Polizze per rischi catastrofali: scatta l’obbligo per tutte le imprese


Entro il 31 marzo 2025 tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, devono dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe al 31 marzo 2025.

Campo di applicazione

Sono obbligati all’iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto via terra, acqua o aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. L’articolo 2200 Codice civile dispone, altresì, che “sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale”. L’obbligo di assicurazione si estende anche alle società tra professionisti.

Polizza assicurativa: contenuto e franchigia

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali.

La polizza assicurativa può prevedere un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15% del danno, nonché l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il Decreto attuativo del MEF

Il 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che stabilisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese.

Il decreto specifica che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo. L’articolo 3 del decreto fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, specificando che devono essere considerate come “singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione”. Così come previsto per le alluvioni, anche in caso di terremoto, verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile. Purtroppo, il quadro normativo in commento non ricomprende gli incendi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce: a) sino a 1milionedi euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo; b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%; c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

Cosa succede in caso di mancata stipula?

A partire dal 2025, lo Stato italiano trasferisce alle compagnie assicurative l’onere di risarcire le imprese per i danni subiti dai sempre più ricorrenti eventi calamitosi, seppure entro confini definiti dalla legge e sotto la supervisione dell’IVASS e della CONSAP

Al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.

Fonte: Approfondimento Fondazione studi CdL 10 marzo 2025



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