Commercialista per apertura rottamazione

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Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il 28 febbraio 2025 scade la settima rata del piano di definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. Rottamazione-quater). Nel caso non sia stato ancora eseguito il pagamento, si ricorda che saranno considerati tempestivi anche i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza (ossia entro il 5 marzo 2025). Se hai bisogno di assistenza, è consigliabile rivolgersi a un commercialista per apertura rottamazione. Rivolgersi a un commercialista per apertura dei termini rottamazione quater può aiutare anche con altre scadenze fiscali. Come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata. Ulteriori informazioni sono disponibili nel portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Per maggiori chiarimenti, rivolgiti a un commercialista per apertura rottamazione.

Apertura rottamazione

La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto. Limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater”. I contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme. Questi contribuenti, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti. Per chiarimenti legali, è opportuno consultare un commercialista per apertura dei termini rottamazione.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

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  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso. Pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge). Inoltre, proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso. Questo permette di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
In consultazione con un commercialista per apertura rottamazione avrai tutto più chiaro.

La domanda di rottamazione

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, per meglio comprendere questo iter è consigliabile rivolgersi a un commercialista per apertura rottamazione.

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo. Le prime due rate avranno scadenza rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2025. Le successive rate avranno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • Procedura della rottamazione.

Consultare un commercialista per apertura rottamazione è sempre una buona idea.

La procedura di ammissione

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprileper i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata. Inoltre verrà indicato quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo. Questo tasso decorre dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario. Questo con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. I pagamenti effettuati oltre

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, sono un acconto sulle somme residue del debito complessivo. Tale importo include oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Contattare un commercialista per apertura rottamazione è consigliato.

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