Cnf. Iscrizione e obblighi degli Avvocati docenti e ricercatori universitari

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Inquadramento giuridico: artt.12, 18 e 19 L. n.247/2012

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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito alcune precisazioni riguardo all’iscrizione nell’elenco annesso e agli obblighi cui soggiacciono gli Avvocati che assumano la qualifica di docenti e ricercatori universitari.

Iscrizione nell’elenco annesso. L’art.19 della legge professionale, derogando alle previsioni di incompatibilità di cui al precedente art.18, consente l’esercizio della professione di avvocato agli insegnanti e ai ricercatori in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario e previa iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

Il Consiglio ha precisato che il suddetto elenco costituisce un elenco “annesso” all’albo e da esso solo funzionalmente separato, che ha lo scopo di dettagliare gli iscritti con il limitato patrocinio di cui all’art.19, comma 2, L. n. 247/12. Infatti, trattandosi di una specifica deroga al regime dell’incompatibilità, nella quale incorrerebbe in astratto l’iscritto all’albo ordinario assunto alle dipendenze dell’università quale docente o ricercatore, nel momento in cui l’iscritto nell’albo ordinario assuma tale qualifica, l’ordinamento ne consente il trasferimento nell’elenco speciale “annesso” all’albo. Ne discende che ai fini dell’iscrizione dei docenti e ricercatori universitari nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario non è necessario disporre la cancellazione dall’Albo ordinario con contestuale nuova iscrizione nell’elenco, fermo restando che, una volta trasferito nell’elenco speciale, il docente/ricercatore a tempo pieno potrà esercitare nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario. 

 All’elenco annesso possono essere iscritti anche i docenti e ricercatori universitari a tempo determinato, vale a dire coloro che siano assunti alle dipendenze dell’università con un contratto avente una precisa scadenza temporale. Al riguardo il Consiglio ha affermato che finché perdura l’inquadramento come ricercatore a tempo determinato questo debba essere iscritto nell’elenco speciale, ove intenda mantenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati. Ferma resta, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, la necessità del formale inquadramento in ruolo e l’esercizio delle funzioni in regime di tempo pieno, considerato che le figure di ricercatori a tempo determinato previste dall’ordinamento godono di tale inquadramento (Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 25 novembre 2024).

Obbligo di stipula della polizza assicurativa. L’art.12 L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. Ma a tale obbligo soggiace anche l’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno? A questo riguardo il Consiglio ha fornito precise indicazioni distinguendo due ipotesi. Infatti, posto che i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario:

  • nel caso in cui l’ordinamento universitario stesso precluda l’esercizio di attività professionale, i docenti e ricercatori interessati non hanno l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al art.12, in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo;
  • nel caso del docente universitario iscritto nell’Elenco speciale, invece, l’adempimento dell’obbligo assicurativo consegue all’effettiva esistenza del rischio che ne è alla base; per cui, ove il docente eserciti la professione, seppur nei limiti previsti dall’ordinamento universitario, entro quei limiti sarà soggetto all’obbligo di stipula della polizza (Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2023).

 Avvocato docente e gli incarichi extra-istituzionali ammessi. Dubbi sono sorti in merito alla possibilità che l’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno assuma l’incarico di consigliere delegato di una società cooperativa senza scopi di lucro. Al riguardo è stato chiesto al Consiglio se tale incarico possa rientrare tra gli incarichi extra-istituzionali ammessi dal Regolamento di Ateneo oppure configuri una delle ipotesi di incompatibilità dell’avvocato di cui all’art.18 L. 247/2012 lett. c) “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione“).

In merito il Consiglio, ricordando l’orientamento della giurisprudenza disciplinare, ha affermato che l’assunzione di poteri gestori è compatibile con l’esercizio della professione forense solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale. In tutti gli altri casi, l’assunzione di cariche sociali, compresa quella di consigliere di amministrazione, è compatibile con l’esercizio della professione solo ove non comporti l’esercizio di poteri gestori (cfr. CNF, sentenza n. 235/2022; pareri n. 44/2022 e 45/2017 n. 51/2022). Pertanto l’incarico di consigliere delegato di una società cooperativa senza scopi di lucro non confligge con il dettato dell’articolo 18, lett. c) L. n. 247/12 mancando lo scopo di lucro della società cooperativa nella quale viene assunto l’incarico (Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2023).

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