero): è previsto un incentivo a posticipare il pensionamento, rinunciando ai contributi a proprio carico per riceverli contestualmente in busta paga.
Inoltre, il contributo “datoriale” verrebbe regolarmente versato, creando una maggiore anzianità contributiva. Hanno diritto di revoca coloro che hanno presentato istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2025 e coloro che compiono 65 anni tra il 1° settembre 2025 ed il 1° dicembre 2025.
Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103): oltre ai vantaggi di cui alla fattispecie precedente
- non si è soggetti al limite massimo della pensione erogata pari a quattro volte il TIM Inps (fino al raggiungimento dell’età utile per i limiti di età nel caso in cui la pensione calcolata sia superiore al predetto limite), poiché la permanenza in servizio permetterebbe il raggiungimento dell’anzianità contributiva utile per la pensione anticipata, la quale non prevede limiti alla quota di pensione erogabile;
- la revoca della quota 103, calcolata con il sistema contributivo (penalizzante per pensionante), permetterebbe successivamente, di accedere ad una pensione determinata con un calcalo più favorevole, il c.d. sistema misto.
Entrambe le tipologie di revoca possono essere richieste, con le medesime modalità e termini previsti al paragrafo precedente per le istanze di cessazione, dal personale docente, ivi compresi gli
insegnanti di religione cattolica, dal personale educativo e dal personale ATA.
I Dirigenti Scolastici, essendo ancora aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di cui alla nota 150796 del 25 settembre 2024, ivi comprese le 2 fattispecie sopra richiamate, possono presentare domanda di revoca direttamente su POLIS entro il termine del 28
febbraio 2025.
Gestione delle istanze di cessazione o revoca esterne a POLIS
L’istituzione scolastica competente (o l’Ambito territoriale per le istanze dei Dirigenti scolastici), una volta pervenute le istanze presentate fuori sistema POLIS, procederà a verificare le posizioni assicurative dei richiedenti, provvedendo a sistemarle tramite l’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb, con le medesime modalità descritte nella circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.
Al termine delle verifiche, compilerà il prospetto in allegato e lo trasmetterà all’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle specifiche istruzioni operative che lo stesso avrà nel frattempo rese note.
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità organizzative che riterrà più opportune, raccoglierà i dati, unificando in un unico documento (denominato “Istanze cessazione post LdB 2025.xlsx”) i prospetti ricevuti dal territorio e li trasmetterà, entro il 31 marzo 2025, alla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica all’indirizzo di posta dgsis@postacert.istruzione.it (con oggetto: Comunicazione posizioni istanze/revoca LdB 2025 – RIFERIMENTO DELLA CIRCOLARE) per il successivo invio, da parte di quest’ultima, all’INPS.
Non saranno prese in considerazione istanze che perverranno a questa Amministrazione da canali diversi da quelli sopra indicati.
Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con apposita funzione, solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Potranno operare le segreterie scolastiche o gli uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
Le istanze di revoca delle domande di collocamento a riposo, presentate entro il 21 ottobre 2024, saranno trattate con le medesime modalità e termini delle istanze di cessazione di cui al paragrafo precedente.
Anche per tali istanze sarà fornito un apposito prospetto (denominato “revoca Istanze post LdB 2025.xlsx”) da compilare ai fini del successivo inoltro al competente Ufficio scolastico regionale.
Ciascuna istituzione scolastica/ambito territoriale, all’esito positivo dell’esame delle istanze da parte dell’INPS, avrà cura di cancellare dal SIDI le cessazioni a suo tempo inserite e/o di revocarei provvedimenti di collocamento a riposo precedentemente adottati.
Disposizione di rinvio
La presente procedura non disciplina il trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025 – in quanto fattispecie non rientrante nella normale gestione delle cessazioni – che sarà oggetto di specifico successivo approfondimento.
Tuttavia, si evidenzia fin d’ora che detta possibilità non si attiva a domanda dell’interessato, ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all’Amministrazione.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota, diramata d’intesa con INPS.
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