Nuovi limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali

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La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha riordinato il sistema delle detrazioni Irpef prevedendo, nel nuovo articolo 16-ter, Tuir, ulteriori limitazioni rispetto a quelle già esistenti.

A decorrere dall’1.1.2025, dunque, i contribuenti dovranno scontare due limitazioni alla fruizione degli oneri detraibili:

I due limiti si devono considerare congiuntamente ed essi operano in maniera differente, infatti:

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L’articolo 16-ter, Tuir, pone un tetto massimo di detraibilità alle spese sostenute dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Più nello specifico, il legislatore prevede un duplice tetto di spesa; infatti, i contribuenti con un reddito complessivo:

  • compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino all’importo di 000 euro;
  • superiore a 100.000 euro possono detrarre gli oneri fino a 000 euro.

I limiti sopra visti, però, sono da ponderare per un coefficiente che dipende dalla situazione personale del contribuente, infatti, se:

  • non sono presenti figli a carico, il limite si riduce alla metà;
  • è presente un figlio a carico, il limite si riduce al 70%;
  • sono presenti due figli a carico, il limite si riduce all’85%;
  • sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio disabile, il limite si assume in misura piena.

Ai fini dell’applicazione di questa disposizione occorre considerare che:

  • la detrazione relativa alle spese mediche è fruibile sempre in misura piena, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
  • in relazione alle detrazioni rateizzate, il limite sopra visto si applica anno per anno a ciascuna rata;
  • il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Inoltre, il legislatore ha espressamente escluso dall’ambito applicativo della presente disciplina:

  • gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024;
  • le spese sanitarie agevolate, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), Tuir;
  • le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis,L. 179/2012;
  • le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, D.L. 3/2015;
  • le spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ex articolo 16-bis, Tuir; nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2024;
  • gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024.

L’altro limite, questa volta percentuale e non fisso, a cui i contribuenti sono sottoposti è quello previsto dall’articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir.

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Questa disposizione mira a ridurre la percentuale di detraibilità di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 120.000 euro, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un reddito complessivo superiore a 240.000 euro.

Secondo tale disciplina, comunque, non tutti gli oneri detraibili previsti dall’articolo 15, Tuir, sono interessati dalla nuova modalità di calcolo della detrazione spettante; infatti, l’articolo 15, comma 3-quater, Tuir, esclude:

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  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
  • le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro;
  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro.

La percentuale di fruibilità degli oneri detraibili, come detto, dipende dalla fascia di reddito complessivo (da assumere al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:

  • fino ad 120.000 euro di reddito, gli oneri possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto questi soggetti non sono interessati dalla disciplina in esame; infatti, questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall’articolo 15, Tuir;
  • se il reddito è compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro, è possibile detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 – reddito complessivo) / 120.000;
  • se il reddito è superiore a 240.000 euro, i contribuenti non godono delle detrazioni, ex articolo 15, Tuir (ad eccezione di quelle sopra menzionate).



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