L’Arpa riceve gli esposti dei cittadini?

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L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è obbligata a intervenire su segnalazione dei privati oppure riceve solo gli esposti delle amministrazioni?

Un lettore ha posto il seguente quesito: «In caso di disturbo della quiete pubblica reiterato per rumori oltre il limite di legge in orari non consentiti, la polizia locale e il Comune devono segnalarlo all’ARPA o spetta al cittadino?». La domanda può essere sintetizzata nel seguente modo: l’Arpa riceve gli esposti dei cittadini?

In buona sostanza, si tratta di capire se chiunque può proporre un reclamo all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente oppure se questo particolare ente si attiva solo su segnalazione delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero occuparsi della tutela ambientale. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è l’Arpa?

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) è un ente di diritto pubblico che si occupa, appunto, della prevenzione e della protezione ambientale.

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Tra le altre cose, l’Arpa è impegnata nella lotta all’inquinamento atmosferico e acustico, nella tutela delle acque (superficiali e sotterranee), nel monitoraggio dei campi elettromagnetici, nelle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica.

L’Arpa è un ente a competenza regionale, per cui ogni Regione può rivolgersi all’agenzia istituita nel proprio territorio.

I cittadini possono rivolgersi all’Arpa?

I cittadini possono rivolgersi all’Arpa segnalando fenomeni di inquinamento ambientale che rientrino nelle competenze dell’agenzia; quest’ultima, tuttavia, è tenuta a intervenire solo su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, come ad esempio Province e Comuni.

Dunque, le persone che intendono ottenere l’intervento dell’Arpa dovrebbero farne richiesta alle altre pubbliche amministrazioni e, principalmente, al Comune, chiedendo che la segnalazione sia inoltrata all’Arpa.

L’Arpa riceve le segnalazioni dei cittadini?

I cittadini possono presentare esposti e segnalazioni all’Arpa ma l’ente non è obbligato a prenderli in considerazione: tale dovere sorge soltanto a seguito di denuncia da parte di un’amministrazione pubblica.

Ciò non toglie, tuttavia, che esposti estremamente particolareggiati e credibili non possano destare l’attenzione dell’Arpa che, quindi, anche in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico, potrebbe ugualmente decidere di inviare il proprio personale specializzato per effettuare le verifiche e i sopralluoghi richiesti dal caso concreto.

La segnalazione va presentata personalmente presso la sede provinciale o regionale competente, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata a/r o pec.

Al di là di queste ipotesi eccezionali, il cittadino che intende chiedere l’intervento dell’Arpa deve rivolgersi al Comune segnalando il tipo di illecito riscontrato (inquinamento acustico, atmosferico, ecc.), la fonte dello stesso, la durata e ogni altra informazione utile, prestando altresì il consenso all’accesso dei tecnici dell’Agenzia.

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Qui di seguito un modello di esposto per inquinamento acustico.

Cosa fare se il Comune non inoltra l’esposto all’Arpa?

Se il Comune non dovesse inoltrare l’esposto all’Arpa, è possibile effettuare un sollecito o inviare una diffida, tramite pec, raccomandata a/r oppure consegna a mani presso l’ufficio del protocollo.

Nel caso in cui il Comune dovesse ancora tardare la trasmissione dell’esposto all’Arpa, è possibile diffidare formalmente l’ente comunale assegnando trenta giorni di tempo per provvedere, pena l’integrazione del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.).

L’Arpa interviene nel caso di controversie private?

Va precisato che l’Arpa interviene soltanto nell’ipotesi di fenomeni di inquinamento che possano danneggiare l’ambiente; ciò significa che la richiesta del cittadino deve essere orientata a far cessare un illecito che causa un danno alla collettività.

Da tanto deriva che non è possibile fare un esposto all’Arpa – o al Comune – per ottenere una tutela di tipo privatistico.

Dunque, chi intende segnalare un fenomeno di immissioni acustiche intollerabili deve essere certo – o quanto meno presumere – che lo stesso violi non solo la propria tranquillità ma anche le norme poste a tutela dell’ambiente e, nello specifico, volte a fronteggiare l’inquinamento acustico (l. 26 ottobre 1995, n. 447).



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