Le imprese beneficiarie del credito di imposta per gli investimenti in beni 4.0 incorrono nella decadenza dell’agevolazione e nella restituzione del credito già usufruito se i bene agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale e immateriale 4.0. Tale recupero non scatta, tuttavia, in determinate ipotesi. Al fine di evitare il meccanismo di recapture, quindi, nel periodo di sorveglianza, le imprese devono monitorare la destinazione di ogni bene agevolato. Sono sette i possibili scenari che si possono presentare. Quali?
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