Legge di Bilancio 2025: contribuzione ridotta per artigiani e commercianti. Quali novità e riflessi sulla pensione?

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


La Legge di Bilancio 2025 introduce un’importante agevolazione contributiva per gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione speciale Inps. La misura prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali per coloro che si iscrivono alla Gestione speciale Inps per la prima volta nel corso del 2025, inclusi i collaboratori familiari. L’agevolazione, valida per un massimo di 36 mesi, è alternativa ad altre riduzioni contributive e soggetta al regime “de minimis” degli aiuti di Stato.

Sebbene la misura offra un immediato vantaggio finanziario, consentendo una riduzione dei costi iniziali per le nuove attività, essa comporta potenziali impatti sul piano previdenziale. La riduzione della contribuzione potrebbe tradursi in un minor accredito di mesi utili ai fini pensionistici, con il rischio di allungare i tempi di accesso alla pensione. Pertanto, è fondamentale che i lavoratori valutino attentamente le conseguenze a lungo termine di questa scelta, bilanciando il risparmio economico con una corretta pianificazione previdenziale.

 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Fondo speciale artigiani e commercianti

Il Fondo pensione per i commercianti e per gli artigiani è la Gestione speciale Inps per i lavoratori autonomi a cui devono essere iscritti gli imprenditori con la qualifica di artigiani e commercianti.

Questa gestione fa parte delle 3 Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, insieme al Fondo pensione per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli.

 

Commercianti

L’iscrizione alla Gestione commercianti è disciplinata dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996: “il primo comma dell’art. 29 della L. n. 160/1975, è sostituito dal seguente: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/66, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli””.

In modo analogo, anche i parenti e affini entro il III grado che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza rientrano nell’obbligo assicurativo.

Per familiari si considerano: coniuge, figli legittimi o legittimati; nipoti in linea retta; ascendenti (genitori, nonni e bisnonni); fratelli e sorelle.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Rientrano nell’obbligo di iscrizione anche i soggetti che partecipano a società, quali i soci amministratori di società di fatto, Snc e gli accomandatari di Sas.

Allo stesso modo, rientrano nell’obbligo anche i soci delle Srl che partecipano al lavoro con abitualità e prevalenza, come precisato dall’Inps con la circolare n. 215/1998.

 

Artigiani

Ai sensi degli articoli 2-4, L. 443/1985, sono definiti artigiani coloro che esercitano un’attività d’impresa finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali).

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e l’impresa deve essere iscritta all’aAlbo delle imprese artigiane, come previsto dall’articolo 5, L. 443/1985.

Rientrano tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione speciale contributiva anche i familiari del titolare, purché abbiano compiuto 15 anni e collaborino con lavoro prevalente e professionale.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Per familiari si considerano i parenti entro il III grado e gli affini entro il II.

L’attività può essere svolta anche sotto forma societaria, come indicato nell’articolo 3, L. 443/1985, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L’ulteriore limite che un’impresa artigiana deve monitorare è la dimensione occupazionale, che si differenzia in base alla tipologia di attività svolta.

Il superamento dei limiti richiesti per mantenere lo status di artigiano implica il passaggio all’inquadramento dell’industria e la conseguente cancellazione dalla Gestione speciale Inps artigiani.

 

Svolgimento di più attività

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Prassi non infrequente è lo svolgimento, da parte del soggetto commerciante o artigiano, di più attività lavorative[1] contemporaneamente, che possono comportare l’assoggettamento a diverse forme di assicurazione obbligatoria.

Tali lavoratori devono essere iscritti nell’assicurazione che corrisponde all’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.

In linea generale, tale principio non viene applicato ai soggetti (autonomi o commercianti) per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata Inps[2], in questo caso, pertanto, il lavoratore sarà obbligato alla doppia contribuzione (Gestione speciale autonomi e Gestione separata).

 

Quantificazione contributi

L’obbligo dell’iscrizione alla Gestione speciale autonomi impone il pagamento della corrispondente contribuzione per i periodi in cui viene esercitata l’attività lavorativa e calcolati in percentuale sul reddito d’impresa.

Dopo aver individuato l’obbligazione contributiva, l’elemento su cui vengono calcolati i contributi previdenziali è la base imponibile[3], costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini fiscali, prodotti nel medesimo anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale previsti dalla legge.

Microcredito

per le aziende

 

Il calcolo per determinare il minimale deve tenere conto della retribuzione minima giornaliera di un operaio del settore artigianato o commercio per il numero di giornate lavorative contenute in un anno, stabilite in modo convenzionale in 312 (questo dato deriva dal calcolo delle 26 giornate lavorative in ciascun mese, 26 * 12).

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo Ivs 2024 dovuto, è pari a 18.415 euro, quale importo risultante dalla moltiplicazione del minimale giornaliero di retribuzione (56,87 euro) a 312 e aggiungendo l’importo di 671,39 euro, di cui all’articolo 6, L. 415/1991.

I contributi obbligatori della Gestione speciale Inps per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti vengono definiti “fissi” ed “eccedenti”.

La parte di contribuzione fissa dev’essere pagata anche in assenza di qualsiasi reddito d’impresa o in presenza di un reddito inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge come minimo imponibile, applicando l’aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per legge.

Il passaggio successivo, al fine di individuare l’ammontare effettivo di contribuzione da versare, è l’individuazione del reddito sul quale devono essere calcolati i contributi fino al raggiungimento di un massimale annuo, valore che è differente a seconda che il soggetto sia un “nuovo assicurato”, ossia con contribuzione dal 1996 in avanti, oppure un “vecchio iscritto”, con contribuzione al 1995.

Il valore del massimale non è frazionabile a mese, pertanto, in caso di attività svolta in modo parziale nel corso dell’anno, il riferimento sarà all’ammontare complessivo del reddito prodotto nell’anno.

L’ulteriore elemento al fine di terminare la panoramica in riferimento alla quantificazione della contribuzione è l’aliquota da applicare al reddito come sopra individuato.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

L’aliquota varia a seconda del soggetto obbligato e al reddito determinato[4].

Ricordando le aliquote del 2024, la situazione è così sintetizzabile:

Soggetti obbligati

Imponibile di reddito Aliquota contributiva
Artigiani

Commercianti

Titolari di ogni età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni

fino a 55.008 euro

24%

24,48%

oltre 55.008 euro

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

25% 25,48%
Titolari di ogni età e coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni

fino a 55.008 euro

23,70%

24,18%

oltre 55.008 euro 24,70%

25,18%

L’aliquota prevista per i commercianti tiene conto di una maggiorazione dello 0,48% per il finanziamento della copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale[5].

Pertanto, il soggetto con un reddito inferiore al minimale, in virtù di quanto sopra specificato, dovrà calcolare la contribuzione dovuta sul reddito minimo, e provvedere al pagamento nelle 4 rate annuali normativamente previste (16 maggio, 20 agosto, 18 novembre, 16 dicembre), mentre per i redditi eccedenti il minimale, i contributi vengono pagati a titolo di acconto e saldo, dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, in modo da avere l’importo effettivo sul quale applicare l’aliquota.

 

Valorizzazione della posizione contributiva

L’accredito dei contributi previdenziali alla Gestione speciale autonomi per artigiani e commercianti si basa sulla disposizione dell’articolo 2, comma 29, L. 335/1995, applicando la normativa propria della Gestione separata, che qui viene richiamata per completezza: “hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno”.

Pertanto:

  • il pagamento di contributi calcolati sulla base del minimale di reddito dà diritto all’accredito di 12 mesi di contribuzione;
  • il pagamento di contributi inferiori rispetto all’importo del minimale annuo determina un accredito in proporzione alla somma versata, sempre a partire dall’inizio dell’anno solare.

Questo meccanismo determina, quindi, per i soggetti con versamenti inferiori, una contribuzione contratta, con la conseguenza di allontanare il momento di accesso a pensione, in quanto mancante di mesi utili al raggiungimento del requisito.

I contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare nel caso di imprese già esistenti, mentre, in caso di nuova costituzione, la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.

 

Particolarità nel calcolo della contribuzione

Alcune situazioni specifiche determinano la possibilità di applicare un calcolo ad hoc nella contribuzione.

La prima particolarità interessa la riduzione per i lavoratori con oltre 65 anni di età[6], sia titolari sia collaboratori familiari, che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • siano già in pensione presso le Gestioni Inps;
  • abbiano continuità di attività di lavoro autonomo;
  • non si avvalgano del regime agevolato forfettario.

I lavoratori rientranti in queste condizioni si possono avvalere dell’opzione di riduzione al 50% della contribuzione Inps rispetto alla contribuzione dovuta. Tale agevolazione è riconosciuta anche ai titolari di assegno d’invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità. Inoltre, sono esclusi dal beneficio della riduzione contributiva i soggetti che intendono avvalersi del regime agevolato.

Una seconda eccezione rispetto al normale calcolo della contribuzione è riservata ai lavoratori che si avvalgano del regime fiscale agevolato “forfettario[7].

La scelta del regime contributivo agevolato è una possibilità che viene data a questi soggetti, i quali se ne possono avvalere solo dopo la presentazione della specifica domanda.

La deroga, in questo caso, come esplicitato anche dalla circolare Inps n. 35/2016, determina che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, venga ridotta del 35%.

Il pagamento ridotto della contribuzione, nell’ottica dell’accredito ai fini pensionistici, si inserisce a pieno titolo nel già citato articolo 2, comma 29, L. 335/1995: se il pagamento dell’importo della contribuzione è almeno pari all’importo calcolato sul minimale di reddito, il lavoratore gode dell’accredito dell’annualità piena, pena la contrazione in proporzione al versamento.

 

La novità per il 2025

La Legge di Bilancio per il 2025, L. 207/2024, è intervenuta all’articolo 1, comma 186, in materia di contribuzione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti.

Destinatari della norma sono i lavoratori che si iscrivono alla Gestione, per la prima volta, nel corso del 2025, oltre ai collaboratori familiari, anche loro di prima iscrizione alla Gestione entro il 31 dicembre 2025.

Considerato che il requisito specifico è la nuova iscrizione, rimangono esclusi:

  • tutti coloro che si riscrivono alla Gestione dopo essere stati precedentemente iscritti e cancellati;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori iscritti alle Casse professionali.

Possono avvalersi di tale agevolazione anche coloro che optano per il regime forfettario, purché non abbiano espresso la volontà di aderire al regime contributivo agevolato a loro riservato, ossia la riduzione del 35%.

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 consiste nella possibilità di riduzione al 50% della contribuzione, comprendendo tanto la parte fissa che quella in percentuale per la parte eccedente il minimo, per un periodo massimo di 36 mesi continuativi a decorrere dall’avvio dell’attività o dall’ingresso nella società, purché l’evento sia temporalmente collocato nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione introdotta dalla L. 207/2024 è alternativa alle altre misure di riduzione della contribuzione e il lavoratore che intende usufruirne dovrà presentare apposita domanda.

Come per la misura di riduzione della contribuzione, per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, anche questa nuova agevolazione rientra nel calcolo ordinario dell’accredito contributivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 29, L. 335/1995: l’intera annualità viene, quindi, accreditata solo se l’ammontare del versamento è almeno pari a quanto calcolato sul minimale annuo.

Riferimenti

Condizioni

Impatto della L. 207/2024 Agevolazione 50% dei contributi previdenziali
Destinatari · Lavoratori che si iscrivono alla Gestione speciale Inps artigiani e commercianti per la prima volta nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025;

· collaboratori familiari che si iscrivono alla Gestione speciale Inps artigiani e commercianti per la prima volta nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025

Soggetti esclusi · Lavoratori precedentemente iscritti alla Gestione speciale Inps artigiani e commercianti;

· lavoratori che aderiscono alla riduzione prevista per i forfettari;

· lavoratori iscritti a Casse professionali

Durata dell’agevolazione 36 mesi continuativi
Decorrenza Dalla data di avvio della società o di ingresso del socio purché nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025
Richiesta Presentazione della domanda all’Inps
Particolarità Rientra nel regime “de minimis” degli aiuti di Stato

 

Considerazioni finali

L’impatto di tale novità dev’essere valutato sotto un duplice aspetto.

Il primo è sicuramente il risparmio immediato da un punto di vista finanziario: in caso di costituzione di una nuova società, l’imprenditore che ha diritto a ottenere tale agevolazione ottiene un risparmio sulla pianificazione finanziaria, contenendo i costi spesso impattanti nell’avvio di un’attività.

Il controllo di gestione dell’attività imprenditoriale non deve, però, essere secondo alla pianificazione previdenziale personale del lavoratore autonomo: scegliere di contribuire in modo minore alla propria posizione contributiva comporta un riflesso sul lungo periodo; infatti, una contrazione nei mesi di accredito comporta un allungamento nei tempi necessari per l’accesso a pensione, elemento che, se sottovalutato, diventa difficilmente sanabile in un momento successivo.

Ultimo aspetto, non meno importante, l’impatto di tale norma nel regime “de minimis” degli aiuti di Stato: uno strumento strategico nel contesto della finanza agevolata. Tale regime è definito e regolamentato a livello europeo e permette agli Stati membri di erogare aiuti di Stato di modesta entità alle imprese, senza dover attendere una specifica autorizzazione dalla Commissione Europea, che, attraverso l’introduzione del nuovo Regolamento 2023/2831/UE, ha aumentato la soglia degli aiuti totali ottenibili a 300.000 euro per triennio.

In conclusione, quindi, tale norma deve inserirsi nella valutazione più ampia della gestione aziendale e non essere recepita dai lavoratori come un mero risparmio economico, dati i numerosi risvolti futuri che può generare.

[1] Articolo 1, comma 208, L. 662/1996.
[2] Articolo 2, comma 26, L. 335/1995; articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.
[3] Articolo 3-bis, D.L. 384/1992, convertito in L. 438/1992; circolare Inps n. 84/2021.
[4] Articoli 3-bis e 3-ter, D.L. 384/1992, convertito in L. 438/1992; articolo 10, D.L. 155/1993, convertito in L. 243/1993; articolo 59, comma 15, L. 449/1997; articolo 1, comma 768, L. 296/2006; articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
[5] Articolo 1, comma 283, L. 145/2018; circolare Inps n. 77/2019.
[6] Articolo 59, comma 15, L. 449/1997; articolo 1, comma 80, L. 190/2014; circolare Inps n. 29/2015.
[7] Articolo 1, L. 233/1990; articolo 1, commi 54 e 76-84, L. 190/2014; articolo 1, comma 111, L. 208/2015.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.



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