Housing sociale di Sant’Agnello, il Gip revoca la sospensione dello sgombero: esecutività bloccata in attesa della Cassazione

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Housing sociale di Sant’Agnello, il Gip revoca la sospensione dello sgombero: esecutività bloccata in attesa della Cassazione

L’ordine di sgombero delle 38 famiglie occupanti il complesso immobiliare di Housing Sociale a Sant’Agnello è stato confermato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, che ha accolto l’opposizione della Procura della Repubblica e ha revocato la precedente sospensione del provvedimento. Il giudice ha ritenuto lo sgombero indispensabile per garantire l’effettività del sequestro preventivo dell’area, dubitando della buona fede degli occupanti e sottolineando l’evidente incremento del carico urbanistico derivante dall’uso delle unità immobiliari. Tuttavia, il provvedimento non sarà immediatamente esecutivo: in caso di ricorso in Cassazione, infatti, l’ordine di sgombero resterà sospeso fino alla pronuncia della Suprema Corte.

Il 26 febbraio il Gip del Tribunale di Torre Annunziata, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 13 marzo 2024, in accoglimento dell’opposizione proposta da questa Procura della Repubblica, ha revocato l’ordinanza di altro GIP del medesimo Tribunale, datata 27.7.2022, che aveva sospeso l’esecuzione dello sgombero dei 38 nuclei familiari che avevano occupato alcuni appartamenti del complesso immobiliare di Housing Sociale di S.Agnello sino alla sentenza definitiva del relativo processo.

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La suddetta ordinanza è stata emessa all’esito di un iter procedimentale complesso e travagliato:

– in data 28.2.2020 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questo Ufficio, aveva disposto il sequestro preventivo del comparto edificatorio di “housing sociale” di iniziativa privata, composto da 53 unità immobiliari e da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sito in Sant’Agnello, via G.M. Gargiulo, in relazione al reato di lottizzazione abusiva;

– in data 18.6.2020 il Tribunale del Riesame aveva confermato il suddetto sequestro;

– in data 11.1.2021 il GIP di Torre Annunziata rigettava l’istanza di revoca del suddetto sequestro preventivo avanzata dalla difesa degli indagati;

– in data 5.3.2021 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dall’imprenditore Antonio Elefante avverso la suddetta ordinanza del GIP, revocava il sequestro;

– in data 15.9.2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da questa Procura della Repubblica, annullava con rinvio la suddetta ordinanza del Riesame;

– in data 18.3.2022 il Tribunale del Riesame, quale giudice di rinvio, ripristinava il sequestro;

– in data 21.3.2022 questa Procura della Repubblica disponeva darsi esecuzione al sequestro, intimando lo sgombero delle unità immobiliari nel frattempo occupate da alcuni nuclei familiari;

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– a seguito dell’incidente di esecuzione proposto dalla difesa degli occupanti dette unità immobiliari, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 27.7.2022, sospendeva l’efficacia dello sgombero sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo;

– avverso tale ordinanza questa Procura della Repubblica proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che, con ordinanza del 24.1.2023 riqualificava il ricorso come opposizione e rimetteva gli atti al GIP;

– con ordinanza datata 10.10.2023 il GIP di Torre Annunziata rigettava l’opposizione di questo Ufficio;

– in data 13.3.2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da questa Procura della Repubblica, annullava con rinvio ad altro giudice la suddetta ordinanza datata 10.10.2023.

Con l’ordinanza del 26.2.2025 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’opposizione proposta da questo Ufficio, ha confermato l’ordine di sgombero emesso da questa Procura – ritenendolo proporzionato e indispensabile ai fini dell’esecuzione del sequestro preventivo, avendo, da un lato, revocato in dubbio la buona fede degli attuali occupanti, e, dall’altro, valutato l’evidente incremento del carico urbanistico conseguente all’attuale occupazione delle unità immobiliari – sebbene ne abbia sospeso l’esecutività, nel caso di proposizione del ricorso per cassazione, sino alla pronuncia della Corte di Cassazione, attesa la complessità delle questioni.



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