Proroga sospensione rate mutuo, finanziamenti e canoni di locazione finanziaria – Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

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Proroga sospensione rate mutuo, finanziamenti e canoni di locazione finanziaria prevista dall’art. 2-bis, comma 22 del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Premesso che:

  • l’art. 2-bis, comma 22 del Decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei casi di cui al comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha previsto la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota di capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;
  • con legge n. 207 del 30 dicembre 2024 art. 1, comma 661, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2025, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la misura di sospensione delle rate dei mutui e finanziamenti prevista dall’art. 2-bis, comma 22 del Decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (di seguito, “Legge”).

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Tutto ciò premesso, si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti in attuazione del citato art. 1, comma 661, della Legge, secondo le modalità che seguono.

 

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 1 comma 661 della Legge, la sospensione è prevista in favore di:

attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

  • soggetti privati, titolari di mutui prima casa relativi a edifici inagibili o distrutti;
  • soggetti privati e imprese, titolari di mutui e finanziamenti relativi alla gestione di attività di natura economica e produttiva, svolte in edifici inagibili o distrutti.

Fermo quanto sopra, la Banca, sebbene ciò non sia espressamente ricompreso dalle disposizioni normative, al solo fine di agevolare ulteriormente i soggetti in difficoltà, ha esteso la possibilità di chiedere la sospensione:

  • anche ai soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni siti in edifici inagibili o distrutti ovvero strumentali alla gestione di attività di natura economica e produttiva.

 

Modalità ed effetti della sospensione

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La sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

  • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
  • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

 

La sospensione non comporta:

– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

– la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;

– la richiesta di garanzie aggiuntive.

 

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Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo/locazione finanziaria originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

 

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Durata della sospensione

La sospensione opera entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe.

 

Domanda di sospensione e termini per la richiesta

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo/locazione finanziaria deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 07/04/2025.

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Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi:

  • al personale della Filiale di riferimento per i soggetti imprese titolari di mutuo;
  • al numero verde 800626669 e all’indirizzo e-mail chiediloanoi@bancaifis.it per i soggetti privati titolari di mutuo; e
  • all’agente in attività finanziaria di riferimento per soggetti privati o imprese, titolari di contratti di locazione finanziaria.

 



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