Debiti fiscali definitivamente accertati: cosa succede se l’OE non li dichiara?

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È legittima l’esclusione di un operatore
economico
da una procedura di gara in presenza di
gravi violazioni fiscali definitivamente accertate
e che per altro non sono state comunicate alla Stazione Appaltante,
configurando anche un grave illecito
professionale
, in violazione del principio di trasparenza,
buona fede e lealtà collaborativa tra Amministrazione e
operatori.

Gravi violazioni tributarie definitivamente accertate: perché
esclusione OE è legittima

Sono questi i sintesi i punti chiave della sentenza
del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2025, n. 1628
,
con la quale Palazzo Spada ha confermato la legittimità del
provvedimento di esclusione di un OE da una procedura per
l’affidamento di un servizio, disposta dalla stazione appaltante ai
sensi degli articoli 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 (Codice
dei Contratti Pubblici
), per la presenza di una violazione
grave, definitivamente accertata, relativa al pagamento delle
imposte e delle tasse, nonché per una condotta valutabile come
grave illecito professionale.

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La stazione appaltante aveva acquisito, attraverso il Fascicolo
Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), un
certificato di irregolarità fiscale per “violazioni definitive” e,
attivato il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti
all’operatore economico.

L’impresa aveva risposto allegando un provvedimento di
accoglimento per la rateizzazione del debito
tributario da
parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tuttavia, la
stazione appaltante ha ritenuto che l’accordo di rateizzazione, per
avere efficacia sanante, dovesse essere perfezionato prima della
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, come
previsto dall’articolo 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023, cosa non
avvenuta.

Inoltre, la stazione appaltante ha valutato l’omissione
dichiarativa
dell’operatore economico come grave illecito
professionale ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e) del
d.lgs. 36/2023, rilevando che:

  • l’istanza di rateizzazione era stata presentata tre mesi dopo
    la notifica della cartella di pagamento;
  • l’operatore economico non aveva spontaneamente comunicato la
    pendenza del debito fiscale, ma lo aveva fatto solo dopo un formale
    sollecito della stazione appaltante.

Da qui l’esclusione impugnata dall’impresa ricorrente sulla base
di queste censure:

  • l’irregolarità fiscale non era definitivamente accertata alla
    data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
    perché il termine per l’impugnazione della cartella
    esattoriale
    non era ancora scaduto;
  • erano state presentate istanze di sgravio in autotutela, che
    avevano portato alla riduzione dell’importo dovuto, con conseguente
    rideterminazione del termine per la cartella;
  • l’istanza di rateizzazione era stata
    tempestiva e, dunque, non poteva essere considerata come prova
    della continuità dell’irregolarità fiscale;
  • non sussisteva un illecito professionale grave, in quanto la
    normativa non prevede un obbligo dichiarativo riguardo a una
    cartella non definitiva, motivo per cui l’omessa comunicazione
    della cartella non poteva essere considerata un comportamento
    idoneo a inficiare l’affidabilità dell’operatore economico.

Cause di esclusione: la mancanza del requisito di regolarità
fiscale

Tutte tesi non condivise in primo grado dal TAR e altrettanto è
accaduto in appello. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato
che, anche se al momento della presentazione dell’offerta la
cartella di pagamento non era definitiva, alla data delle verifiche
effettuate sul FVOE il debito tributario si era già
consolidato
.

L’istanza di rateizzazione era stata accolta dopo la
presentazione dell’offerta, pertanto l’impresa non possedeva con
continuità il requisito di regolarità fiscale.

Non solo: nemmeno l’accoglimento dell’istanza di sgravio poteva
determinare una situazione differente. Sul punto, Palazzo Spadaha
richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo
cui “Un credito iscritto a ruolo, se ridotto in autotutela, non
necessita di una nuova iscrizione a ruolo e non può essere
impugnato se non per contestare l’illegittimità del diniego di
sgravio.”

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Di conseguenza, una volta ridotto l’importo del debito, la
cartella è divenuta definitiva per la parte residua, comportando
l’irregolarità fiscale accertata.

Il grave illecito professionale per omissione dichiarativa

Oltre che confermare l’esclusione per gravi violazioni fiscali
definitivamente accertate, il Consiglio di Stato ha confermato
altrettanto corretto l’operato della SA in relazione ai gravi
illeciti professionali di cui all’art. 98 del Codice Appalti,
ponendo in essere una condotta contraria ai principi della
fiducia, di buona fede
 e di tutela
dell’affidamento
sanciti dagli articoli 2 e 5 dello stesso
d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio ha ribadito che l’obbligo dichiarativo riguarda
qualunque fatto idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore
economico, compresa la pendenza di debiti fiscali anche se non
ancora definitivi.

Sul punto, la sentenza ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024, la quale ha stabilito
che “In fase di gara, il concorrente deve osservare un
comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di
valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale
affidamento della commessa pubblica.”

Pertanto, l’operatore economico era tenuto a comunicare
la pendenza del debito fiscale
sia al momento della
presentazione dell’offerta che successivamente, ai sensi dell’art.
96, comma 14, del d.lgs. 36/2023, che impone agli operatori
economici l’obbligo di segnalare alle stazioni appaltanti
eventuali cause di esclusione sopravvenute.

La mancata comunicazione e l’ammissione del debito fiscale solo
al momento di un’esplicita richiesta da parte della SA, ha quindi
legittimato la qualificazione della condotta come grave illecito
professionale, con conseguente esclusione dalla gara.

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